TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-10-06, n. 202302229
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2023
N. 02229/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01227/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G A e A R, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS- del 31 marzo 2022 notificato il 1° aprile 2022, con il quale, ai sensi dell'art. 6 della L. 401/1989, è stato vietato al ricorrente per cinque anni l'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche della nazionale italiana, di serie A, B Lega Pro, D, Coppa Italia, Uefa, Champions League, Trofeo Berlusconi, Trofeo Tim, Trofeo Birra Moretti, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera, e competizioni europee;
nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 31 marzo 2022 con cui il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha disposto, ai sensi dell’art.6 della legge n. 401/1989, il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli stati membri dell'Unione Europea ove si disputino gli incontri di calcio, Hockey sul Ghiaccio e Basket nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito e al trasporto di coloro che partecipano od assistono, per un periodo di cinque anni.
Il provvedimento, che si riferisce ai fatti avvenuti il -OMISSIS- al termine dell'incontro di calcio -OMISSIS-, disputatosi presso lo stadio di -OMISSIS- e valido per il Campionato Nazionale di Calcio di serie B, è affidato alla seguente motivazione:
“VISTA la segnalazione della D.I.G.O.S. di -OMISSIS-, datata 25 marzo 2022, in relazione ai disordini verificatisi al termine dell'incontro di calcio -OMISSIS-, disputatosi presso l'-OMISSIS- in data 12.03.2022 e valido per il Campionato Nazionale di Calcio di serie B, dalla quale emerge, senza ombra di dubbio, la condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, minaccia o intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico (ex art. 6 comma 1 lettera b L. 401/1989 e successive modifiche) messa in atto da -OMISSIS- nato a -OMISSIS- il -OMISSIS- e residente a -OMISSIS- in via -OMISSIS- nei cui confronti si procederà penalmente;
ATTESO che l'incontro in parola era connotato da un alto profilo di rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica in ragione delle intemperanze registratesi tra le opposte tifoserie nel 2019 a -OMISSIS-, sfociate in scontri che avevano portato a denunce e all'emissione di diversi provvedimenti D.A.Spo nei confronti di ultras monzesi e -OMISSIS-;
ACCERTATO che al termine della partita, conclusasi con il punteggio di -OMISSIS- in favore della squadra di casa senza che si registrasse alcun episodio che potesse far presagire il verificarsi di situazioni pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica:
- una parte della tifoseria del -OMISSIS-, a deflusso ormai concluso, improvvisamente iniziava a
correre verso la Curva Nord, aggirando il cordone di polizia posto a sbarramento;
- i tifosi -OMISSIS-, resisi conto del pericoloso avvicinamento al loro settore dell'opposta tifoseria, si compattavano in prossimità del parcheggio loro riservato e, dopo aver, alcuni forzato il cancello posto a chiusura dell'area spintonando il personale steward presente, altri scavalcato e divelto la recinzione che delimitava il settore di cui sopra, si armavano di cinghie e bastoni, anticipando il contatto, avvenuto successivamente nel contro viale opposto di via -OMISSIS-, con lanci di bottiglie;
- le due tifoserie venute a contatto si fronteggiavano armate di bastoni e cinghie colpendosi con calci e pugni;
RILEVATO che nel frangente solo il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, frappostesi tra le tifoserie, consentiva la separazione delle due fazioni ed il loro arretramento verso le rispettive curve, evitando, pertanto, il degenerare della situazione;
ATTESO che tutte le fasi dello scontro venivano riprese da personale della Polizia Scientifica comandata in servizio di Ordine Pubblico e che l'attività investigativa condotta dalla D.I.G.O.S. della Questura di -OMISSIS-, supportata dalla visione dei filmati, permetteva di riconoscere ed identificare, senza timori di smentita, -OMISSIS- il quale ha affrontato i tifosi -OMISSIS- brandendo un'asta che e stata poi scagliata al loro indirizzo;
CONSIDERATO che la condotta assunta da -OMISSIS- ha messo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto, tenuto contro delle circostanze di tempo e di luogo in cui si e manifestata, avrebbe potuto condurre a più gravi conseguenze rispetto a quelle verificatesi, ivi
compreso il coinvolgimento di persone estranee alle dinamiche del contesto sportivo e che per puro caso si trovavano a transitare per quelle vie ”.
L’interessato ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa tutela cautelare.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura della Provincia di -OMISSIS-, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. -OMISSIS- questo Tribunale ha accolto la richiesta dell’Amministrazione resistente di depositare su supporto informatico la “Copia del filmato della Polizia Scientifica” relativo ai fatti di causa e ha ordinato all’Amministrazione stessa il deposito della copia integrale della relazione redatta dalla Digos e datata 25 marzo 2022, cui si riferiva il provvedimento di convalida del Gip.
Adempiuti gli incombenti istruttori, il Collegio ha visionato il filmato nel corso della camera di consiglio del 21 settembre 2022, all’esito della quale, con ordinanza n.-OMISSIS-, ha accolto la domanda cautelare.
In vista della trattazione nel merito il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, insistendo nelle proprie conclusioni.
Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 settembre 2023.
Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
1) eccesso di potere per travisamento dei fatti, nonché insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione anche alla luce dei riscontri istruttori: pur essendo nei pressi dei luoghi in cui si sono svolti i fatti, il ricorrente non avrebbe preso parte alle azioni violente, ma camminando per la sua strada ed ancor prima di poter accorgersi dei tafferugli tra opposte tifoserie, sarebbe stato raggiunto da una manganellata da tergo da parte di un tutore dell’ordine. A quel punto si sarebbe allontanato immediatamente per recarsi al Pronto Soccorso. Il soggetto ripreso nel filmato cui fa riferimento nel provvedimento impugnato e identificato come il ricorrente sarebbe una persona diversa, non corrispondendo, all’evidenza, le caratteristiche somatiche. Vi sarebbe stata, quindi, una identificazione assolutamente sommaria da parte della polizia operante all’esterno dello stadio di -OMISSIS-;
2) violazione degli artt. 7 e 8 L. n. 241/1990;mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo: il provvedimento adottato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, la partecipazione al quale avrebbe consentito al ricorrente di spiegare dove si trovava, da dove ha assistito agli eventi, dove è stato colpito dal manganello.
Il ricorso è fondato.
In via generale va rammentato che, ai sensi dell’art. 6 della L. 401/1989, il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.
Il c.d. DASPO costituisce una misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato;per la sua adozione è sufficiente l'accertamento di un fumus di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti, al fine della verifica della pericolosità del soggetto. Il divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo;detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto (Cons. Stato Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2916).
Come per tutto il diritto amministrativo della prevenzione incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico, deve valere la logica del "più probabile che non", non richiedendosi, anche per questa misura amministrativa di prevenzione (al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia), la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del DASPO, ma appunto una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità (Cons. Stato Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 866).
Con specifico riferimento ad eventuali condotte individuali estrinsecatesi in azioni di gruppo la giurisprudenza è incline a ritenere che un comportamento di gruppo non esclude la possibilità di individuare col DASPO una somma di responsabilità individuali omogenee, qualora queste siano supportate da elementi diretti o presuntivi che consentano di affermare la inequivoca e consapevole partecipazione dei singoli al comportamento di gruppo (Cons. Stato sez. III n. 866/2019 cit.;idem sez. III, 4 novembre 2015, n. 5027).
Facendo applicazione di tali coordinate al caso di specie il Collegio osserva che non risulta accertato che il ricorrente abbia preso parte agli episodi di violenza occorsi.
Dalla visione del filmato realizzato dal personale del Gabinetto provinciale della Polizia scientifica in data -OMISSIS-, si evince infatti la presenza del ricorrente sul luogo dei disordini verificatisi tra le avverse tifoserie al termine dell’incontro di calcio -OMISSIS-, ma non, come indicato nel provvedimento impugnato, la sua partecipazione attiva ad episodi di minaccia o di intimidazione né tantomeno l’assunzione del ruolo di capogruppo della tifoseria -OMISSIS-.
E’ evidente che la mera presenza fisica nelle vicinanze dei fatti – circostanza non negata dal ricorrente - non può certo determinare, in assenza di ulteriori e univoci accertamenti, l’attribuibilità al soggetto delle azioni violente che legittimano l’adozione dei provvedimenti in questione.
In realtà il Collegio rileva che la visione del filmato non consente di identificare in modo inequivocabile il ricorrente medesimo come il soggetto che “ ha affrontato i tifosi -OMISSIS- brandendo un’asta che è stata poi scagliata al loro indirizzo ”.
Il quadro istruttorio su cui si fonda il provvedimento impugnato appare pertanto carente, non risultando elementi documentali che consentano di attribuire al ricorrente la responsabilità dei fatti accaduti.
Non può, infatti, trascurarsi che il DASPO finisce per incidere su libertà costituzionalmente garantite, sicché, per non trasmodare in arbitrio, deve fondarsi su elementi che attestino con alta probabilità la responsabilità del destinatario di esso (cfr. T.A.R. Brescia sez. I 29 dicembre 2021 n. 1142;T.A.R. Catania, Sez. IV n. 625/2019).
Ebbene, tale approfondimento istruttorio è del tutto mancato nel caso di specie.
In conclusione, per le ragioni che precedono, assorbite le ulteriori censure non esaminate, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.