TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-02-21, n. 201900277
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Pubblicato il 21/02/2019
N. 00277/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
-sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Calpa di Calò Carmela &C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Barletta, Corso Vittorio Emanuele, 206;
Girmar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Barletta, Corso Vittorio Emanuele, 206;
contro
Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati I P, G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R D R in Bari, via Davanzati, 33;
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Goffredo, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Egnatia n.15;
Italferr S.p.A. non costituita in giudizio;
-per l'annullamento
- della determinazione della ITALFERR s.p.a. di procedere all’integrazione dell’immissione in possesso e dello stato di consistenza dei suoli in proprietà della Calpa s.n.c. effettuata il 28 ottobre 2013;
-di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale, compreso il ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, compreso
- il decreto di occupazione d'urgenza del 18.9.2013, i verbali di immissione in possesso e stato di consistenza del 28.10.2013 relativi ai suoli dei ricorrenti (non conosciuti),
- la delibera n. 82 del 11.12.2012 del Referente di progetto della RFI s.p.a. di approvazione del progetto definitivo avente valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa alla soppressione del P.L. sito sulla linea Foggia-Bari Km. 597+2i9 del Comune di Barletta.".
- del verbale redatto l’8 ottobre 2014 con il quale la ITALFERR ha effettuato l’immissione in possesso e lo stato di consistenza dei suoli di proprietà della Calpa s.n.c. occupati da un impianto di autolavaggio e l'invito, del 6.8.14, a partecipare al sopralluogo per la verifica in contraddittorio dei soprassuoli;
- della comunicazione, a mezzo telegramma del 28.10.14, della data di redazione di nuovo verbale di consistenza;nonché degli atti presupposti indicati nell'oggetto del ricorso;
-con motivi aggiunti presentati da CALPA DI CALÒ CARMELA &C. S.N.C. il 6\5\2018:
-per l’annullamento
-del decreto definitivo di espropriazione e domanda di risarcimento del danno
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, Gruppo Ferrovie dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2018 il dott. C D e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso notificato in data 10.9.2014 ed iscritto al n. R.G. 1064/2014, le società Calpa di Calò Carmela &C. s.n.c. e la Girmar s.r.l. chiedevano al Tar Bari l’annullamento, previa richiesta di sospensione dell’efficacia e tutela provvisoria d’urgenza, “ della determinazione di ITALFERR s.p.a. di procedere all’integrazione dell’immissione in possesso e dello stato di consistenza dei suoli in proprietà di CALPA s.n.c. già effettuata il 28.10.2013, emesso con la nota del 6.8.2014 e con i telegrammi del 28.8.2014 e del 3.9.2014;di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, compreso il decreto di occupazione d’urgenza del 18.9.2013, i verbali di immissione in possesso e stato di consistenza del 28.10.2013 relativi ai suoli dei ricorrenti (non conosciuti), la delibera n. 82 del 11.12.2012 del Referente di progetto della RFI s.p.a. di approvazione del progetto definitivo avente valore di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera relativa alla soppressione del P.L. sito sulla linea Foggia-Bari Km. 597+229 del Comune di Barletta”.
2- Con decreto presidenziale n. 508/2014, depositato in data 8.9.2014, il Tar accoglieva la domanda di misure cautelari provvisorie “[…] con inibitoria nei confronti delle parti resistenti di procedere alla integrazione dell’immissione in possesso e dello stato di consistenza dei suoli in proprietà di Calpa s.n.c.” e fissava per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 24.9.2014.
3- In vista della camera di consiglio così fissata, si costituiva nel presente giudizio la società RFI s.pa. che concludeva per la revoca del decreto presidenziale ed il rigetto dell’istanza cautelare;per la declaratoria di irricevibilità ed inammissibilità del ricorso per le ragioni meglio articolate negli scritti difensivi;nel merito, per il rigetto del ricorso a motivo della sua infondatezza.
4- Si costituiva, altresì, il Comune di Barletta che contestava il ricorso avversario chiedendone il rigetto.
5- Alla camera di consiglio del 24 settembre 2014, il Collegio rigettava l’istanza cautelare articolata dalle ricorrenti, sul presupposto che “...nell’ambito della serie procedimentale espropriativa oggetto della controversia, gli atti da ultimo intervenuti (invito, del 6 agosto 2014, a partecipare al sopralluogo per la verifica in contraddittorio dei soprassuoli;comunicazione, a mezzo telegramma del 28.10.2014, della data di redazione di nuovo verbale di consistenza) di cui le parti ricorrenti si lamentano, non evidenziano una immediata lesività;ritenuto, peraltro, che trattandosi di opere strategiche, si applica il rito speciale in materia, che impone di valutare il preminente interesse alla realizzazione dell’opera (art. 125, comma 2 c.p.a);ritenuto insussistente il requisito del periculum...”
6- All’udienza del 14 marzo 2018, la trattazione del merito veniva rinviata al 28 novembre 2018.
7- Nelle more del giudizio, le società ricorrenti notificavano motivi aggiunti “ per l’annullamento del decreto definitivo di espropriazione emesso da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) s.p.a., in data 24 ottobre 2017, n. 25/22b/DE, notificato in data 29 marzo 2018, nonché per proporre domanda di risarcimento dei danni a causa dell’occupazione di urgenza e dell’esecuzione dell’opera pubblica, di realizzazione di un sottovia carrabile e pedonale, nel territorio di Barletta in località Madonna dello Sterpeto, al Km. 597+163 della linea Foggia-Bari, sostitutivo del passaggio a livello al Km 597+229.”
Le società ricorrenti chiedevano, altresì, la restituzione del suolo oggetto della presunta occupazione illegittima e il risarcimento del danno.
8- Con successiva memoria per l’integrazione della domanda risarcitoria, la Girmar srl chiedeva la condanna delle resistenti al risarcimento del danno nella misura di € 421.118,61, in luogo dell’importo richiesto nei motivi aggiunti, maggiorata degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria
dalla domanda all’integrale soddisfo.
9- Dal punto di vista dei fatti di causa, occorre ricordare che l’iter procedimentale intrapreso dalla RFI s.p.a. è stato finalizzato alla soppressione dei passaggi a livello nella città di Barletta, nonché alla realizzazione di opere strategiche sostitutive dei medesimi passaggi.
10- Più in dettaglio, nel 1991, RFI spa e il Comune di Barletta siglavano un protocollo d’intesa finalizzato alla soppressione di sei passaggi a livello ricadenti nel territorio comunale di Barletta ed intersecanti la linea ferroviaria Ancona – Bari.
11- Dopo la promulgazione della legge 354 dell’8 ottobre 1998 recante “ Piano triennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure di potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza” , RFI s.p.a. avviava il procedimento amministrativo inteso alla localizzazione delle opere sostitutive nel territorio della Regione Puglia e, quindi, alla successiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
12- In particolare, ai fini della controversia in esame, RFI s.p.a. predisponeva i progetti preliminari relativi alla soppressione e sostituzione dei passaggi a livello ricadenti nel territorio comunale di Barletta, ivi incluso il passaggio a livello sito al Km. 597+229 della predetta linea ferroviaria Ancona – Bari e la realizzazione del sottovia sostitutivo.
12.1- Così, con D.M. n. 1298 del 30 giugno 1999, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione convocava una Conferenza di Servizi per la valutazione e l’approvazione dei suddetti progetti.
Intervenivano, tra gli altri, il Comune di Barletta, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Puglia.
12.2- Acquisiti tutti i pareri favorevoli degli enti interessati, con provvedimento del 20 novembre 2002, prot. n. 1219/PP.LL, il responsabile del procedimento di conferenza dichiarava che “ ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 9 della legge 241/90 sono approvati i progetti per la realizzazione di opere sostitutive di passaggi a livello nella Regione Puglia ed insistenti sulle linee ferroviarie Termoli- Bari, Foggia – Bari e Taranto- Brindisi”, ivi compresi i progetti relativi al PL e al sottovia controverso.
12.3- Dichiarava, peraltro, il responsabile del procedimento conferenziale che “ il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza”..
12.4- Nelle more, e al fine di regolare i rapporti derivanti dalla soppressione dei passaggi a livello ai Km 588+919, km 593+380, km 594+841, km 596+144, km 597+229, km 598+467, della linea Bologna – Lecce, il Comune di Barletta e RFI spa stipulavano apposita convenzione n. 4/2002 e successiva appendice n. 57/2005.
12.5- Tra gli altri impegni, il Comune di Barletta rinunciava al diritto di passo pedonale e carraio esercitato a mezzo dei PP.LL in questione, autorizzandone la definitiva soppressione, a condizione che RFI realizzasse le opere sostitutive.
In queste convenzioni veniva pattuito che RFI spa avrebbe svolto le procedure relative all’occupazione e all’espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione delle opere sostitutive e il Comune di Barletta avrebbe sostenuto i relativi oneri finanziari.
13- Con riguardo all’opera controversa, con deliberazione n. 13 dell’1 febbraio 2006, il Commissario Straordinario del Comune di Barletta approvava il progetto preliminare per la realizzazione del sottovia carrabile e pedonale al Km. 597+163 in località santuario Madonna dello Sterpeto.
13.1- Successivamente, con deliberazione n. 108 del 28 aprile 2006 il medesimo Commissario Straordinario, esaminate le osservazioni opposizioni pervenute, approvava la variante al P.r.g., dichiarava l’opera di pubblica utilità e apponeva il vincolo preordinato all’espropriazione, avente validità di cinque anni.
Nella deliberazione 108 da ultimo citata si dava atto che alcune osservazioni presentate dalle ditte ricorrenti venivano accolte parzialmente, avuto riguardo alla proposta di ridimensionamento dell’area di cantiere mentre veniva rigettata la richiesta di cambio della destinazione urbanistica di alcune aree adiacenti alla variante proposta.
14- Con nota del 30 giugno 2009, inviata ai proprietari dei suoli interessati a mezzo raccomandata ar e affissa all’Albo Pretorio del Comune di Barletta, RFI comunicava l’avvio del procedimento volto alla approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere in questione.
A tal fine venivano depositati presso il Comune di Barletta e presso RFI il progetto definitivo, la relazione sommaria dell’opera e il piano parcellare di esproprio comprensivo dell’elenco delle ditte interessate.
In particolare, con riguardo alla società Calpa, le aree oggetto di espropriazione riguardavano il Foglio 112, particelle 38, 37, 441, 440 e 982.
15- Scaduto il termine quinquennale di validità del vincolo preordinato all’esproprio, con note del 5 aprile 2012 e 13 luglio 2012 RFI inviava al Comune di Barletta copia del progetto definitivo delle opere al fine della riapposizione sulle aree interessate del vincolo e della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori in questione ma si sentiva rispondere, in data 15 ottobre 2012, che “ l’approvazione della progettazione definitiva da parte Vs, ai sensi degli artt. 16 e 17 del Dpr 327/2001, delle opere indicate determina automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità senza apposizione preventiva del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi della ns. Legge Reg. 22 febbraio 2005 n. 3 art. 8 s.m.i. (art. 1, comma 1 lettera a) della Legge Reg. 08.03.2007 n. 3.”
16- Sta di fatto che con delibera n. 82 dell’11 dicembre 2012, RFI spa, quale autorità espropriante, dopo aver sentito le parti interessate nel corso del procedimento, in forza delle osservazioni espresse dal Referente del “ Programma Soppressione Passaggi a Livello “ nella relazione del 21 novembre 2012 approvava, anche ai fini della dichiarazione della pubblica utilità, il progetto definitivo per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del sottovia carrabile e pedonale al Km 597+163, in località Santuario Madonna dello Sterpeto, sostitutivo del passaggio a livello posto al km 597+229 della linea Foggia – Bai nel Comune di Barletta.
Con la stessa delibera citata RFI spa precisava che “ Considerata la particolare urgenza dei lavori di cui alla relazione in premessa, il Decreto di esproprio e/o di asservimento sarà preceduto dalla occupazione di urgenza di cui all’art. 22 bis del Dpr 327/2001 e s.m. e i.”
La delibera in questione veniva comunicata alla Calpa di Calò Carmela &C. s.n.c, ai sensi dell’art. 17 del DPR 327/2001, con nota prot. RFI-DTC.SICS\A0011\P\2013\000319 del 23.5.2013.
17- Successivamente, in forza della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera n. 82 dell’11.12.2012 ed in applicazione dell’art. 22 bis T.U. n. 327/01, RFI S.p.A. decretava, in data 18.9.2013, l’occupazione di urgenza delle aree oggetto dell’intervento infrastrutturale, determinando l’indennità di esproprio in via provvisoria.
Con nota del 20.9.2013 prot. n. RFI–DTC-SICS\A001\P\2013\0000915, notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 11.10.2013, RFI S.p.A. comunicava, quindi, alla società ricorrente proprietaria, il decreto di occupazione e di urgenza, con l’allegata planimetria catastale degli immobili da occupare, individuando, con precisione, i terreni di proprietà della Calpa di Calò Carmela 6 C. snc da occupare, nelle particelle 38, 37, 441, 440 e 982 del foglio 112.
18- Dopo avere invitato le ditte interessate nei modi e nei termini previsti dalla normativa, in data 28.10.2013, RFI S.p.A., constatata l’assenza della società proprietaria Calpa di Calò Carmela &C. snc, procedeva, alla presenza di due testimoni, nella immissione in possesso dei beni di proprietà della società ricorrente assoggettati al vincolo espropriativo.
In particolare, l’immissione in possesso riguardava le particelle n. 37-38 -440-441 e 982 del foglio 112 del Comune di Barletta, per una superficie di 1680 mq da espropriarsi e 1304 mq da occuparsi temporaneamente, così come da planimetria allegata al verbale di consistenza e immissione in possesso.
Contemporaneamente, RFI S.p.A. incaricava la società Italferr S.p.A. per il prosieguo ed il completamento delle procedure espropriative in questione, giusta verbale del dell’11.3.2014 e del 21.3.2014.
I lavori relativi alla realizzazione del sottopasso venivano, quindi, appaltati e consegnati alla Società Doronzo Infrastrutture srl che, con nota del 21.3.2014, evidenziava la presenza sulle aree oggetto dell’esproprio, in particolare sulla particella 982, di alcuni manufatti appartenenti all’autolavaggio, non descritti nel verbale di consistenza ed immissione in possesso.
Tanto veniva confermato dal successivo tracciamento topografico delle opere oggetto dell’appalto.
Acquisito presso il Comune di Barletta il progetto allegato all’autorizzazione all’esercizio per l’autolavaggio ed effettuato il confronto con i rilievi sul campo, si si evinceva che le opere realizzate invadevano l’area da espropriare.
19- Con nota del 6.8.2014, prot. n. DO.CO.VRE 0056496.14.U, dunque, Italferr S.p.A. invitava la proprietaria e la società affittuaria a partecipare alle operazioni relative alla integrazione del verbale di consistenza ed immissione in possesso.
Nell’assenza della società affittuaria e a seguito della richiesta formulata dalla società proprietaria, le operazioni venivano rinviate.
Con successivo telegramma del 28.8.2014, inviato alle parti, Italferr S.p.A. comunicava che avrebbe proceduto alla citata integrazione del verbale in data 3.9.2014.
Seguiva atto di diffida a firma dell’avv. Tempesta, nonché nuova comunicazione di Italferr S.p.A., a mezzo telegramma del 3.9.2014, con invito delle parti, per il giorno 8.9.2014, a presentarsi per la prosecuzione delle anzidette operazioni.
20- A questo punto, la società Calpa di Calò Carmela &C. s.n.c., assieme alla Girmar s.r.l. – società locataria - proponevano il presente ricorso, n. RG 1064/2014, dinanzi al Tar Puglia sezione di Bari, chiedendo l’annullamento “ della determinazione di ITALFERR s.p.a. di procedere all’integrazione dell’immissione in possesso e dello stato di consistenza dei suoli in proprietà di CALPA s.n.c. già effettuata il 28.10.2013, emesso con la nota del 6.8.2014 e con i telegrammi del 28.8.2014 e del 3.9.2014;di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, compreso il decreto di occupazione d’urgenza del 18.9.2013, i verbali di immissione in possesso e stato di consistenza del 28.10.2013 relativi ai suoli dei ricorrenti (non conosciuti), la delibera n. 82 del 11.12.2012 del Referente di progetto della RFI s.p.a. di approvazione del progetto definitivo avente valore di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera relativa alla soppressione del P.L. sito sulla linea Foggia-Bari Km. 597+229 del Comune di Barletta”.
In tale giudizio, le ricorrenti deducevano l’illegittimità del provvedimento di integrazione del verbale di immissione in possesso.
20.1- Con ordinanza n. 532/2014 del 26.9.2014, il Tar Puglia respingeva l’istanza cautelare affermando che “ rilevato che, nell’ambito della serie procedimentale espropriativa oggetto della controversia, gli atti da ultimo intervenuti (invito, del 6.8.2014, a partecipare al sopralluogo per la verifica in contraddittorio dei soprassuoli;comunicazione a mezzo telegramma del 28.10.14, della data di redazione di nuovo verbale di consistenza) di cui parti ricorrenti si lamentano, non evidenziano una immediata lesività;ritenuto, peraltro, che trattandosi di opere strategiche, si applica il rito speciale in materia, che impone di valutare il preminente interesse alla realizzazione dell’opera (art. 125 co 2 c.p.a);ritento insussistente il requisito del periculum”.
20.2- Vista l’ordinanza di rigetto della sospensiva, in data 8.10.2014, quindi, Italferr S.p.A. effettuava il sopralluogo finalizzato alla integrazione del verbale di immissione in possesso e stato di consistenza.
20.3- Cosicché, la società Calpa insorgeva nuovamente instaurando, dinanzi al Tar Puglia, il giudizio n. RG 1620/2014, impugnando atti e provvedimenti parzialmente già impugnati nel ricorso n. 1064/2014 e riproponendo identiche censure già formulate nel menzionato ricorso e già vagliate dal Tar Puglia – sede di Bari, in sede cautelare.
In particolare, la società Calpa chiedeva l’annullamento “ della determinazione di Italferr spa di procedere all’integrazione dell’immissione in possesso e dello stato di consistenza dei suoli di proprietà di CALPA snc effettuata il 28 ottobre 2013;di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, compreso il verbale redatto l’8 ottobre 2014 con il quale ITALFERR ha effettuato l’immissione in possesso e lo stato di consistenza dei suoli in proprietà della Calpa snc occupati da un impianto di autolavaggio, il telegramma del 30 settembre 2014 con il quale sono state convocate le parti per effettuare l’immissione in possesso e stato di consistenza del 28 ottobre 2013, nonché di ottenere la restituzione immediata del suolo occupato anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1168 e ss. C.c. previa dichiarazione di illiceità/illegittimità dell’occupazione stessa in quanto perpetrata sine titulo da parte di Italferr.”
20.4- Tale ultimo giudizio si concludeva con la sentenza 160/2015 con la quale il Tar dichiarava il ricorso inammissibile, in parte per carenza di interesse e in parte per difetto di giurisdizione.
Avvero detta sentenza, la società Calpa proponeva appello al Consiglio di Stato.
21- Seguiva la proposizione, da parte della medesima ricorrente, di un ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Trani che però respingeva le doglianze con provvedimento del 30 marzo 2015, passato in giudicato;e ulteriore ricorso ex art. 696 c.p.c. finalizzato ad accertare la esatta misurazione delle aree interessate dalla occupazione e la esatta misurazione dello sconfinamento denunciato.
Anche in questo caso, la sortita giudiziaria della ricorrente non aveva miglior sorte in quanto il CT concludeva nel senso di non ravvisare alcuno sconfinamento o occupazione di superficie maggiore rispetto al progetto approvato al momento delle operazioni peritali.
22- Dopo il completamento dei lavori, veniva emesso il 24 ottobre 2017 il decreto di espropriazione concernente l’area di proprietà della Calpa distinta in catasto al foglio 112, particella 1163 ex 982 dell’estensione di mq. 1182, mentre in data 8 maggio 2018 venivano formalmente restituite alla proprietaria le aree distinte in catasto al foglio 112, particelle 38,37, 441, 1162 ex 982, oggetto di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla eccezione di irricevibilità del ricorso originario e di inammissibilità dei successivi motivi aggiunti, atteso che il gravame, nel suo complesso, è infondato.
Ed invero, con il primo motivo di ricorso, le società ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 9 del D. p.r. 327/2001.
La tesi poggia sulla tardiva emanazione della delibera con la quale, in data 11 dicembre 2012, il Referente di Progetto della RFI, autorità espropriante, approvava il progetto definitivo dell’opera pubblica descritta nelle premesse in fatto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera medesima.
La delibera in questione sarebbe intervenuta quando era ormai scaduto il termine quinquennale di validità del vincolo preordinato all’esproprio, apposto ai suoli interessati dalla procedura ablatoria con deliberazione 108 del 28 aprile 2006 del Commissario Straordinario del Comune di Barletta.
Ciò avrebbe determinato la violazione di una specifica disposizione di rango legislativo, e, segnatamente, l’art. 9 del D.p.r 327/2001 a mente del quale “ il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera”.
L’inutile decorso dei cinque anni determina, ai sensi della sopra richiamata disposizione normativa, la decadenza del vincolo in esame, con ogni ricaduta sulla illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
La tesi non coglie nel segno.
E’ senz’altro vero che il procedimento espropriativo è la risultante di una sequenza di atti strettamente connessi tra loro, in ossequio al principio di legalità dell’azione amministrativa e della stessa procedura ablatoria.
Ed è altrettanto vero che l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio costituisce tappa fondamentale e anzi primo presupposto della procedura ablatoria, come risulta dalla lettura degli artt. da 9 a 11 del T.U. di cui al D.p.r 327/2001.
Ma l’art. 8 della Legge Regione Puglia n. 3 del 2005, recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005" stabilisce che “ All'interno delle zone funzionali omogenee previste dagli strumenti urbanistici possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, con efficacia immediata e senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati e di infrastrutturazione a rete che non pregiudichino l'attuazione della destinazione prevista o, in quanto rivolte all'adeguamento funzionale di infrastrutture esistenti, risultino ricadenti nelle zone di rispetto delle medesime”.
Deve perciò ritenersi che, in presenza di un’opera di infrastrutturazione a rete – quale la realizzazione di un sottovia sostitutivo di un passaggio a livello da sopprimere -che non pregiudichi l’attuazione della destinazione prevista – il procedimento espropriativo nella Regione Puglia si caratterizza per la concentrazione di due fasi, quella della apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e quella della successiva dichiarazione di pubblica utilità, in un unico segmento procedimentale.
In tal caso, infatti, per evidenti esigenze di celerità del procedimento espropriativo, la legislazione regionale di settore consente l’emanazione della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera con efficacia immediata, senza che quest’ultima sia preceduta dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Nel caso in esame, la delibera di RFI, nella veste di autorità espropriante, recante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera controversa è stata legittimamente emanata in data 11 dicembre 2012, non dovendo essere preceduta, si ribadisce, in alcun modo dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Lo stesso articolo 10 della legge regionale sopra citata stabilisce, in proposito, che “ La dichiarazione di pubblica utilità s'intende disposta:
a) quando l'autorità competente approva il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità”;
Rispetto ad una dichiarazione di pubblica utilità di questo tipo, la eventuale scadenza del termine quinquennale di validità del provvedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio egualmente intervenuto non ha alcuna rilevanza, né produce effetti decadenziali o invalidanti sull’atto successivo, a causa della autonomia assoluta che il legislatore regionale ha inteso conferire alla dichiarazione di pubblica utilità, così come emanata.
Né può darsi rilievo alla tesi della Calpa, secondo la quale si sarebbe dovuto tener conto della previsione contenuta nel secondo comma della norma regionale richiamata, che prevede “ Nei casi previsti dal comma 1, l'approvazione del progetto deliberata ai soli fini urbanistici da parte del Consiglio comunale del comune territorialmente competente, costituisce variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, senza la necessità di approvazione regionale.”, quasi che fosse necessaria la delibera del Consiglio Comunale per recuperare legittimità alla procedura in esame.
La disposizione in commento disciplina il caso tutto particolare della approvazione di un progetto ai soli fini urbanistici da parte dell’organo assembleare del civico ente, ma non è certo atto necessario nella sequenza procedimentale che ci occupa, laddove il Commissario straordinario, esercitando i poteri e le prerogative del consiglio comunale ha deliberato, in un primo tempo, di apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree delle ricorrenti, e l’autorità espropriante ha provveduto, a quinquennio scaduto, a dichiarare la pubblica utilità dell’opera che, come già detto, è disciplinata da una legislazione regionale chiaramente derogatoria che le conferisce autonoma validità ed efficacia indipendentemente dal vincolo preordinato all’esproprio.
D’altra parte, il fatto che lo stesso Commissario Straordinario del Comune di Barletta abbia affermato, nel contesto della delibera 108 del 28 aprile 2006, al punto 5 che “...la dichiarazione della pubblica utilità dell’opera, è demandata a RFI e che la stessa dovrà essere emanata nel termine perentorio di 5 anni dall’approvazione del presente atto” non priva di efficacia l’applicazione della normativa regionale, richiamata dallo stesso Comune di Barletta.
La censura è dunque da disattendere.
Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti si dolgono della violazione dell’art. 22 bis del d.p.r. 327/2001.
In base a detta disposizione normativa l’esecuzione del decreto di immissione in possesso dei suoli da espropriare deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto.
Essendo stato emanato, detto decreto, in data 18 settembre 2013, ne discenderebbe la conseguenza che esso andava eseguito entro il 18 dicembre 2013, senza alcuna possibilità di integrare lo stato di consistenza e la immissione in possesso addirittura a distanza di un anno dall’adozione del decreto originario del 18 settembre 2013, per non dare luogo ad attività illecita ed abusiva.
Anche questa censura non può essere condivisa.
E’ la stessa parte ricorrente a rappresentare che, “ il 28 ottobre 2013, in esecuzione del decreto di immissione in possesso del 18 settembre 2013 emesso dal Dirigente dell’Ufficio Centrale per le espropriazioni della rete Ferroviaria Italiana s.p.a., la Italferr ha provveduto a redigere il verbale di consistenza dei suoli e conseguente immissione in possesso per la realizzazione della suddetta opera pubblica...”.
La successiva attività, più che costituire immissione in possesso esecutiva del decreto emesso il 18 settembre 2013 aveva, pertanto, mera natura di verifica, in contraddittorio delle parti, della consistenza dei soprassuoli in vista della opportunità di apportare integrazioni al verbale del 18 settembre 2013.
La difesa di RFI spa ha sufficientemente spiegato che detta attività integrativa della immissione in possesso, già avvenuta in data 28 ottobre 2013 e, pertanto, tempestivamente, derivava dalla necessità di delimitare in contraddittorio con le altre parti i suoli dal momento che la società Appaltatrice dei lavori, la Doronzo Infrastrutture s.r.l., con nota del 21 marzo 2014, evidenziava che sulle aree oggetto di espropriazione, come da progetto approvato e conosciuto dalle controparti, ed in particolare su porzione della particella 982, del foglio 112, erano presenti alcuni manufatti appartenenti all’autolavaggio della società ricorrente Girmar, non descritti nel verbale di consistenza ed immissione in possesso.
Il Collegio ritiene che la norma di cui all’art. 22 bis sopra richiamata vada correttamente interpretata.
Quando l’immissione in possesso dei suoli da espropriare è avvenuta ritualmente, nulla vieta che l’autorità espropriante, avvedutasi del mutamento dello stato dei luoghi intervenuto nelle more, proceda ad una attività integrativa della consistenza effettiva dei suoli da espropriare, allo scopo di delimitare con precisione il compendio da assoggettare a procedura ablatoria, specie nella ipotesi in cui detto compendio sia divenuto, anche in piccola parte, inespropriabile a seguito della esecuzione di opere per mano di terzi.
Il che è accaduto nella specie in quanto, nella fase di realizzazione dell’impianto di autolavaggio, la Girmar srl in contrasto con le prescrizioni dell’atto di assenso e dell’atto unilaterale d’obbligo a rogito notaio G d B del 13 marzo 2012 non rispettava la distanza di 23 metri dalla recinzione esistente sul lato opposto della nuova strada di Prg e realizzava la recinzione dello stesso impianto a metri 17,40 dal medesimo punto, sull’area della particella 982 del Foglio 112 oggetto di procedura espropriativa in esame.( cfr rapporto 29 agosto 2014 della Polizia Municipale di Barletta).
E, dunque, anche questa censura è infondata essendosi provveduto esclusivamente ad una integrazione della consistenza dei suoli che non ha ripercussioni sulla efficacia dell’originario decreto di immissione in possesso del 18 settembre 2013.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione del DPR 18 aprile 1994, n. 383, che all’art. 2 prevede l’accertamento di conformità delle opere di interesse statale, non intervenuto nel caso in esame.
La tesi è completata dall’assunto secondo il quale “ RFI spa avrebbe dovuto convocare una conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 2, comma 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come previsto dall’art. 3 del d.p.r. 383/94” risultando l’opera pubblica carente del permesso di costruire che avrebbe dovuto rilasciare il Comune di Barletta.
La difesa della RFI, nel ricostruire la storia della soppressione dei passaggi a livello nella Regione Puglia e, in dettaglio, nella città di Barletta, ha dimostrato che è stata convocata, in proposito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 ter comma 9 della legge 241/90 per l’approvazione dei progetti relativi alla realizzazione di opere sostitutive di passaggi a livello nella Regione Puglia ed insistenti sulle linee ferroviarie Termoli-Bari, Foggia-Bari e Taranto-Brindisi, compresi i progetti relativi al passaggio a livello posto al km 597+229, da sostituire con sottovia al km 597+135.
La conferenza di servizi in discorso si concludeva, in data 20 novembre 2002, con la dichiarazione di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 ter, comma 9 della legge 241/90, (oggi art. 14 quater ) della realizzazione di opere sostitutive di passaggi a livello nella Regione Puglia ed insistenti sulle linee ferroviarie Termoli – Bari, Foggia – Bari e Taranto – Bari.
Il provvedimento conclusivo dei lavori conferenziali di cui sopra dà atto che “il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla predetta Conferenza.”
Deve, perciò ritenersi che il provvedimento sopra citato sortisca effetti sostitutivi di ogni atto di assenso di competenza del Comune di Barletta, amministrazione invitata a partecipare, e risultata presente, e tanto anche ai sensi del D.p.r. 383 del 1994 esplicitamente richiamato nella parte preambolare del provvedimento, ai fini dell’accertamento di conformità urbanistica delle opere la cui mancanza è dedotta erroneamente dalle società ricorrenti.
La censura è, perciò, infondata.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce, da parte delle società Calpa e Girmar che le aree da espropriare sono gravate da tutela paesaggistica in forza del Putt/P, Ambito Territoriale esteso di tipo D, il che rendeva l’esecuzione delle opere assentibile solo sulla scorta di autorizzazione paesaggistica nella specie non rilasciata.
Il Collegio aderisce alla prospettazione difensiva del Comune di Barletta, con la quale si mette in evidenza la genericità della censura e la conseguente impossibilità di approntare una difesa sul punto.
Nel processo amministrativo, non basta formulare a livello generico un motivo di doglianza nei confronti di un provvedimento, o atto o comportamento della P.a.
Occorre, al contrario, corredare la censura di quella specificità necessaria e sufficiente per permettere al G.a. di esercitare il sindacato di legittimità che gli è demandato per legge.
Tanto in linea con la previsione normativa contenuta nell’art. 40 del c.p.a. a mente della quale il ricorso deve contenere distintamente, tra le altre cose, d) i motivi specifici su cui si fonda...in difetto dei quali deve ritenersi sussistente una situazione di incertezza almeno parziale sull’oggetto della domanda, ai sensi del successivo art. 44 dello stesso codice.
La censura è, sul punto, inammissibile.
Circa poi i motivi aggiunti di ricorso, con i quali le società in epigrafe hanno contestato la legittimità del decreto di esproprio per motivi di invalidità derivata, e cioè per il fatto di risentire di vizi che attengono agli atti presupposti del procedimento ablatorio, il Collegio non può che richiamarsi per intero alle argomentazioni precedentemente sviluppate in ordine alle censure formulate con il gravame introduttivo del presente giudizio.
Anche i motivi aggiunti di ricorso sono, pertanto, infondati.
Quanto alle domande risarcitorie spiccate da entrambe le società ricorrenti il Collegio osserva quanto segue.
In merito alla domanda risarcitoria formulata dalla Calpa, essa deve ritenersi totalmente infondata perché la procedura ablatoria posta in essere per la realizzazione del sottovia sostitutivo del passaggio a livello ubicato in località Santuario Madonna dello Sterpeto di Barletta è stata validamente ed efficacemente consumata dalle amministrazioni interessate, senza che si possa ravvisare alcun profilo di colpa in capo alle stesse, secondo le coordinate tracciate dall’art. 2043 del c.c., applicabile ormai anche alla responsabilità della P.a. derivante da lesione di interessi legittimi, a far data dalla notissima pronuncia della S.C. di Cassazione 22 luglio 1999, n. 500.
Per quel che concerne, invece, la diversa domanda risarcitoria proposta dalla società Girmar, il Collegio aderisce alla difesa del Comune di Barletta.
L’ente civico ha, sul punto, evidenziato, che “ è la stessa condotta gravemente imprudente della Girmar s.r.l. ad aver determinato, in via esclusiva, i danni lamentati dalla stessa società, richiesti nell’odierno giudizio, per non essersi attenuta alle prescrizioni del provvedimento amministrativo autorizzativo dell’attività economica, alla quale aveva prestato piena e incondizionata acquiescenza ”
E’ infatti emerso in corso di causa, che la Girmar s.rl. non solo non ha rispettato l’obbligo assunto in sede di autorizzazione unica carburanti n. 2/2012, di cedere il suolo interessato dalla realizzazione del sottopasso ferroviario in questione, ma non ha nemmeno rispettato le distanze tra il confine dell’impianto e della recinzione esistente dall’altra parte della nuova strada di PRG, in tal modo ponendo in essere un abuso, che esclude la possibilità di favorevole delibazione della sua domanda risarcitoria.
Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono dunque del tutto infondati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.