TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2014-10-02, n. 201401567
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Testo completo
N. 01567/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01091/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 1091 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da “Anonima Servizi Tirreno Jonio spa”, in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, sig. Giulio Loiacono, con sede legale in Castrovillari, corso Calabria, n. 103, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Saitta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Demetrio Verbaro, in AT, via Vittorio Veneto, n. 48;
contro
-Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall'avv. Mariano Calogero, domiciliata in AT, presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale;
- Regione Calabria-Direzione Generale Dipartimento Attivita' Produttive, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
“Mediocredito Centrale spa”, Società con socio unico, soggetto all’attività di direzione e coordinamento di “Poste Italiane spa”, con sede in Roma, viale America, 351, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Leonardis del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ernesto Mazzei, in AT, via Indipendenza, n. 6;
per l'annullamento
- del silenzio tenuto dalla resistente e per l’accertamento dell’obbligo di quest’ultima di concludere il procedimento, provvedendo all’erogazione del finanziamento agevolato di €. 887.845,70 ai sensi della legge n. 598/1994, nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società ricorrente;
- con atto per motivi aggiunti notificato in data 9.6.2012 e depositato in data 19.6.2012 :
per l’ottemperanza
alla sentenza Tar Calabria-AT, Sez. II, 25.11.2011 n. 1458, con cui è stato dichiarato l’obbligo della Regione Calabria di concludere il procedimento avviato dalla Società ricorrente nell’anno 2003 (operazione n. 21573), per l’erogazione del finanziamento agevolato di €. 887.845,70 n. 598/94, mediante l’adozione del provvedimento finale;
per l’annullamento in parte qua:
- del verbale della seduta del 17 febbraio 2012, durante la quale è stata favorevolmente deliberata “ la richiesta inoltrata al Gestore dal Dipartimento Attività Produttive, con lettera del 13.2.2012, prot. n. 53092 di limitare la concessione nei confronti della A.S.T.J. del contributo in conto interesse, a rettifica della Deliberazione, assunta in data 16.12.2009” (secondo la quale “veniva riconosciuto all’impresa, subordinatamente alla effettiva disponibilità dei fondi, un contributo stimato in €. 707.105,69, di cui €. 108.317,19 in conto interessi ed €. 507.340,40 in conto capitale) ”, conosciuta il 17 aprile 2012 a seguito di comunicazione da parte del commissario ad acta ;
ove occorra : - della nota 23 aprile 2012 prot. n. 008172 di “Medio Credito Centrale spa”, ricevuta il 4.5.2012, con cui il Comitato Agevolazioni MCC – Regione Calabria, nella riunione del 17.2.2012, deliberava “ la parziale rettifica della delibera del 16.12.2009 e la concessione, a favore dell’impresa A.S.T.J., del contributo in conto interesse pari ad €. 108.317,19”;
ove occorra: - della nota 13 febbraio 2012 prot. n. 53092, con cui il Dipartimento Attività Produttiva ha invitato il Gestore a convocare il Comitato “ al fine di poter procedere alla rettifica della delibera già adottata in data 16/12/2009 a seguito di apposita proposta di codesto Soggetto Gestore” ; per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società ricorrente, come meglio specificati ed individuati nella domanda risarcitoria in calce articolata;
-con atto per motivi aggiunti notificato in data 10.4.2013 e depositato in data 11.4.2013 :
per l’annullamento
-della Deliberazione del Comitato di Agevolazione MCC- Regione Calabria del 12 febbraio 2013, con cui il “Medio Credito Centrale spa”, premesso che il Comitato ha riscontrato la sussistenza “ di irregolarità ma anche di violazioni della normativa di riferimento” e preso atto che “ il Gestore in conformità alla Delibera adottata dal Comitato il 17.2.2011 (anche sulla base del parere espresso sul punto dall’Avvocatura Regionale) ed alle istruzioni ricevute dalla Regione Calabria, da ultimo con nota del 4.4.2012, prot. n. 122063/siar, in ordine alle autorizzazioni ad erogare il contributo spettante alla ASTJ a valere sulle economie relative alla l.r. n.8/2005 , provvederà ad erogare all'impresa in questione la somma di £ 54.000,00 circa, a titolo di contributo (in conto interessi), così come ricalcolato a seguito della quantificazione delle spese ammissibili, per un ammontare complessivo di €. 76.386 22, effettuato sulla base della documentazione prodotta da ASTJ in fase di erogazione “, conosciuta il 19 marzo 2013, in quanto richiamata nella nota 14 marzo 2011 prot. n. 003871;
- ove occorra: della nota 14 marzo 2013 prot. n. 00387 ricevuta il 19 marzo 2013 e della nota 4 aprile 2013 prot. n. 004819, ricevuta il 10 aprile 2013;
per la condanna
alla integrale corresponsione del contributo concesso ed al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società ricorrente, individuati nella domanda risarcitoria in calce articolata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 luglio 2014, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 5 agosto 2011 e depositato il 27 settembre successivo, la ricorrente società premetteva che, nell’anno 2003, per il tramite della Banca Due Mari di Calabria in qualità di proponente, aveva presentato istanza intesa ad ottenere il finanziamento agevolato alla Regione Calabria, ai sensi dell’art. 11 del D. L. 29 agosto 1994 n. 516 (come conv. dalla Legge 27 ottobre 1994 n. 598 e successivamente modificato dall'art. 15 della L. 5 marzo 2001 n. 57) e della Circolare Mediocredito Centrale 8 agosto 2003 n. 313, per un progetto ammissibile a finanziamento fino all’importo di € 1.268.351,00 (operazione n. 21573).
Precisava che il contributo veniva ritenuto ammissibile tanto dalla banca proponente quanto dalla Regione Calabria, sicché, con nota 22 dicembre 2009 n. 033919 di Unicredit Mediocredito Centrale, alla ricorrente veniva comunicata la positiva decisione di ammettere la spesa per la somma di € 1.268.351,00 ed il finanziamento agevolato per la somma di € 887.845,70, “ subordinando la concessione all’effettiva disponibilità dei fondi” .
Lamentava che, permanendo l’inerzia dell’amministrazione regionale ed avendo a già realizzato l’intervento programmato, con assunzione di notevolissime esposizioni finanziarie, si vedeva costretta ad adire questo Tribunale, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., per ottenere la declaratoria di nullità del silenzio serbato dalla P.A. e per l’accertamento dell’obbligo della P.A. di concludere il procedimento, provvedendo all’erogazione del finanziamento agevolato di euro 887.845,70 ai sensi della legge n. 598/1994, nonché per la condanna della Regione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla società ricorrente.
Con memoria depositata il 13 ottobre 2011, si costituiva la Regione Calabria e depositava atti, dai quali risultava confermata la omessa definizione del procedimento con un provvedimento espresso.
Con atto di intervento ad opponendum del 18.11.2011, si costituiva “Mediocredito Centrale spa”, premettendo che, in data 30.6.2000, aveva stipulato, con la Regione Calabria, una convenzione, successivamente integrata e rinnovata, avente ad oggetto il subentro, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 112/98, della Regione Calabria nella convenzione del 2.3.1995, a suo tempo stipulata fra il Ministero del Tesoro e “Mediocredito Centrale spa”, per la gestione di interventi agevolativi in favore delle imprese, per cui l’odierno interveniente risultava Gestore, per conto della Regione Calabria, tra l’altro, delle agevolazioni ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 598/94: " Interventi per l'innovazione delle strutture e dei processi aziendali ".
Dopo aver illustrato le proprie argomentazioni difensive a sostegno della legittimità del proprio operato, concludeva per il rigetto del ricorso.
Questa Sezione, con sentenza n. 1458 del 25.11.2011, accoglieva il ricorso, accertando e dichiarando illegittimo il silenzio serbato sulla domanda di finanziamento agevolato de quo e, per l’effetto, ordinava alla Regione Calabria, in persona del Dirigente Responsabile del Dipartimento N. 5, di pronunciarsi su detta istanza con provvedimento esplicito nel termine di 30 (trenta ) giorni, decorrenti dalla data di notifica e/o comunicazione in via amministrativa della suddetta sentenza.
2. Con atto per motivi aggiunti notificato in data 9.6.2012 e depositato in data 19.6.2012, la ricorrente società chiedeva l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla precitata sentenza Tar Calabria-AT, Sez.II° 25.11.2011 n. 1458, notificata in data 12 dicembre 2011, e precisava che il commissario ad acta , nominato con provvedimento 6 marzo 2012 n. 15686/12/Gab del Prefetto di AT, comunicava, fra l’altro, la nota 4 aprile 2012 prot. n. 12063/siar, con cui il Dirigente generale Dipartimento Attività Produttive “considerato che con nota prot. 004754 del 7/3/2012, assunta al protocollo Dipartimentale in data 9/3/2012 al prot. 86694, (il Dipartimento al Bilancio n.d.r.) ha rappresentato che le economie a valere sulle risorse ex LR 8/2005, ammontano ad Euro 1.167.254,76” , autorizzava “ l’erogazione del contributo