TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-08-13, n. 201404582

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-08-13, n. 201404582
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201404582
Data del deposito : 13 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10927/1995 REG.RIC.

N. 04582/2014 REG.PROV.COLL.

N. 10927/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10927 del 1995, proposto da:
C L, G V, A C, C A, M G, B D, A L, B P, C V, P E, C V, M S, C L, T A, G C, D L D, Q L, S D, I A, D G M, I M, B V, M M, rappresentati e difesi dagli avv.ti F L e Ferdinando S, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Napoli, via Caracciolo n.15;

contro

Comune di Eboli, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fortuna Sessa, Nicola Crisci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Vincenzo Volpe in Napoli, via piazza Principe Amedeo n. 15;
Commissione Centrale Organici Enti Locali;
Ministero dell'Interno, n.c.;

per l'annullamento

- della deliberazione del Commissario prefettizio n. 15 del 29 settembre 1995, avente ad oggetto: “Pianta organica del personale. Presa d’atto della decisione C.C.O.E.L. seduta del 26.4.94”;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, dipendenti del Comune di Eboli, hanno impugnato la deliberazione n. 15 del 29 settembre 1995, con la quale il Commissario prefettizio ha preso atto della denegata approvazione da parte della Commissione centrale per gli organici degli Enti locali delle modifiche organizzative approvate dal Comune di Eboli (con deliberazioni n. 237 del 18 febbraio 1986, n. 336 del 25 febbraio 1988, n. 553 del 7 aprile 1988, n. 192 del 26 marzo 1986, n. 662 del 2 ottobre 1985 n 10 del 20 gennaio 1986, n. 483 del 25 marzo 1988).

I ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento deliberativo impugnato e degli atti presupposti, deducendo i seguenti motivi di impugnativa:

- Violazione e falsa applicazione art. 45, comma 7, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. Violazione e falsa applicazione art. 40 d.P.R. n. 347/1983. Eccesso di potere. Inesistenza dei presupposti. Incompetenza;

- Violazione e falsa applicazione artt. 45 e 7 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. Violazione dei criteri generali di applicazione del d.P.R. n. 347 del 25 giugno 1983. Eccesso di potere;

- Violazione art. 45 comma 7 d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992. Violazione artt. 2 e 40 d.P.R. n. 347/1983. Eccesso di potere. Incompetenza. Inesistenza e falsità dei presupposti;

- Violazione e falsa applicazione art. 45 comma 7 d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992. Eccesso di potere. Inesistenza dei presupposti.

- Illegittimità derivata.

Si è costituito in giudizio il Comune di Eboli, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone pertanto la reiezione.

All’udienza pubblica del 19 giugno 2014, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Con il primo motivo del ricorso, i ricorrenti contestano la legittimità degli atti impugnati per eccesso di potere e per incompetenza. Sostengono le parti ricorrenti che la Commissione centrale per gli organici degli Enti locali non possa sindacare la legittimità degli atti deliberativi di natura organizzativa laddove questi abbiano ottenuto il nulla – osta da parte del Comitato regionale di controllo (CO.RE.CO.).

La censura è infondata.

Il Collegio fa rilevare che l’art. 45, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 ha ridenominato la Commissione centrale per la finanza locale, istituita dall’articolo 328 del testo unico della legge comunale e provinciale (approvato con regio decreto del 3 marzo 1934 n. 383), qualificandola come Commissione centrale per gli organici degli enti locali.

Orbene, il Co.re.co. (artt. 32 e 45, l. 8 giugno 1990 n. 142 e art. 127, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267) svolge ( rectius , svolgeva) un controllo generale e preventivo di legittimità riservato agli atti fondamentali nell'attività svolta dagli Enti locali;
alla Commissione centrale per gli organici degli Enti locali è invece affidato il compito specifico di verificare la legittimità e la sostenibilità finanziaria delle scelte organizzative degli Enti locali.

Ne consegue che l’intervenuto nulla –osta del Comitato regionale di controllo sugli atti organizzativi dell’Ente non può considerarsi preclusivo del potere della Commissione centrale per gli organici degli enti locali, in quanto la valutazione della legittimità delle modifiche della pianta organica comunale costituisce una competenza specifica istituzionalmente attribuita alla predetta Commissione (cfr. T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I, 26 ottobre 2000 n. 8663).

Con il secondo e il terzo motivo del gravame, i ricorrenti contestano nel merito la decisione della Commissione centrale per gli organici degli Enti locali di denegare l’approvazione delle modifica della pianta organica del Comune di Eboli.

A sostegno della propria tesi, i ricorrenti evidenziano che:

- la riqualificazione del personale dipendente del Comune di Eboli sarebbe diretta conseguenza della riclassificazione del Comune;

- la Commissione centrale per gli organici degli Enti locali non sarebbe legittimata ad esercitare il suo potere di controllo su variazioni della pianta organica che siano diretta conseguenza dell’applicazione di accordi contrattuali;

- la riqualificazione delle posizioni apicali troverebbe il suo fondamento giuridico nel combinato disposto degli artt. 2 e 40 del d.P.R. n. 347/1983;
le deliberazioni di riqualificazione del personale dipendente costituirebbero mera applicazione delle predette disposizioni.

Le censure non possono essere condivise.

Occorre premettere che, con le deliberazioni sopra richiamate, il Comune di Eboli, in dipendenza della elevazione della Segreteria generale, ha proceduto, nella dichiarata applicazione dell’art. 40 del d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, alla attribuzione della 1^ qualifica dirigenziale alle figure apicali e alla istituzione dei posti di livello superiore per l’inquadramento dei dipendenti così riqualificati.

La Commissione centrale per gli organici degli Enti locali ha denegato l’approvazione delle predette modifiche organizzative, rappresentando che:

a) l’attribuzione della I^ qualifica dirigenziale non costituisce effetto automatico della elevazione della Segreteria generale;

b) le modifiche organizzative adottate dal Comune di Eboli non si configurano quali mere applicazioni dell’accordo contrattuale recepito dal d.P.R. n. 347/1983, in quanto alla data del 1° gennaio 1983 (data di entrata in vigore dell’accordo) non esistevano i posti vacanti di livello superiore, che sono stati istituiti dall’Ente nella dichiarata applicazione dell’art. 40 del predetto decreto.

La tesi adottata dalla Commissione centrale per gli organici degli Enti locali merita di essere condivisa.

Secondo principi pacifici in giurisprudenza, dai quali il Collegio non ritiene di doversi discostare, in tema di inquadramento del personale dipendente dagli enti locali, la qualifica apicale prevista, per i diversi tipi di ente, dall’art. 40 d.P.R. 25 giugno 1983 n. 347, costituisce la qualifica massima che può attribuirsi ai lavoratori, ma l'avvenuto passaggio dell'ente ad una classe superiore non implica l'attribuzione automatica di nuove qualifiche ai capi degli uffici, né uno slittamento generale degli inquadramenti degli impiegati ad una qualifica funzionale superiore, in quanto, anche a seguito della contrattazione collettiva, l'inquadramento del personale nei nuovi livelli deve avvenire sulla base della valutazione comparativa tra il contenuto funzionale delle qualifiche contemplate negli ordinamenti dell'ente e quello delle qualifiche stabilite dall'accordo collettivo, prescindendo da eventuali o diverse mansioni svolte di fatto o effettuate in forza di atti formali diversi da quelli prescritti dalla legge per i conferimenti della qualifica (Cassazione civile, Sezione lavoro, 8 marzo 2011 n. 5452).

Del resto, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che l’art. 40 del d.P.R. n. 347 del 1983 recante norme di primo inquadramento del personale degli Enti Locali va interpretato nel senso che la collocazione degli impiegati nei nuovi livelli retributivi e funzionali presuppone la valutazione comparativa tra il contenuto funzionale delle qualifiche contemplate negli ordinamenti di ciascun Ente e quello delle qualifiche stabilite dal d.P.R. n. 347/1983. L’inquadramento deve, in sostanza, avvenire ricercando e assegnando a ciascun impiegato la qualifica, tra quelle indicate dal d.P.R. n. 347/1983, che descrive mansioni e profili professionali coincidenti e corrispondenti con le qualifiche e le mansioni possedute, prescindendo però dalle eventuali diverse mansioni svolte in fatto e anche dalle mansioni effettuate in forza di atti formali diversi da quelle prescritte dalla legge per il conferimento della qualifica funzionale. Si tratta, in definitiva, di un'attività pressoché vincolata di comparazione e di verifica della corrispondenza tra mansioni inerenti alla qualifica posseduta e declaratoria dei nuovi profili professionali (ex multis, T.a.r. Campania, Napoli, Sez. V, 11 novembre 2013 n. 5048).

Nel caso di specie, i ricorrenti, senza alcun riferimento alla predetta valutazione comparativa tra il contenuto funzionale delle qualifiche contemplate nell’ordinamento del Comune di Eboli e quello delle qualifiche stabilite dal d.P.R. n. 347/1983, pretendono di aver acquisito contrattualmente il diritto all’inquadramento nella qualifica superiore per effetto del mero passaggio dell'ente alla classe superiore.

Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, sostenendo che gli atti di modifica della pianta organica del Comune di Eboli, non comportando aumenti di spesa o variazioni di bilancio, non avrebbero dovuto essere sottoposti al vaglio della Commissione centrale per gli organici degli Enti locali.

La censura è inammissibile per genericità e comunque infondata nel merito.

I ricorrenti non allegano alcun elemento dal quale si possa inferire l’invarianza della spesa;
al contrario di quanto genericamente dedotto dai ricorrenti, ritiene il Collegio che il reinquadramento del personale apicale nella qualifica superiore non può che comportare un aumento della spesa per il personale, in quanto determina inevitabilmente un incremento del trattamento stipendiale tabellare, oltre che delle previsioni di spesa per il trattamento accessorio.

Infine, i ricorrenti lamentano l’illegittimità derivata del provvedimento adottato dal Commissario prefettizio, che si sarebbe limitato a prendere atto delle decisioni assunte dalla Commissione centrale per gli organici degli Enti locali.

Ritiene in proposito il Collegio di dover fare applicazione dell’art. 21-octies della l. n. 241/1990 e s.m.i., in quanto in considerazione della palese infondatezza dei rilievi sostanziali dedotti dai ricorrenti, il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere differente.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

In considerazione della natura della controversia, ritiene tuttavia il Collegio che sussistano all’evidenza gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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