TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-04-08, n. 202204193

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-04-08, n. 202204193
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204193
Data del deposito : 8 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2022

N. 04193/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03519/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3519 del 2015, proposto da
Soc Elettronica Industriale Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L M, M M, G R, con domicilio eletto presso lo studio L M in Roma, via Po n. 9;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, Autorita' per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Persidera S.p.A. A Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Annalisa D'Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;

per l'annullamento

del D.M. del 29 dicembre 2014 recante "contribuzione per l'utilizzo delle frequenze nelle bande televisive terrestri per l'anno 2014".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni e di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente proposto la Società Elettronica Industriale S.p.a. ha impugnato il decreto del 29 dicembre 2014, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha determinato, in via transitoria, l’acconto del contributo dovuto dagli operatori di rete per l’esercizio finanziario 2014, nelle more della determinazione del contributo definitivo.

Parte ricorrente, in particolare, ha articolato i seguenti motivi di ricorso:

1) Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e dell’art. 1 l. 31 luglio 1997 n. 249. Violazione del principio della riserva di legge (art. 23 Cost.). Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

Sotto tale profilo la ricorrente evidenzia che, ai sensi dell’art. 35 D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259, i contributi devono essere determinati dal Ministero sulla base dei criteri fissati dall’AGCom;
pertanto, il Ministero non ha il potere di quantificare autonomamente il contributo né di prevedere acconti. Tale incompetenza è ancora più evidente se si considera che il provvedimento impugnato protrae il regime previgente applicato ai concessionari, estendendolo a soggetti diversi. Ciò integra anche violazione della riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. in relazione alle prestazioni patrimoniali imposte;

2) Incompetenza sotto ulteriore profilo. Violazione del D.M. 30 maggio 2014.

Sotto tale profilo si rappresenta che il decreto è stato adottato senza il previo assenso del Ministro, come invece previsto dal D.M. citato;

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 35 D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e dell’art. 15 D.lgs. 31 luglio 2005 n. 177, e dell’art. 1 l. 31 luglio 1997 n. 249, dell’art. 8 nonies , comma 4, D.L. 8 aprile 2008 n. 59, convertito in l. 6 giugno 2008, n. 101 e della delibera AGCom 181/2009Cons. Violazione dell’art. 13 della direttiva 7 marzo 2002 n. 2002/20/CE e dell’art. 41 Cost.

Sotto tale profilo la ricorrente rappresenta che il criterio adottato dal provvedimento impugnato si pone in palese contrasto con la disciplina di settore e con la giurisprudenza europea, che consentono di imporre ai soggetti titolari di autorizzazione generale o di licenza individuale solamente diritti ed oneri finalizzati a coprire i costi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all’attuazione del sistema di autorizzazione generale o all’esecuzione delle licenze individuali;

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 l. 6 agosto 1990 n. 223, e 27, comma 9, l. 23 dicembre 1999 n. 488, degli artt. 25 e 35 D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e 15 D.lgs. 31 luglio 2005 n. 177. Violazione e falsa applicazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

Al riguardo la ricorrente evidenzia che l’acconto previsto dal decreto impugnato è calcolato sul fatturato relativo all’attività di radiodiffusione, che essa non ha mai svolto e che, all’interno del gruppo Mediaset, è svolta dalla già concessionaria R.T.I. Pertanto le somme dovute dalla ricorrente sarebbero parametrate all’attività e al fatturato di un soggetto terzo, in violazione del principio di capacità contributiva;

5) Violazione e falsa applicazione, sotto ulteriori profili, degli artt. 16 l. 6 agosto 1990 n. 223, e 27, comma 9, l. 23 dicembre 1999 n. 488, degli artt. 25 e 35 D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e 15 D.lgs. 31 luglio 2005 n. 177. Violazione e falsa applicazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e di concorrenza (art. 117, comma 2, Cost.).

Sotto tale ultimo profilo, la ricorrente rappresenta che il decreto impugnato crea una disparità di trattamento, atteso che non si applica agli operatori di rete operanti su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale, che non erano titolari di concessione e autorizzazione per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva in tecnica analogica.

La ricorrente ha pertanto chiesto al Tribunale di annullare il provvedimento impugnato.

Si sono costituiti in giudizio l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Ministero dello sviluppo economico.

Con atto depositato in data 18 febbraio 2022 è intervenuta ad opponendum la società Persidera S.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie e repliche e all’udienza del 22 marzo 2022, a seguito di discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità dell’intervento ad opponendum della società Persidera S.p.a. a socio unico.

Ed infatti, per costante giurisprudenza, ai fini della legittimazione all’intervento ad opponendum è sufficiente che “ l'interveniente possa vantare un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso ” (v., tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 573).

Nel caso in esame Persidera S.p.a. ha un interesse economico a che Elettronica Industriale S.p.a., sua concorrente nel mercato degli operatori di rete, non ottenga un vantaggio consistente nell’esonero dal pagamento di una somma che essa interveniente ha, invece, interamente corrisposto.

3. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Va al riguardo evidenziato che il decreto ministeriale impugnato ha previsto, in via transitoria, a carico degli operatori di rete, una somma a titolo di acconto del contributo per l’anno 2014, nelle more della determinazione in via definitiva del contributo medesimo. L’art. 2 del decreto prevede poi che “ 1. A seguito del decreto di determinazione definitiva dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1, gli operatori di rete sono tenuti al pagamento del saldo del contributo di competenza dell’anno 2014 entro il termine fissato dal decreto medesimo.

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