TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-01-19, n. 201000015

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-01-19, n. 201000015
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201000015
Data del deposito : 19 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00197/2006 REG.RIC.

N. 00015/2010 REG.SEN.

N. 00197/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 197 del 2006, proposto da:
Hotel Untertheimerhof Snc di Rabensteiner Walter e R, rappresentato e difeso dagli avv.ti S D, F M, M S, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bolzano, viale Stazione, 5;

contro

Comune di Villandro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti C B e H C, con domicilio eletto presso C B in Bolzano, corso Italia, 32;

e con l'intervento di

ad opponendum:
G E, rappresentato e difeso dall'avv. D S, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, c/o R.Volgger-via Carducci, 8;

per l'annullamento

1) del provvedimento di diniego della concessione edilizia comunale del 29 maggio 2006 prot. 2026, avente per oggetto la domanda di concessione edilizia in sanatoria dell’intervento effettuato sulla p.ed. 745 in C.C. Villandro, atto comunicato a mezzo di servizio postale in data 1.6.2006 e

2) del parere negativo reso dalla commissione edilizia comunale in data 22 maggio 2006 e versato nel protocollo n. 3 del Comune di Villandro, atto comunicato il 12 giugno 2006 a mezzo di servizio postale nonchè di ogni ulteriore atto precedente e susseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villandro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il consigliere Anton Widmair e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente è proprietaria del compendio alberghiero Hotel Untertheimerhof Snc ubicato sulla p.ed 745 in CC Villandro ed espone con il ricorso specificato in epigrafe di aver immesso in una parte della p.ed 745 nella terra cucchiai in calcestruzzo per il contenimento del terreno vegetale a tutela anche della strada esistente, a completamento di un muro in pietrame esistente, e di aver così effettuato “un intervento diretto all’eliminazione del pericolo di frane dovuto alla notevole pendenza del versante avvalendosi del sistema di sassi mobili destinati a garantire la sicurezza alle manovre degli autobus degli ospiti del complesso alberghiero”.

In data 18.4.2006 avrebbe, per puro tuziorismo, presentato domanda di concessione in sanatoria per tale sistemazione del versante, ai sensi dell’art. 85 della LP n. 13 dell’11.8.1997.

Contestualmente alla domanda di sanatoria avrebbe altresì presentato una domanda di autorizzazione in deroga al rispetto delle distanze stradali ai sensi dell’art. 112 della LP n. 13 dell’11.8.1997 ancorché senza certezza sui confini.

Il progetto sarebbe stato esaminato dalla Commissione edilizia nella seduta del 22.5.2006, e nel parere di cui a verbale n. 3 si leggerebbe che “il progetto in sanatoria si trova sulla p.ed 745 e ricade in zona di “verde agricolo”.

La Commissione avrebbe rilasciato parere negativo sul progetto con la seguente motivazione: “L’opera (definito come muro di sostegno con sassi a forma di cucchiaio con riempimento) si trova nel “verde agricolo”, nella zona di rispetto della strada comunale di tipo A al di fuori dal centro edificato. La strada oggi esistente non presenta la larghezza massima prevista. Secondo l’art. 7 comma b) delle norme di attuazione al piano urbanistico del Comune di Villandro (distanze stradali, zona di rispetto fuori dai centri edificati) valgono le fasce di rispetto, che sono delimitate in parallelo con il margine della strada come allineamento.

L’opera eseguita sulla strada comunale di tipo A si pone in contrasto con l’art. 7, comma b) delle norme di attuazione al piano urbanistico comunale”.

Con provvedimento del 29.5.2006 il Sindaco del Comune di Villandro ha quindi espresso il diniego sulla domanda di concessione richiamandosi alla motivazione contenuta nel parere negativo della Commissione edilizia.

Gli atti come in epigrafe impugnati, secondo la società ricorrente meritano di essere annullati per i seguenti motivi di impugnazione:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 85, nonché dell’art. 70 della LP n. 13 dell’11.8.1997 nonché contrasto con la deliberazione della GP del 25.9.2000, n. 3489 non necessitando l’intervento oggetto della sanatoria di alcun provvedimento amministrativo di autorizzazione, eccesso di potere per travisamento e per contraddittorietà tra atti amministrativi.

2) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 85, 112, 18, comma 2 della LP n. 13 dell’11.8.1997 e successive modifiche nonché violazione dell’art. 7, comma b) delle norme di attuazione del piano urbanistico del Comune di Villandro, (approvate con deliberazione della GP di Bolzano n. 6219 del 27.11.1995, BU della Regione TAA del 20.2.1996) essendo decaduto il vincolo decennale della previsione urbanistica contenuta nel piano urbanistico per la realizzazione della strada comunale di tipo A, violazione dell’art. 3 L. 241/90 e norma regionale di riferimento e difetto motivazionale.

Il Comune di Villandro si è costituito con comparsa di data 2.10.2006, chiedendo che venga respinto il ricorso nel merito.

Con atto di data 9.1.2008 è intervenuto ad opponendum in corso di causa il signor G E quale proprietario della p.ed 668 CC Villandro e titolare della ditta individuale “Gasthof Pension G di G E” assumendo, che la costruzione di cui è causa provoca danni gravi ed irreparabili, sia patrimoniali, sia di immagine, alla propria pensione.

Con atto di data 28.10.2008 il Comune di Villandro si è costituito nel presente giudizio con nuovo difensore chiedendo che il ricorso venga rigettato, siccome infondato e che comunque venga dichiarato inammissibile rispettivamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Con atto di data 11.2.2009 per la odierna ricorrente si è costituito l’avv. M S avendo rinunciato all’originario mandato gli avvocati S D e F M.

In prossimità dell’udienza pubblica fissata per il 21.10.2009 sia il Comune che la parte interveniente hanno controdedotto con memorie alle considerazioni svolte nel ricorso.

La causa è passata in decisione all’udienza del 21.10.2009.

DIRITTO

Il ricorso è infondato, per cui si può prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata sia dal Comune resistente sia dall’interveniente G.

Come emerge dalla relazione del tecnico comunale di data 29.11.2006 il tecnico medesimo in data 27.2.2006 aveva effettuato un sopralluogo, accertando che sulla p.ed 745, lungo la strada comunale rappresentata dalla p.f. 3061, era stata realizzata un area di manovra per autobus con un muro di steccato, rappresentato peraltro fotograficamente in allegato alla predetta relazione.

In tale occasione il tecnico comunale ha accertato anche altri interventi edificatori realizzati senza concessione edilizia.

In data 2.3.2006 il Comune di Villandro comunicava nei confronti della Untertheimerhof snc l’avvio procedimentale inerente la verifica dei lavori per la realizzazione dell’ampio parcheggio per autobus (doc. n. 9 del Comune come in seguito).

L’avvocato della ricorrente presentava in data 28.3.2006 alla amministrazione comunale delle osservazioni ai sensi dell’art. 15 LP 17/1993 (doc. n. 11).

Il Comune di Villandro successivamente comunicava con lettera dd. 11.4.2006, prot. n. 1433/AH (doc. 13) che per i lavori oggetto della comunicazione di avvio procedimento non era mai stata richiesta né rilasciata una rispettiva concessione edilizia e pertanto la costruzione era da ritenersi abusiva. Conseguentemente il Comune di Villandro non archiviava il procedimento amministrativo.

In data 18.4.2006 la società ricorrente presentava domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 85 LUP (doc. 12), la quale prevedeva la sanatoria di un’area di manovra per autobus.

Con riferimento alla domanda di concessione in sanatoria la commissione edilizia nella seduta del 22.5.2006 esprimeva parere negativo (doc. 3). Il Sindaco del Comune di Villandro comunicava quindi il rigetto della domanda di concessione edilizia in sanatoria con lettera prot. n. 2026 dd. 29.5.2006 (doc. 2) sulla base della seguente motivazione:

“Das ohne Baukonzession errichtete Bauwerk (Stützmauer mit Löffelsteinen mit Hinterfüllung) liegt im Landwirtschaftsgebiet, im Schutzstreifen der Gemeindestraße Typ A und außerhalb des Baugebietes. Die heute bestehende Straße weist die im Bauleitplan mögliche Höchstbreite nicht auf. Nach Art. 7, Abs. b) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan der Gemeinde Villanders (Straßenabstände, Schutzstreifen außerhalb der Baugebiete) gelten die Schutzstreifen, die mit einer zum Straßenrand parallel verlaufenden Linie abgegrenzt sind, als Baufluchtlinie.

Das im Schutzstreifen der Gemeindestraße Typ A errichtete Bauwerk steht somit im Widerspruch zum Art. 7, Abs. b) der Durchführungsbestimmungen zum Bauleitplan“.

Successivamente in data 13.12.2006 la ricorrente presentava altro progetto teso alla realizzazione dell’area di manovra e alla sistemazione dell’accesso al garage. Il progetto veniva ritirato dal progettista in data 31.1.2007.

In data 27.7.2007 la ricorrente presentava altra domanda di concessione edilizia in sanatoria per l’area di parcheggio.

La domanda veniva rigettata in data 19.9.2007 (doc. 18 del Comune) in sostanza con la motivazione già adottata dall’amministrazione comunale con il diniego di concessione edilizia di data 29.5.2006 (oggetto del presente ricorso).

Con riferimento al primo motivo di ricorso sopra riportato ritiene il Collegio che dalla documentazione prodotta da controparte sia facile desumere che la costruzione è stata realizzata allo scopo di realizzazione di un ampio parcheggio per autobus. Non si tratta quindi di semplice “sistemazione del parcheggio preesistente”, come assume parte ricorrente, ma bensí di una nuova costruzione tutt’altro che urbanisticamente irrilevante (viste le sue dimensioni: altezza 0,20 – 3,40 metri;
lunghezza 25 metri).

Trattandosi di costruzione (vedasi in proposito in giurisprudenza C.d.S. 18.6.2000, n. 3637;
Cassazione Civile n. 6483/1998, n. 4541/1997, n. 4196/1987, n. 8787/1987;

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