TAR Torino, sez. II, sentenza 2010-02-05, n. 201000664
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N. 00664/2010 REG.SEN.
N. 01189/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2009, proposto da:
Z E, rappresentato e difeso dall'avv. O O, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via Ogliaro, 1;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, c.so Stati Uniti 45;
Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore;
per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 212/2009, depositata in data 23.01.2009, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sezione seconda;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Dato atto della costituzione, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2009, del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso la quale domicilia in corso Stati Uniti n. 45, giusta il relativo verbale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 il dott. A S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato:
- che con il ricorso in esame, notificato il 20.10.2009 e depositato il 17.11.2009, il signor Zubuka Emmanuel ha adito questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 212/2009 pubblicata il 23.01.2009, nella parte in cui ha dichiarato “l’obbligo della Questura di Torino di pronunciarsi sull’istanza di rilascio del permesso per motivi umanitari, con un provvedimento espresso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza”;
- che la sentenza citata è stata ritualmente notificata all’Amministrazione dell’Interno in data 13.03.2009 ed è passata in giudicato, non essendo stata impugnata nel termine di legge;
- che la stessa è rimasta ineseguita da parte dell’Amministrazione, e così anche il successivo “atto di diffida e messa in mora” notificatole dall’interessato in data 16.09.2009, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 90 comma secondo del R.D. 17.08.1907 n. 642.
Considerato:
- che dagli atti depositati in giudizio dall’Amministrazione si evince che quest’ultima ha successivamente provveduto, in corso di causa, sull’istanza dello straniero volta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D. Lgs. 286/98;
- che, in particolare, il Questore di Torino, con provvedimento prot. nr. 1630/2009 in data 11.12.2009, in corso di notifica, ha rigettato la predetta istanza;
- che, alla luce di quanto esposto, la materia del contendere può ritenersi cessata, dal momento che l’Amministrazione ha dato ottemperanza, nelle more del presente giudizio, alla sentenza invocata dal ricorrente;
- che sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese di lite.