TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-01-04, n. 202400099

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-01-04, n. 202400099
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400099
Data del deposito : 4 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2024

N. 00099/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03136/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3136 del 2023, proposto da E P, rappresentata e difesa dagli avv. ti M P e M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz, n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

al decreto decisorio cron. n. 3363/2018, reso in data 20 novembre 2018 nel procedimento R.G. n. 2345/2018 V.G. dalla Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima sezione civile bis), e depositato in pari data, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che con ricorso, notificato il 10 luglio 2023 e depositato in pari data, E P ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio cron. n. 3363/2018, reso in data 20 novembre 2018 nel procedimento R.G. n. 2345/2018 V.G. dalla Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima sezione civile bis), e depositato in pari data, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001, limitatamente alla parte in cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore della somma complessiva di “ 2.500,00 €, comprensiva anche degli interessi legali ” (così il decreto decisorio cron. n. 3363/2018);
in aggiunta alla domanda principale ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta , con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, nonché la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e), c.p.a., in caso di persistente inerzia dello stesso;

VISTA la costituzione meramente formale del Ministero della Giustizia, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 5 dicembre 2023 la Presidente ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso in quanto il titolo notificato al debitore è privo della formula esecutiva;
alla medesima camera di consiglio la causa è stata assunta in decisione;

CONSIDERATO che il decreto decisorio azionato risulta notificato in data 9 marzo 2023, a mezzo PEC, presso la sede reale del Ministero della Giustizia ma privo della formula esecutiva;

CONSIDERATO che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, prevede: “ 1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. ”;

RITENUTO che:

- secondo la condivisibile giurisprudenza lo spatium deliberandi concesso dalla legge alle Amministrazioni pubbliche per adempiere all’obbligo di pagamento di somme di danaro riconosciute ai privati da pronunce giudiziali esecutive (centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997) assume rilievo anche ai fini del promovimento del giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che ne costituisce condizione di ammissibilità l’intervenuta notificazione del titolo giudiziale all’Amministrazione presso la sua sede reale, in quanto lo spatium deliberandi , per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’Amministrazione stessa;

- prima dell’esaurimento del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva non è possibile attivare la procedura per il giudizio d’ottemperanza (cfr. TAR Napoli, Sezione III n. 451 del 24 gennaio 2022;
Sez. VIII, 25 luglio 2017, n. 3942 e ordinanza del 3 maggio 2021, n. 2944);

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile;

RITENUTO, quanto alle spese, che sussistano i motivi che ne giustificano la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto della natura e dell’esito in rito della causa.

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