TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-11, n. 202407150

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-11, n. 202407150
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202407150
Data del deposito : 11 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2024

N. 07150/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02441/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2441 del 2018, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A R C, M C, I P, G M R, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M C in Roma, viale Liegi 32;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, costituita in giudizio;

nei confronti

U.Di.Con – Unione per la Difesa dei Consumatori, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera dell'Agcom n. 495/17/CONS, recante “Approvazione delle linee guida sull'attività di vigilanza da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a seguito dell'entrata in vigore dall'articolo 19-quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172”, emanata nella riunione del Consiglio dell'Autorità del 19 dicembre 2017 e pubblicata sul sito web della medesima amministrazione il 20 dicembre 2017;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, e con riserva di motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 marzo 2024 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società Wind Tre S.p.A. ha agito in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità o l’annullamento della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 495/17/CONS del 19 dicembre 2017, recante “ Misure attuative delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1- quater del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 ”, emanata nella riunione del Consiglio dell’Autorità del 19 dicembre 2017 e pubblicata sul sito web della medesima amministrazione il 17 dicembre 2017, e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 4, come modificato dall’art. 19-quinquiesdecies introdotto dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172 in sede di conversione del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148.

2. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

3. Con memoria depositata in data 19 febbraio 2024, la ricorrente, a mezzo del difensore costituito, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

4. All’udienza del 22 marzo 2024 la causa è stata assunta in decisione.

5. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Collegio non può che prendere atto, infatti, dell’espressa dichiarazione del difensore del ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio.

Come chiarito dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671;
Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981;
Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486;
Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38;
Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278;
Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).

6. Si ravvisano giusti motivi, anche in ragione del carattere meramente processuale della presente pronuncia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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