TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-12-13, n. 202300383
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Testo completo
Pubblicato il 13/12/2023
N. 00383/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2023, proposto da
Eisackwerk Rio Pusteria S.r.l., Eisackwerk S.r.l., E-Werk Moos Konsortial GmbH, Enerpass Scarl ed Estl Azienda Consortile S.r.l. in forma estesa Energia S. Leonardo in Passiria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutte rappresentate e difese dall’avvocato A v W, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, via della Rena, n. 14;
contro
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate A R, L F e J S, e dall’avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
Provincia autonoma di Bolzano - Agenzia Provinciale per l’Ambiente e la Tutela del Clima, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
1) del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 5349/2023 emanato il 29.3.2023, avente ad oggetto: “ Determinazione del compenso unitario per l’energia idroelettrica non ritirata per l’anno 2023 ”;
2) della decisione della Giunta provinciale ivi richiamata del 20.3.2023, con la quale la Giunta ha stabilito che sarebbe vantaggioso continuare a richiedere il compenso monetario per l’energia gratuita non ritirata anche per l’anno 2023;
3) della sottostante deliberazione della Giunta provinciale n. 2769 del 28.7.2008, con la quale il Presidente della Provincia è stato autorizzato a stabilire con proprio decreto il compenso dovuto alla Provincia autonoma di Bolzano da parte dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico per ogni kWh di energia da essa non ritirata;
4) delle note dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche dd. 5.4.2023 aventi tutte ad oggetto: Energia gratuita - Legge provinciale del 30 agosto 1972, n. 18 e successive modifiche, accertamento per il 1° semestre 2023, relativamente ai singoli impianti delle ricorrenti;
e di ogni alto atto sottostante, presupposto, susseguente, comunque connesso agli atti impugnati, anche ad oggi non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale cautelare dd. 1° giugno 2023, n. 32;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;
Vista l’ordinanza collegiale dd. 23 novembre 2023, n. 354;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il consigliere Stephan Beikircher e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Il Collegio si è nuovamente riunito per la camera di consiglio riconvocata del 22 novembre 2023 e del 12 dicembre 2023.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
( Salva diversa specificazione i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli depositati in giudizio dalla Provincia autonoma di Bolzano ).
1. Le società ricorrenti espongono di essere tutte titolari di concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico site nella provincia di Bolzano.
2. Sia la Provincia autonoma di Bolzano (doc. 9 - 13) che le ricorrenti (doc. 19, con allegati, delle ricorrenti) hanno prodotto in giudizio, tra l’altro, i relativi decreti di concessione e i disciplinari. Da detti documenti si evince che le ricorrenti sono titolari, in ordine cronologico, delle seguenti concessioni:
- la società Enerpass S.p.A. è titolare dell’utenza GS/6878 di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal torrente Passirio, rilasciata con delibera della Giunta provinciale n. 380 del 6.2.2006 (doc. 12a), per una potenza nominale media annua di 13.305,15 kW, con disciplinare dd. 3.1.2006, Rep. 21247 (doc. 12b);
- la società consortile Centrale Elettrica Moso a r.l. è titolare dell’utenza GS/7567 di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal rio di Plan, rilasciata con delibera della Giunta provinciale n. 3572 del 2.10.2006 (doc. 11.a), con potenza nominale media pari a 6.769,84 kW, con disciplinare dd. 13.9.2006, Rep. 21538 (doc. 11b);
- la società Eisackwerk Rio Pusteria S.r.l., già Eisackwerk S.r.l., è titolare dell’utenza GS/8625 di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal rio di Valles, dal rio Fundres, dal rio del Feudo e dal rio Marcio, rilasciata con decreto di concessione n. 168 dd. 22.4.2010 (doc. 9a) con decreto di subingresso n. 18 dd. 12.1.2011, con potenza nominale media pari a 4.436,92 kW, con disciplinare dd. 9.3.2010, Rep. 22779 (doc. 9b) e con disciplinare suppletivo dd. 4.9.2013, n. 23753 (doc. 19.1b delle ricorrenti);
- la società Estl Azienda consortile S.r.l. è titolare dell’utenza GD/8582 di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal rio di Valtina (Valle di Vanes) e dal rio di Viastrata, rilasciata con decreto di concessione n. 396 dd. 3.12.2010 (doc. 13a), rettificata con decreto di concessione n. 408 dd. 7.9.2011 (doc. 13b), con potenza nominale media pari a 2.946,06 kW, con disciplinare dd. 28.10.2010, Rep. 22950 (doc. 19.5 delle ricorrenti);
- la società Eisackwerk S.r.l. è titolare dell’utenza GS/2400 di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico dal torrente Talvera, dal rio Auna e dal rio della Madonnina, rilasciata con decreto di concessione n. 16954 dd. 7.10.2016 (doc. 10a), con potenza nominale media pari a 32.927,21 kW, con disciplinare dd. 16.9.2016, Rep. n. 24495 (doc. 10b).
3. Si tratta di quattro centrali (GS/6878, GS/7567, GS/8625 e GS/2400) con una potenza nominale media annua superiore a 3.000 kW e, quindi, di grandi derivazioni d’acqua e una centrale (GD/8582 - 2.946,06 kW) con una potenza nominale media annua tra 220 kW e 3.000 kW, classificata secondo le leggi dello Stato come “ piccola ” derivazione d’acqua (cfr. art. 6 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775) e quale “ media ” secondo la definizione dell’art. 1 legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2 (“ Disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica ”).
4. Con il presente ricorso, collettivo e cumulativo, le ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe, relativi alla disciplina del compenso sostitutivo dell’energia gratuita non ritirata per le grandi concessioni di cui all’art. 13 dello Statuto d’autonomia (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol), tra cui, in particolare, il decreto del Presidente della Provincia n. 5349 del 29.3.2023 (doc. 2), con il quale è stato determinato per l’anno 2023 il compenso unitario per l’energia idroelettrica non ritirata da parte della Provincia autonoma di Bolzano ed i successivi conseguenti inviti dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima del mese di marzo e aprile 2023 (doc. 14a - 18 delle ricorrenti) a corrispondere il pagamento per il 1° semestre 2023 entro il 31 maggio 2023, trasmessi alle ricorrenti in esecuzione di detto decreto n. 5349/2023, e precisamente:
- Eisackwerk Rio Pusteria S.r.l. per la concessione GS/8625 (4.468,40 kW) euro 161.630,71 (lettera dd. 5.4.2023 - impianto 074E0015 - doc. 14a delle ricorrenti) e euro 229.003,48 (lettera dd. 6.4.2023 - impianto 074E0044 - doc. 14b delle ricorrenti);
- Eisackwerk S.r.l. per la concessione GS/2400 (32.927,21 kW) euro 1.191.041,15 (lettera dd. 6.4.2023 - doc. 15 delle ricorrenti);
- società consortile Centrale Elettrica Moso a r.l. per la concessione GS/7567 (6.769,84 kW) euro 244.878,26 (lettera dd. 5.4.2023 - doc. 16 delle ricorrenti);
- Enerpass S.p.A. per la concessione GS/6878 (13.305,15 kW) euro 481.273,12 (lettera dd. 5.4.2023 - doc. 17 delle ricorrenti);
- società Estl Azienda consortile S.r.l. per la concessione GD/8582 (5.892,12 kW) euro 106.564,71 (lettera dd. 30.3.2023 - doc. 18 delle ricorrenti).
5. Inoltre, sono oggetto di impugnazione la sottostante deliberazione della Giunta provinciale dd. 28.7.2008, n. 2769 (doc. 1), avente ad oggetto: “ Grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico Determinazione provvisoria del compenso unitario per energia non ritirata ”, nonché la decisione della Giunta provinciale assunta nella seduta del 20.3.2023 (doc. 3).
6. Le ricorrenti argomentano la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla base della sentenza di questo TRGA 27 novembre 2008, n. 391, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, 20 maggio 2014, n. 2531 e articolano in seguito tre motivi di ricorso nei quali lamentano la violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, e in particolare:
- “ 1. Violazione di legge - violazione dell’art. 13 dello Statuto di autonomia, violazione della legge provinciale 18/1972; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta nella determinazione del prezzo dell’energia gratuita non ritirata prima della novella dell’art. 13 dello Statuto di autonomia (e quindi fino al 31.12.2017) ”, per non aver rispettato la Provincia quanto stabilito dall’art. 13 dello Statuto di autonomia, sia nella versione antecedente la novella del 2017, sia nella versione successiva alla novella predetta (a), sarebbe incorsa in violazione di legge, perché i