TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-17, n. 202202082

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-11-17, n. 202202082
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202202082
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2022

N. 02082/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00777/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 777 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Satriano Marina, via Milano n. 8;

contro

Ministero della Difesa, Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e Comando – Legione Carabinieri della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34;

per l’annullamento

del decreto del Ministero della Difesa del 3 ottobre 2018, notificato il 14 febbraio 2019;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando – Legione Carabinieri della Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il 15 aprile 2019 e depositato l’11 maggio 2019, il sig. -OMISSIS- impugna il decreto del Ministero della Difesa n. M_D GMIL -OMISSIS-, emesso il 3 ottobre 2018 e notificato il 14 febbraio 2019, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la sanzione della “sospensione disciplinare dall’impiego” per mesi otto, ai sensi dell’art. 1357, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, con la seguente motivazione: “ -OMISSIS-:

veniva trovato a seguito di una ispezione svolta dal Superiore gerarchico, in possesso di un numero di cartucce calibro 9 parabellum superiore a quello consentito come dotazione individuale, riposte in una scatola all’interno di un armadio in uso allo stesso;

attestava falsamente, successivamente, in una annotazione di servizio, indirizzata all’Autorità Giudiziaria, che il suddetto munizionamento in esubero costituiva oggetto di antecedente rinvenimento operato dal medesimo.

Tali condotte, già sanzionate penalmente, sono da ritenersi biasimevoli anche sotto l’aspetto disciplinare, in quanto contrari ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri ”.

Il ricorrente censura il provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

- violazione dell’art. 1392, comma 4, del D. Lgs. n. 66 /2010;

- violazione dell’art. 1393 del D. Lgs. n. 66 /2010;

- insussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per l’applicazione di una qualsivoglia sanzione;

- violazione delle risultanze istruttorie acquisite;

- eccessività della sanzione in violazione del principio di proporzione e gradualità;

- omessa motivazione.

Con memoria di mero stile, si sono costituiti in giudizio il Ministero della difesa, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e il Comando – Legione Carabinieri della Calabria.

Alla pubblica udienza straordinaria del 4 novembre 2022, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con la prima doglianza, il ricorrente deduce l’illegittimità della sanzione irrogatagli in ragione dell’avvenuta estinzione del procedimento disciplinare ex art. 1392, comma 4, del D. Lgs. n. 66 del 2010, essendo decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza il compimento di ulteriori attività.

In particolare, il sig. -OMISSIS- ha evidenziato che, in seguito alla redazione il 6 giugno 2018 della relazione finale da parte dell’Ufficiale Inquirente, non sarebbe stata compiuta alcuna ulteriore attività fino all’adozione del provvedimento disciplinare impugnato, avvenuta in data 3 ottobre 2018, ossia oltre il termine di cui all’art. 1392, comma 4, del D. Lgs. n. 66 del 2010.

Contrariamente alle deduzioni del ricorrente, rileva il Collegio che il citato comma 4 dell’art. 1392 sancisce l’estinzione del procedimento disciplinare se il decorso dei novanta giorni dall’ultimo atto di procedura è avvenuto senza il compimento di nessuna ulteriore attività;
concetto quest’ultimo la cui portata interpretativa risulta molto più ampia di quella che ricomprenderebbe esclusivamente gli atti obbligatori che caratterizzano il procedimento disciplinare.

Ne discende che la nota prot. n. -OMISSIS- del 20 luglio 2018, con cui l’Ufficiale Inquirente ha proposto la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego, rientra certamente nel novero delle attività idonee ad interrompere il termine di conclusione del procedimento disciplinare.

La suddetta proposta costituisce, altresì, un atto dovuto nell’ambito del procedimento disciplinare stesso, poiché ai sensi dell’art. 1377, comma 2, del D. Lgs. n. 66 del 2010: “ Le autorità che hanno disposto l’inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa: a) se ritengono che al militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell’articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta al Ministro della difesa;
b) se ritengono che al militare possono essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all’articolo 1357, comma 1, lettere c) e d) ne ordinano il deferimento a una commissione di disciplina
”.

Essendo stato adottato l’atto impugnato in data 3 ottobre 2018, lo stesso è certamente tempestivo rispetto alla proposta assunta in data 20 luglio 2018.

Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di ricorso.

Con la seconda censura, si assume la tardività della sanzione irrogata nei confronti del ricorrente, essendo stato il procedimento disciplinare avviato in relazione ai fatti costituenti l’oggetto di un procedimento penale instaurato anni addietro presso il Tribunale di -OMISSIS-.

La doglianza è infondata.

L’art. 1393, comma 1, del D. Lgs. n. 66 del 2010 stabilisce che “ il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ”.

La richiamata disposizione consente, sebbene in via eccezionale, di avviare il procedimento disciplinare per le infrazioni di maggiore gravità - tra cui rientrano quelle sanzionabili ai sensi dell'art. 1357 - anche a conclusione del giudizio penale, purché ci si trovi al cospetto dell’accertamento di fatti di particolare complessità oppure non si disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare.

Nel caso di specie, in presenza di una oggettiva gravità dei fatti contestati, gravemente lesivi anche dell’immagine dell’Istituzione, e di accertamenti non semplici né immediati, l’Amministrazione procedente, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha legittimamente avviato l’azione disciplinare soltanto in seguito alla conoscenza delle sentenze penali (di primo e secondo grado) che hanno confermato la sussistenza di addebiti aventi un rilievo anche di natura disciplinare.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’Amministrazione ha peraltro svolto un’autonoma valutazione della condotta del ricorrente, decidendo per la sanzione disciplinare della sospensione, evitando il deferimento alla Commissione di disciplina, tenuto conto: “ 1) dell’episodicità dei fatti allo stesso attribuiti;
2) dell’avvenuto ravvedimento del militare, il quale ha offerto un rendimento in servizio valutato dai superiori gerarchici di ottimo livello e non è incorso in altra vicenda giudiziaria
”.

Con le ulteriori censure, il ricorrente contesta il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, oltre che la sproporzione della sanzione irrogata, poiché non si sarebbe tenuto conto dei fatti per come effettivamente verificatisi e delle loro oggettive risultanze.

Anche questi motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento.

Va premesso che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che per violazione delle norme procedurali o in alcune ipotesi limite di eccesso di potere, sotto il profilo della abnormità e del travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, IV, 4 marzo 2020, n. 1580;
15 gennaio 2020, n. 381;
20 settembre 2018, n. 5473). Ne discende che il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà (cfr., Consiglio di Stato, IV, 15 gennaio 2020, n. 381).

Nel caso de quo non appare illogica, né irragionevole o sproporzionata la scelta di irrogare la sanzione della sospensione precauzionale dall’impiego del ricorrente, considerato che i comportamenti posti in essere da quest’ultimo, a prescindere dalla loro sanzionabilità sotto il profilo penale, sono state ritenuti biasimevoli sotto l’aspetto disciplinare “ in quanto contrarie ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri afferenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri ”.

Né il provvedimento impugnato risulta carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale, essendo stato adottato a seguito di inchiesta formale e sulla base di una valutazione autonoma dei fatti, di cui viene dato atto nel provvedimento impugnato.

Avuto riguardo alle peculiarità della controversia e alla difesa di mero stile dell’Amministrazione resistente, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

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