TAR Perugia, sez. I, sentenza 2021-03-01, n. 202100134
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00134/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2016, proposto da Distillerie G. Di Lorenzo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M B e F F, con domicilio eletto presso lo studio M B in Perugia, via del Sole n. 8, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R M e S M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Perugia, via Guglielmo Oberdan n. 50, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
- dell’ordinanza del Comune di Perugia, Area Governo e sviluppo del territorio – Unità operativa Architettura pubblica e privata – SUAPE, n. 39 del 4.12.2015, con la quale è stato ordinato all’odierna ricorrente di rimuovere entro 90 giorni dalla data di notifica le opere di movimento terra in corrispondenza dell’alveo del fiume Tevere asseritamente compiute in assenza di permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica, nonché altri movimenti terra per una superficie in pianta di circa mq 38, finalizzati alla realizzazione di una rampa di accesso per i mezzi meccanici funzionali alle opere contestate con ordinanza 23/2015, con l’avvertimento che in caso di inottemperanza i lavori di ripristino sarebbero stati effettuati d’ufficio dal Comune con spese a carico di Distillerie G. di Lorenzo e con irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo pari ad euro 20.000,00, tenuto conto della sottoposizione dell’area a vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. n. 42/2004;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi comprese, per quanto occorrer possa, l’ordinanza di sospensione lavori del Comune di Perugia, Area Governo e sviluppo del territorio – Unità operativa Architettura pubblica e privata – SUAPE, n. 23 del 27.08.2015, prot. n. 2015/0146429 e la nota 1.12.2015, avente ad oggetto “comunicazione ai sensi dell’art. 141 comma 4, della L.R. 1/2015”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Perugia;
Vista la memoria del 7.01.2021, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. D D G nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2021, celebrata mediante collegamento in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, co. 17, del decreto legge n. 183/2020, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente produce alcool etilico e liquidi alcolici nello stabilimento di Perugia, loc. Ponte Valleceppi.
2. – Per l’esercizio dell’attività, la ricorrente è titolare di concessione di idrica ad uso industriale dal fiume Tevere rilasciata dalla Regione Umbria con provvedimento n. 4991 del 6.06.2000 e relativo disciplinare n. 5423 del 4.12.2000, integrati dalla successiva determinazione regionale n. 3393 del