TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-06-10, n. 201100890

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-06-10, n. 201100890
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100890
Data del deposito : 10 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00125/2010 REG.RIC.

N. 00890/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00125/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 125 del 2010, proposto da:
V D N, rappresentato e difeso dall'avv. R A P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Dante n.270;

contro

Questura di Bari e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, alla via Melo n.97;

per l'annullamento, previa sospensiva,

-del decreto DIV. P.A.S. – Cat. 13.B/2009 del 18.12.2009, notificato il successivo 9.1.2010, reso dal Questore della Provincia di Bari e recante revoca della licenza per l’esercizio pubblico di telefonia ed internet, rilasciata ex art. 7 del D.L. 27.7.2005 n. 144, convertito in l.. 31.7.2005 n. 155;

-di ogni atto presupposto e/o connesso e consequenziale, ancorchè ignoto, in quanto lesivo;

nonché per l’accertamento, ex art. 7, comma 4, L. n. 205/2000

del diritto del ricorrente al risarcimento di ogni danno derivante dall’attività illegittima posta in essere dalla P.A. resistente con conseguente condanna della stessa al pagamento della somma dovuta a tale titolo oltre interessi e danno da svalutazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. R. A. Paccione e avv. dello Stato G. Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

1.- Con il gravame in epigrafe il sig. Di Nunzio, titolare di licenza di pubblico esercizio ex art.7 D.L. n.144/2005 conv. con legge n.155/2005 rilasciata in data 14.1.2008, ha impugnato la revoca della licenza in questione disposta in considerazione dell’asserito comportamento dello stesso di intolleranza e dispregio verso le leggi e i regolamenti dello Stato.

Risulta invero agli atti di causa che l’interessato in due diverse occasioni si è reso responsabile di esercizio di licenza di pubblica sicurezza con rappresentanza non autorizzata e che, a seguito di sospensione della licenza stessa per i fatti contestati, non ha ottemperato all’obbligo di sospensione dell’attività costringendo all’apposizione dei sigilli.

Con la revoca della licenza di internet point è stata tuttavia disposta anche la chiusura al pubblico del locale, trascurando che lo stesso è dotato anche di postazioni per la sola telefonia vocale non soggette ad autorizzazione di polizia.

2.-Orbene, il ricorso può essere accolto solo nella parte in cui è diretto a colpire la chiusura totale del locale;
non invece nella parte in cui si contesta la revoca della licenza di pubblica sicurezza.

Deve invero sottolinearsi che nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione sono rispettati nella misura in cui i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze siano desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, purchè siano significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere secondo una valutazione ragionevole.

Peraltro, l’Amministrazione dell’Interno gode di un potere ampiamente discrezionale nella valutazione di qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di revoca di un’autorizzazione di polizia, pur dovendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto capace di abusi (cfr. in termini di recente Tar Campania, Napoli, sez.V, 18.1.2011 n.258).

L’esercente un’autorizzazione di pubblica sicurezza deve infatti essere persona esente da indizi negativi e di sicura affidabilità;
nè le autorizzazioni già rilasciate possono comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla persistente sussistenza delle condizioni.

Nel caso di specie è stato riconsiderato il requisito dell’affidabilità del soggetto alla luce delle reiterate violazioni di norme di legge, sul presupposto che le ripetute infrazioni denotino un inadeguato rispetto dell’ordinamento, inaccettabile per un soggetto titolare di autorizzazioni di polizia che –si ribadisce- deve essere depositario di particolare fiducia.

Il manifestato dispregio per i precetti normativi si ripercuote cioè negativamente sul requisito della buona condotta e spiega effetti pregiudizievoli sulla valutazione complessiva della personalità del soggetto in termini di probabilità di ulteriori abusi nell’uso della licenza in questione.

2.- In sintesi il ricorso può essere accolto solo nella parte in cui è diretto a censurare l’ordine di chiusura totale del locale. Considerata la reciproca soccombenza il Collegio ritiene tuttavia di compensare le spese di causa.

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