TAR Bari, sez. I, sentenza breve 2022-03-30, n. 202200458
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Pubblicato il 30/03/2022
N. 00458/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2022, proposto da
F P, rappresentato e difeso dagli avvocati G P M e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni, n.210;
contro
Comune di San Giovanni Rotondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
-della Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Personale del Comune di San Giovanni
Rotondo n. 83 del 28.1.2022, avente ad oggetto: “Concorso per n. 3 posti di Istruttore Tecnico Contabile – CAT. C1 con riserva di n. 1 posto al personale interno. Estromissione del dott. F P ed approvazione della nuova graduatoria di merito”;
- ove occorra della nota del Comune di San Giovanni Rotondo, prot.n. 39647 del 15.12.2021, avente ad oggetto: <<Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Istruttore Contabile – Cat. C 1 di cui un posto riservato al personale interno>>;
- ove occorra della nota del Comune di San Giovanni Rotondo, prot.n. 5713 del 2.2.2022, avente ad oggetto: <<Comunicazione di estromissione da graduatoria finale di merito del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di istruttore contabile ca. C1, di cui n. 1 posto riservato al personale interno>>
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Rotondo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9.3.2022 la dott.ssa D Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, indetto dal Comune resistente con bando prot.n. 28080 del 6.10.2020, per la copertura “di n. 3 posti di istruttore contabile – Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato di cui n. 1 posto riservato al personale interno”, collocandosi al primo posto della graduatoria.
Il bando richiedeva, quali titoli per l’ammissione, di “essere in possesso del diploma quinquennale di ragioniere – perito contabile o equiparati”.
Il ricorrente è in possesso del titolo di perito industriale capotecnico -specializzazione informatica, ma anche (per quanto risultante da autocertificazione) della laurea in economia e commercio e dell’abilitazione di dottore commercialista e di revisore contabile (che ha indicato tra i titoli culturali, valevoli a fini dell’attribuzione di ulteriore punteggio per titoli).
Impugna il provvedimento di esclusione e riformulazione della graduatoria che lo ha estromesso dalla selezione pubblica, in ragione del ritenuto difetto del prescritto diploma.
Contesta, questo l’assunto fondamentale del ricorso, il difetto del requisito, invocando il principio della prevalenza e dell’assorbimento del titolo posseduto (laurea in economia e commercio) rispetto a quello richiesto (diploma superiore di ragioniere o perito contabile), citando giurisprudenza a supporto (tra cui Cons. Stato nn. 124/2005 e 578/2010;Tar Campania - Napoli, n.3973/2012;Tar Sicilia- Catania, n. 687/2013 e n. 1527/2013, Tar Lazio-Roma, 4259/2021);nonché la violazione delle garanzie partecipative.
All’udienza camerale del 9.3.2021 la causa è stata trattenuta in decisione per la definizione in forma semplificata, sentite le parti.
Il ricorso non è fondato.
Senza voler in questa sede disattendere il principio invocato dal ricorrente che afferma, per talune materie (quali ad esempio nel caso di laurea in ingegneria/architettura rispetto al diploma di geometra o laurea in economia e commercio rispetto al diploma di ragioniere e perito commerciale ), il valore potiore della laurea rispetto al diploma, sul presupposto del possesso, per i laureati, di cognizioni prevalenti ed assorbenti, con conseguente ammissione ai concorsi riservati ai diplomati anche dei laureati (benchè sforniti dello specifico diploma richiesto), deve, tuttavia, osservarsi che nel caso di specie, tale principio non può trovare applicazione.
Come emerge chiaramente dalla tipologia delle funzioni del posto messo a concorso (istruttore contabile), vengono richieste, per la natura delle mansioni da svolgere, specifiche competenze contabili che, nel caso di specie, la laurea in questione non è dimostrato garantisca al candidato.
Infatti, non risulta né comprovato con certificazioni inerenti il particolare percorso formativo universitario seguito dal candidato;nè allegato, che il ricorrente possieda le necessarie competenze contabili garantite dai diplomi richiesti, atteso che la laurea in economia e commercio (nello specifico quadriennale vecchio ordinamento), come evidenziato dalla giurisprudenza sopraindicata, può ritenersi fonte di competenze ragionieristiche e commerciali . Essa, invece, non necessariamente fornisce competenze contabili .
Per le ragioni suesposte la censura principale non può trovare accoglimento, escludendosi, di conseguenza, l’utilità di ulteriori garanzie partecipative.
Per tali ragioni (v. art. 49 cpa) superflua è pure l’integrazione del contraddittorio, pur dovendosi in questa sede evidenziare la contrarietà al principio di correttezza e buona fede del comportamento dell’Ente che ha rifiutato l’ostensione dei dati minimi (data e luogo di nascita) inerenti le generalità dei controinteressati, così di fatto impedendo al ricorrente di individuarli al fine dell’instaurazione del contraddittorio in modo integro.
Le spese derogano alla soccombenza in ragione della particolarità in fatto della controversia.