TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2022-10-12, n. 202213015

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2022-10-12, n. 202213015
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202213015
Data del deposito : 12 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2022

N. 13015/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09795/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9795 del 2022, proposto da Unione Sindacale Italiana Poliziotti - Usip, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Belisario 7;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione

1) del Provvedimento del MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio V, Relazioni Sindacali della Polizia di Stato, del 29 luglio 2022, N. 555/V-RS/Area 1^, prot. 0003777, con la quale il Direttore dell'Ufficio comunicava che “Come illustrato nella richiamata circolare del 22 luglio u.s., l'imputazione delle deleghe mediante un atto di vertice della dirigenza è consentito dal novellato articolo 35, solo nella fase transitoria, per confermare la permanenza nel patto aggregativo del quale la singola O.S. già faceva parte al 31/12/2021 ai fini della rappresentatività per il triennio 2022-2024.

Nel caso di specie, dunque, codesta O.S., non avendo confermato la propria adesione al Patto Affiliativo SIAP-USIP, ed essendo quindi rimasta, come già accennato, titolare in proprio delle deleghe, potrà procedere ad affiliazioni o altre forme aggregative secondo la procedura ordinariamente descritta dall'art. 35 (che per espresso richiamo normativo si applica anche alla aggregazioni associative già costituite), nella nuova formulazione, con effetti sul successivo accertamento triennale della rappresentatività.”;

2) della circolare Illustrativa del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/VCP/27 del 22.07.2022, avente ad oggetto: “Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 recante Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare - Triennio 2019-2021”, con particolare riferimento al commento riguardante le “MODIFICHE A DISPOSIZIONI NORMATIVE CONCERNENTI LE RELAZIONI SINDACALI, e specificatamente ai chiarimenti riguardanti il Comma 2, lettera f, dell'Art. 30 del DPR. 57/2022, che attiene alle modificazioni apportate all'art. 35 del DPR 164/2002;

3) in ogni caso, in quanto lesiva delle ragioni della ricorrente, del DPR 20 aprile 2022 n. 57 (All. 3), recante il “Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare - Triennio 2019-2021”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2022, n. 126, ed in particolare, dell'art. 30, comma 2, lett. f);

4) dell'art. 35 del D.P.R. n. 164/2002 nella sua nuova formulazione;

5) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, nella misura in cui risulta lesivo degli interessi della ricorrente, e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso, ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente al corretto e giusto esercizio delle proprie prerogative sindacali, connesse alla libertà di scelta e di opinione dei propri iscritti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2022 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il 25 agosto 2022 e depositato in pari data, l’organizzazione sindacale ricorrente ha impugnato gli atti meglio descritti in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Il 30 agosto 2022 si è costituito il Ministero dell’Interno con atto di rito.

Con memoria, depositata il 1° ottobre 2022, il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, per omessa notifica ad almeno un controinteressato, per difetto di interesse in quanto il dpr impugnato recepisce l’accordo sindacale derivante dall’incontro delle volontà delle parti in causa e ha controdedotto anche nel merito.

In pari data il Ministero ha altresì depositato documenti.

Alla Camera di Consiglio del 4 ottobre 2022, sentito il difensore di parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso, in accoglimento della eccezione al riguardo spiegata dalla difesa erariale, è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Come correttamente evidenziato dal resistente Ministero, con le domande azionate da parte ricorrente si mira, in sostanza, a contestare la condotta osservata dall’Amministrazione dell’Interno in qualità di parte datoriale, nell’ambito del sistema delle relazioni sindacali, per essere stata respinta l’adesione della ricorrente alla Federazione sindacale SP, da cui discenderebbe la lamentata lesione delle prerogative sindacali in termini sia di partecipazione alle iniziative di confronto che alla contrattazione;

Rileva il Collegio che la cognizione delle controversie relative alla lesione di una prerogativa sindacale, quale quella in esame, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di lesione di una posizione che investe diritti e non interessi legittimi, e ciò a prescindere dalla circostanza che il rapporto di lavoro dei dipendenti della Polizia di Stato sia sottratto alla privatizzazione del pubblico impiego. Come noto, la violazione del sistema delle relazioni sindacali è materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, come espressamente previsto dall'art. 63 comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, secondo cui «Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto» (cosi Tar Lazio I quater 10100/2019).

La lesione delle prerogative sindacali ed il mancato accesso al sistema delle relazioni sindacali afferisce a diritti incomprimibili ad opera della normativa secondaria ed è affidata al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 165/2001 anche secondo il giudice d’appello (vedi CdS Sez. III, 22/06/2020, n.3953 che rinvia alle pronunce del giudice della giurisdizione nel rilevare che in questa materia non si configura la possibilità di una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione (Cass., Sez. Un., 22 maggio 1998, n. 7179 nonché, ed anche successivamente, Cass., Sez. Un., 10 maggio 2001, n. 192).

Le Sezioni Unite della Cassazione sopra richiamate hanno infatti statuito che affinché possa configurarsi in astratto una situazione di interesse legittimo è necessario che esista un potere autoritativo della pubblica amministrazione nell'individuazione delle associazioni sindacali, con le quali intraprendere le trattative per la stipula di accordi collettivi, ma un potere del genere non è assolutamente configurabile nel vigente assetto delle relazioni sindacali, in quanto quelle organizzazioni sono titolari di veri e propri diritti di libertà e di attività, non degradabili, per effetto di una valutazione discrezionale riservata alla pubblica amministrazione, ad interessi legittimi.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale il processo potrà essere riassunto con le modalità ed i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo).

Sussistono, tuttavia, ragioni per compensare integralmente le spese del presente giudizio in ragione della peculiarità della materia controversa.

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