TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-10-17, n. 202315313

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-10-17, n. 202315313
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315313
Data del deposito : 17 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2023

N. 15313/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05937/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5937 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Aguglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente impugna il decreto n. -OMISSIS- emesso in data 25.03.2020 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la sua istanza, presentata in data 3.7.2015, volta alla concessione della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91/1992.

L’Amministrazione, in particolare, a seguito della regolare comunicazione del preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis , legge n. 241/90, ha negato la cittadinanza per la ritenuta carenza del requisito reddituale.

Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendo i seguenti motivi di diritto:

I. “ Eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Violazione della legge 241/1990. Falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 382/1989 (convertito nella legge n. 8/1990)”;

II. “ Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di discrezionalità amministrativa. Violazione della legge 241/1990. Violazione della legge 91/1992 ”.

Il ricorrente, premesso di essere celibe e di non avere familiari a carico, lamenta, essenzialmente, che l’Amministrazione avrebbe omesso di approfondire adeguatamente la sua posizione, essendo egli ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale. Sostiene, al riguardo, di prestare regolarmente – sin dal 2002 - la propria attività lavorativa di collaboratore domestico alle dipendenze di una famiglia e, conseguentemente, di aver percepito nel “periodo di osservazione” un reddito ampiamente superiore ai parametri minimi richiesti (asseritamente “ oscillante mediamente tra i 18.000,00 e i 20.000,00 euro annui ”) e regolarmente dichiarato ai fini fiscali. L’Amministrazione, peraltro, nel richiamare – nel corredo motivazionale - la titolarità del suo ampio potere discrezionale in materia, non avrebbe esplicitato le ulteriori ragioni poste a fondamento del diniego, con un evidente sviamento di potere.

In data 14.09.2020 il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, depositando successivamente anche la documentazione inerente al procedimento nonché la relazione ministeriale, nella quale si evidenzia che, dalla documentazione acquisita agli atti, si evince che l’interessato non abbia presentato alcuna dichiarazione dei redditi prima dell’anno di imposta 2017 (cfr. all. 3 “Punto Fisco”).

Il ricorrente ha depositato, in data 25.07.2023, plurimi documenti e, in data 7.8.2023 e 8.9.2023, rispettivamente una memoria difensiva e una memoria di replica. Deduce, in particolare, che l’Amministrazione resistente, con la predetta precisazione della mancata dichiarazione fiscale per le annualità antecedenti all’anno 2017, avrebbe illegittimamente integrato la motivazione in giudizio, in quanto il decreto di diniego sarebbe motivato soltanto sulla base della mancata percezione di redditi sufficienti.

Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2023 la causa è passata in decisione.

2.- I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché intimamente connessi, sono infondati per le ragioni che seguono.

Si rende opportuno rammentare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ripetutamente condiviso anche da questa Sezione (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Roma sez. V bis, nn. 14163/2023 e 14172/2023), nel giudizio ampiamente discrezionale che l’amministrazione svolge ai fini della concessione della cittadinanza italiana rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).

La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto non solo di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690, nonché, da ultimo, sez. V bis, n. 1590/2022 e. 1724/2022) – che deve essere corredata della dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994 adottato in base all’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – ma anche di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 8226/2008).

Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, non stabilita direttamente dalla normativa soprarichiamata, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito, facendo a monte una valutazione circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente.

Segnatamente, l’Amministrazione – come esplicitato nella circolare del Ministero

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