TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-09-05, n. 202211429
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Pubblicato il 05/09/2022
N. 11429/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02212/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2212 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Radio Dimensione Suono s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M A, M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M A in Roma, viale G. Mazzini 88;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. MISE AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.000 2340.09-01-2020, ricevuta in data 9 gennaio 2020, con la quale l'Ispettorato Territoriale Toscana del Ministero dello Sviluppo Economico ha respinto la richiesta di autorizzazione allo spostamento e modifica dell'impianto su fr. 98.300 MHz da Montepulciano (SI), riproposta da Radio Dimensione Suono s.p.a. in data 9 dicembre 2019, in esecuzione della sentenza del Tar Lazio n. 9111/19 che aveva annullato un precedente diniego dell'Organo locale avente ad oggetto la medesima istanza;
- della nota prot. mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.000 3742.22-01-2020, ricevuta in data 22 gennaio 2020, con la quale la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico, richiamando un controllo eseguito dall'Ispettorato Territoriale Toscana in data 18 dicembre 2019 che avrebbe accertato il mancato esercizio dell'impianto su fr. 98.300 da Montepulciano (SI), ha avviato il procedimento di revoca dell'autorizzazione all'uso di detta frequenza, previsto dall'art. 52, comma 3, del D.lgs. 177/05, “ai fini del ripristino dell'esercizio dell'impianto sito in Piazza Grande 1 in Montepulciano (SI) fr. 98.300 MHz alle regolari condizioni di funzionamento”, invitando nel contempo l'emittente, ai sensi degli artt. 7 e 10 della L. 241/90, a giustificare l'attuale inattività dell'impianto medesimo, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente, connesso anche se non conosciuto dalla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RADIO DIMENSIONE SUONO s.p.a. il 22 ottobre 2020:
- della nota prot. mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.00 78025.16-07-2020, ricevuta via pec da Radio Dimensione Suono spa in data 16 luglio 2020, con la quale l'Ispettorato Territoriale Toscana del Ministero dello Sviluppo Economico, preso atto dell'ordinanza cautelare che ha sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento prot. 2340 del 9 gennaio 2020 di diniego alla richiesta di autorizzazione allo spostamento e modifica dell'impianto su fr. 98.300 MHz da Montepulciano (SI), - “dopo un attento esame” ha ritenuto di “confermare i presupposti e le conseguenti conclusioni decisionali del provvedimento prot. 2340 del 9.1.20”,
nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente, connesso anche se non conosciuto dalla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Radio Dimensione Suono S.p.A. il 14 aprile 2021:
- della nota prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE 00 162263 .09-03-2021, ricevuta via pec da Radio Dimensione Suono spa in data 9 marzo 2021, con la quale il Dirigente della Direzione Gen. per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Div. IV ha comunicato la “revoca dell'autorizzazione all'uso della frequenza 98,300 MHz” essendo inutilmente trascorsi i sei mesi di tempo assegnati a Radio Dimensione Suono s.p.a. per il ripristino dell'impianto”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 6 marzo 2020 e depositato il successivo 13 marzo 2020, Radio Dimensione Suono s.p.a. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della nota prot. mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.000 2340.09-01-2020, del 9 gennaio 2020, con la quale l’Ispettorato Territoriale Toscana del Ministero dello Sviluppo Economico ha respinto la richiesta di autorizzazione allo spostamento e modifica dell’impianto su fr. 98.300 MHz da Montepulciano (SI), riproposta da Radio Dimensione Suono spa in data 9.12.2019 in esito alla sentenza del Tar Lazio n. 9111/19 che aveva annullato un precedente diniego dell’Organo locale avente ad oggetto la medesima istanza, nonché della nota prot. mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.000 3742.22-01-2020, del 22 gennaio 2020, con la quale la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico, richiamando un controllo eseguito dall’Ispettorato Territoriale Toscana in data 18.12.19 che avrebbe accertato il mancato esercizio dell’impianto su fr. 98.300 da Montepulciano (SI), ha avviato il procedimento di revoca dell’autorizzazione all’uso di detta frequenza, previsto dall’art. 52, comma 3, del D.lgs 177/05, “ai fini del ripristino dell’esercizio dell’impianto sito in Piazza Grande 1 in Montepulciano (SI) fr. 98.300 MHz alle regolari condizioni di funzionamento”, invitando nel contempo l’emittente, ai sensi degli artt. 7 e 10 della L. 241/90, a giustificare l’attuale inattività dell’impianto medesimo.
2. La società ricorrente espone di essere titolare di concessione ministeriale per l’esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale per l’emittente RDS.
RDS è titolare, tra gli altri, anche dell’impianto radiofonico su frequenza 98.300 MHz da Montepulciano (SI), censito ex lege 223/90 dall’emittente “Radio Chianciano Terme” e da quest’ultima ceduto a RDS con atto del 13 marzo 1995.
Tale risorsa radioelettrica è stata regolarmente inserita da RDS nell’elenco degli impianti di diffusione allegato all’istanza per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora ai sensi della Legge 66/01, nonché inserito nel Catasto Nazionale delle Frequenze Radiotelevisive istituito nella Sezione speciale del Registro degli operatori di comunicazione tenuto dall’AGCOM.
Nel corso dell’anno 2003 RDS riceveva dalla SRT s.r.l., gestore e manutentore delle infrastrutture utilizzate per l’esercizio dell’impianto in questione, una nota con la quale detta società comunicava l’intervenuta indisponibilità dei locali di titolarità del Comune di Montepulciano, dove erano installate le apparecchiature radioelettriche di RDS, invitando l’emittente a procedere al loro smantellamento.
Tale circostanza, che impediva alla ricorrente il regolare esercizio dell’impianto, veniva tempestivamente comunicata al competente Ispettorato Territoriale, al quale RDS si riservava di inoltrare istanza di trasferimento in altra postazione, dopo aver effettuato le opportune verifiche tecniche ed amministrative.
Ciò nonostante, con provvedimento del 30 luglio 2004, l’Ispettorato Territoriale Toscana - richiamando la nota prot. 33/FM/398 del 15 gennaio 1996 con cui all’epoca sarebbe stata segnalata alla Direzione Centrale del Servizio Radioelettrico l’inesistenza ai controlli d’istituto dell’impianto su fr. 98.300 MHz in loc. Piazza Grande, Montepulciano - comunicava a RDS di aver provveduto al “depennamento dal proprio archivio” della risorsa in questione, dando incarico alla GTOM di Grosseto di verificare il rispetto di tale provvedimento.
Il suddetto provvedimento veniva tempestivamente impugnato dall’emittente innanzi a questo TAR con ricorso iscritto al RG. n. 12349/2004.
Nelle more della fissazione dell’udienza pubblica, RDS presentava all’IT Toscana istanza ex art. 28, commi 2 e 3, del d.lgs. 177/05 datata 3 marzo 2017, con richiesta di trasferimento della postazione dell’impianto de quo da Montepulciano (SI) a Montalcino (SI) e contestuale variazione della frequenza di emissione da 98.300 MHz a 102.900 MHz.
In tale istanza l’emittente comunicava nuovamente all’Amministrazione l’intervenuta indisponibilità del sito di Montepulciano utilizzato per l’esercizio della risorsa radioelettrica, allegando anche una successiva comunicazione della società SRT s.r.l.
Inoltre, l’emittente chiedeva all’organo locale di poter variare la frequenza di emissione dell’impianto allo scopo di migliorare la compatibilità radioelettrica della risorsa con quella di altra emittente.
Con nota del 21 luglio 2017, l’IT Toscana, tuttavia, respingeva l’istanza, ritenendo l’impianto non autorizzato a seguito dell’intervenuto depennamento di cui al provvedimento del 30 luglio 2004 emesso a causa dell’inesistenza della risorsa ai controlli di istituto.
Anche tale provvedimento veniva impugnato da RDS con motivi aggiunti.
A conclusione del giudizio il Tar Lazio, con sentenza n. 9111/19 pubblicata il 9 luglio 2019, passata in giudicato, ribadendo la piena legittimità della risorsa radioelettrica, regolarmente censita, assentita in concessione e successivamente autorizzata ai sensi della legge 66/01, accoglieva il ricorso, annullando sia il provvedimento di depennamento dell’impianto su fr. 98.300 MHz, sia il successivo provvedimento dell’Ispettorato Territoriale con cui era stata respinta l’istanza contenente la richiesta di autorizzazione allo spostamento e modifica dello stesso.
Visto l’esito positivo del giudizio, al fine di poter continuare ad esercire l’impianto, RDS con nota del 9 dicembre 2019, chiedeva all’Ispettorato Territoriale di voler proseguire il procedimento per lo spostamento e modifica dell’impianto su fr. 98.300 MHz avviato con l’istanza del 3 marzo 2017.
L’Ispettorato, con nota prot. 194001 del 18 dicembre 2019, comunicava a RDS il preavviso di respingimento dell’istanza, asserendo, da un lato, che “non risulta agli atti di questo ispettorato che la società disdettante abbia mai avuto la disponibilità dell’impianto di Piazza Grande 1 c/o Comune di Montepulciano (SI) descritto nell’allegato all’istanza del 7.3.17 …” e, dall’altro, che “l’incompatibilità con l’impianto di Monte Amiata (GR), operante su 98.100 MHz posta a motivazione del richiesto cambio della frequenza di trasmissione non risulta accertata”.
L’Ufficio, dopo aver affermato che “non risultano verificate le condizioni previste al comma 2 e al comma 3 dell’art. 28 del d.lgs. 177/05 necessarie per ottenere l’autorizzazione alle modifiche richieste”, non consentiva il legittimo esercizio della risorsa attraverso la riallocazione della stessa, e concludeva dichiarando che “resta comunque salva la possibilità di esercire l’impianto censito ex art. 32 della legge 223/90, sancita dalla suddetta sentenza del TAR del Lazio”.
In sede procedimentale, la società ricorrente rilevava che non solo la documentazione già in possesso della P.A. comprovasse l’indisponibilità dell’originario sito trasmissivo in forza della quale era stata richiesta la delocalizzazione della risorsa, ma anche l’opportunità di procedere al cambio della frequenza per rendere compatibile la risorsa con altra di titolarità di soggetto terzo.
Con nota del 9 gennaio 2020 prot. 2340, oggetto del presente gravame, l’Ispettorato concludeva il procedimento rigettando l’istanza per la modifica dell’ubicazione della frequenza di trasmissione dell’impianto di Montepulciano.
Quale principale motivazione del provvedimento di diniego l’Ufficio ribadiva la presunta inesistenza della risorsa radioelettrica, accertata in seguito a controlli in alcun modo specificati.
A ciò faceva seguito, in data 22 gennaio 2020, la comunicazione della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico, di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’uso della frequenza 98.300 MHz a causa del mancato esercizio dell’impianto.
In detto provvedimento la Direzione dopo aver richiesto alla ricorrente le motivazioni circa l’inattività della risorsa, ne intimava la riaccensione presso il sito di Piazza Grande n. 1 c/o gli Uffici Comunali, entro il termine perentorio di 6 mesi, pena la revoca del diritto d’uso.
Anche tale provvedimento veniva contestato dalla ricorrente, con nota del 29 gennaio 2020, in quanto il mancato esercizio dell’impianto era dipesa proprio dalla condotta dell’Ispettorato Territoriale che, anche dopo la sentenza del Tar Lazio, aveva impedito la riattivazione dell’impianto rigettando per l’ennesima volta l’istanza al trasferimento senza svolgere qualsivoglia istruttoria.
3. Avverso i suddetti provvedimenti del 9 gennaio 2020, di reiezione dell’istanza di modifica dell’ubicazione dell’impianto, e del 22 gennaio 2020 di comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’uso della frequenza, la società ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e/o elusione della sentenza del Tar Lazio, Roma n. 9111/19 passata in giudicato, in quanto il diniego dell’Ispettorato Territoriale Toscana del 9 gennaio 2020 riguardante la medesima istanza di trasferimento datata 3.3.17, sarebbe fondato sugli stessi presupposti dei provvedimenti (depennamento del 30.7.04 e primo diniego del 21.7.17) annullati dal Tar Lazio, con la sentenza n. 9111/19, ormai passata in giudicato, che ha confermato la legittimità della risorsa radioelettrica su fr. 98.300 MHz.
II. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione dei principi generali in materia di contrarius actus . Violazione dell’art. 97 Cost. e, più specificamente, del principio del buon andamento della P.A. e del derivato principio dell'affidamento, poiché l’ufficio territoriale non avrebbe mai documentalmente dimostrato l’inesistenza dell’impianto.
III. Violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost;dell’art. 28, d. lgs. n. 177/05;dell’art. 32, l. 223/90;degli artt. 3 e 6, l. 241/90;Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza manifesta;Mancata valutazione dell’interesse pubblico, del diritto di manifestazione del pensiero, del diritto d’impresa e del principio di imparzialità della P.A.
IV. Illegittimità derivata, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, travisamento ed erronea valutazione, per quanto concerne la comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.
5. All’esito della camera di consiglio del 21 aprile 2020, con ordinanza collegiale istruttoria n. 4294/2020, il collegio ha ritenuto necessario domandare all’amministrazione “ documentati chiarimenti in ordine:
- all’ effettiva esistenza dell’impianto e alla sua localizzazione;
- al precedente rilascio, da parte della medesima amministrazione, della autorizzazione alla prosecuzione dell’attività, tra gli altri, anche per l’impianto, oggetto del gravato provvedimento, sito nel Comune di Montepulciano in Piazza Grande (provvedimento del 2 agosto 2002, prot. D.G.C.A./5/2/901522/RM, allegato in atti) ”.
6. Alla camera di consiglio del 3 giugno 2020, con ordinanza cautelare n. 4190/2020, è stata accolta la domanda cautelare ai fini del riesame del procedimento da parte dell’amministrazione sulla base della seguente motivazione:
“ Considerato che all’esito del disposto adempimento istruttorio, nonostante permangano dubbi in merito all’effettivo funzionamento dell’impianto, posto che è risultato più volte inattivo tra il 1993 e il 1995, nonché in conseguenza alla verifica effettuata nel mese di aprile 2005, l’amministrazione non ha fornito alcun chiarimento in merito al provvedimento del 2 agosto 2002 con cui il Ministero delle Comunicazioni, all’esito della verifica del possesso dei requisiti, ha comunicato che la ricorrente emittente risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 2bis e 2ter, l. n. 66/2001;
Ritenuto che, pertanto, allo stato, il gravato provvedimento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha respinto l’istanza per la modifica dell’ubicazione dell’impianto sull’assunto che “non risulta che la società disdettante abbia mai avuto la disponibilità dell’impianto di Piazza Grande presso il Comune di Montepulciano” si pone in evidente contrasto con il sopra richiamato provvedimento;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare proposta ai fini di un più compiuto riesame del procedimento de quo da parte della competente amministrazione;
Ritenuto non sussistere, invece, i presupposti per la sospensione della nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2020 con cui è stato dato avviso dell’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione, non avendo la stessa portata immediatamente lesiva .”
7. Con provvedimento del 16 luglio 2020 il MISE ha quindi riesaminato il procedimento alla luce della suddetta ordinanza cautelare, confermando il diniego allo spostamento di cui al gravato provvedimento perché l’impianto di Montepulciano è risultato sempre inesistente.
8. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 14 ottobre 2020 Radio Dimensione Suono ha impugnato tale provvedimento per illegittimità derivata.
9. Con II ricorso per motivi aggiunti notificato il 14 aprile 2021 la ricorrente ha, infine, impugnato il provvedimento del 9 marzo 2021 con cui il MISE ha revocato, in via definitiva, l’uso della frequenza 98,300 per l’impianto sito in località Montepulciano.
La ricorrente contesta la nullità del suddetto provvedimento di revoca per abnormità.
RDS, infatti, non avrebbe mai ricevuto alcuna “autorizzazione all’uso della frequenza 98,300 MHz” che possa essere legittimamente “revocata”.
10. All’esito della pubblica udienza del 24 novembre 2021 la causa è passata, infine, in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Tanto l’originario provvedimento di diniego allo spostamento dell’impianto del 9 gennaio 2020, quanto il provvedimento del 16 luglio 2020, emesso all’esito del riesame ordinato da questo Tribunale con l’ordinanza n. 4190/2020, non motivano in alcun modo la circostanza ivi affermata della inesistenza ab origine dell’impianto di Piazza Grande sito nel Comune di Montepulciano.
L’amministrazione si limita ad affermare come “ l’effettiva disponibilità di esercizio dell’impianto (…) non è mai stata riscontrata ” (provvedimento del 16 luglio 2020) o, ancor prima, che l’impianto “ è risultato inesistente ai controlli esperiti da quest’ufficio e proseguiti dall’ufficio competente ” (provvedimento del 9 gennaio 2020).
Se è pur vero che l’impianto, dalle verifiche effettuate, è risultato più volte inattivo tra il 1993 e il 1995, nonché nel mese di aprile 2005, l’unico dato documentalmente certo, atto a dimostrare la riconosciuta esistenza dell’impianto de quo risulta essere il provvedimento del 2 agosto 2002 con cui il Ministero delle Comunicazioni, all’esito della verifica del possesso dei requisiti, ha comunicato che la ricorrente emittente risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 2bis e 2ter, l. n. 66/2001.
Il provvedimento è stato emesso dietro presentazione, da parte della ricorrente società, dell’istanza per la verifica del possesso dei requisiti necessari per la prosecuzione dell’attività di radiodiffusione sonora in ambito nazionale, del 28 settembre 2001, alla quale è stato allegato l’elenco di tutti gli impianti di diffusione di RDS s.p.a., tra i quali figura, appunto, anche quello sito in Piazza Grande, nel Comune di Montepulciano.
Le precise richieste istruttorie svolte da questo Tribunale non hanno poi trovato seguito essendosi, il Ministero, limitato ad affermare che:
“a) l’impianto de quo è stato censito ai sensi dell’art. 32, legge 06.08.1990, n. 223 e s.m.i. dalla Publimax Srl, esercente l’emittente “Radio Chianciano Terme”, mediante la presentazione delle schede tecniche giurate previste dal DM 13.12.1984, dove risulta indicata quale ubicazione Piazza Grande c/o Comune di Montepulciano;
b) l’impianto di cui trattasi è stato ricompreso nell’Allegato-A della concessione rilasciata con d.m. 04.03.1994 (prot. 904747) alla Publimax Srl (allegato n.2);
c) tra il 22.10.1993 e il 29.11.1995, il personale tecnico della sede di Siena di questo Ministero, non rilevava la presenza di alcun impianto per la radiodiffusione sonora di Radio Chianciano Terme in loc. Piazza Grande c/o Comune di Montepulciano (SI), né tantomeno la ricezione di trasmissioni sulla frequenza di 98.300 MHz (allegato n.6);
d) in data 14.03.1995 la Radio Chianciano Terme cedeva la titolarità dell’impianto de quo a Radio Dimensione Suono, alla quale questo Ministero il 15.01.1996 partecipata per opportuna conoscenza la rilevata carenza di installazione ed attività dello stesso (allegato n.3);
e) il 07.04.2005 (allegato n.5) il personale tecnico della sede di Siena di questo Ministero acquisiva informazioni dirette circa la mancata installazione ed operatività dell’impianto in questione presso la sede del Municipio di Montepulciano (SI). In tale circostanza veniva raccolta la testimonianza dell’ing. R R dell’Ufficio tecnico del Comune di Montepulciano, il quale dichiarava che l’impianto de quo non risulta e non risultava presente nella Piazza Grande di Montepulciano, ma solo inizialmente in Via Ricci, 11 dello stesso comune. Nella medesima occasione veniva inoltre acquisita a verbale e controfirmata la dichiarazione resa dal Sig. C P, elettricista dipendente del Comune di Montepulciano, che recita: “l’emittente RADIO CHIANCIANO TERME aveva attivato un impianto in località Montepulciano (SI) in via Ricci c/o Palazzo Ricci (ubicato al civico n.11), utilizzando un sistema radiante costituito da un dipolo, con frequenza di esercizio 98.300 MHz;… in seguito, causa la ristrutturazione del Palazzo Ricci, l’impianto venne disattivato e non più ripristinato.”
Riguardo l’ultimo periodo del punto e), gli accertamenti dell’Ispettorato Territoriale non avrebbero riscontrato evidenze neppure di questo impianto o di eventuali trasmissioni sulla frequenza 98,300 MHz dal sito di Montepulciano (SI) e comunque, non sarebbe stata mai richiesta da Radio Chianciano Terme o da Radio Dimensione Suono, né autorizzata dall’Ispettorato Territoriale istituzionalmente preposto, una variazione di ubicazione dell’impianto censito ex art. 32 della legge 223/1990 in Piazza Grande che, pertanto, si sarebbe trovato abusivamente in via Ricci n.11, in data antecedente gli accertamenti.
La Società ricorrente, con la comunicazione datata 02.02.1996 (allegato n.4), ha specificato che, in data non precisata, ma evidentemente antecedente al 02.02.1996, l’impianto “censito in località Piazza Grande – Montepulciano (SI) … installato presso i locali del Comune … a causa dei lavori di messa a norme CEE dell’impianto elettrico del Comune stesso le apparecchiature erano state disattivate dagli operatori che stavano eseguendo i lavori”, precisando inoltre: “Non appena sarà possibile ripristinare l’alimentazione sarà nostra cura darvene tempestiva comunicazione.”. Tale comunicazione non sarebbe mai pervenuta.
Pertanto, agli atti dell’Ispettorato Territoriale non risulterebbero evidenze dell’esistenza, né tantomeno della localizzazione, dell’impianto autocertificato ex art. 32 della Legge 223/1990 in Piazza Grande c/o Comune di Montepulciano (SI), dalla “Radio Chianciano Terme” prot. 904747”.
Le giustificazioni da ultimo addotte dal Ministero, a comprova dell’inesistenza dell’impianto sito in Piazza Grande, appaiono contraddittorie e, soprattutto, non adeguatamente motivate, soprattutto laddove adombrano una non meglio precisata collocazione abusiva dell’impianto, in data antecedente agli accertamenti, nella via Ricci n. 11 del medesimo Comune.
A fronte, dunque, dell’unico dato documentalmente certo, rappresentato dal provvedimento del 2 agosto 2002 prot. D.G.C.A./5/2/901522/RM, allegato in atti, e del difetto di istruttoria e di motivazione di tutti i gravati provvedimenti di diniego allo spostamento dell’impianto, il ricorso si palesa fondato.
2. Per le stesse ragioni risultano essere meritevoli di accoglimento le censure che la ricorrente muove al provvedimento, emesso dall’amministrazione in data 9 marzo 2021, di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto de quo.
Tale provvedimento, infatti, risulta essere viziato per illegittimità derivata dai precedenti atti gravati con il ricorso principale e con il primo ricorso per motivi aggiunti, in quanto anch’esso fondato su di un’istruttoria carente e contradditoria, ancor più laddove, come deduce la ricorrente, l’impianto di RDS, a causa della perdita della disponibilità della postazione è spento da tempo ed il “ripristino” è stato impedito, dunque, proprio dall’Ispettorato territoriale, che non ne ha mai permesso la riattivazione.
3. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento di tutti i gravati atti.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.