TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-17, n. 202300878

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-03-17, n. 202300878
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300878
Data del deposito : 17 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2023

N. 00878/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00098/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2023, proposto da
Dy S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Giarre, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, n. 241/2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giarre;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame la società Dy s.r.l ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 241/2022 del Tribunale di Catania (recante condanna pecuniaria a carico del Comune di Giarre) limitatamente alla condanna delle spese del giudizio (€ 264,00 per spese +€ 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%.). In particolare, parte ricorrente - sebbene a conoscenza dello stato di dissesto dell’ente intimato e consapevole altresì, della riconducibilità del proprio credito (inteso quale sorte capitale e accessori) alla competenza dell’OSL - ha chiesto l’esecuzione del giudicato limitatamente al pagamento delle spese legali, ritenendo queste ultime “ sottratte alla procedura di gestione affidata all’Organismo Straordinario di Liquidazione” .

Il Comune di Giarre si è costituito in giudizio e ha, invece, sostenuto la riconducibilità “ dell’inscindibile pretesa creditoria ” a atti e/o fatti di gestione rimessi alla competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Con memoria del 23 febbraio 2023, parte ricorrente ha insistito nelle difese spiegate e all’udienza camerale dell’8 marzo 2023, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

Il giudizio di ottemperanza deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 248 del D.lgs. 267/2000.

Stabilisce l’art. 248, comma 2° del D.lgs. n. 267/2000 che “ Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese ”.

L’art. 252, comma 4°, del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce, inoltre, che “ L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla: a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva
”.

L’art. 5, comma 2, del D.L. n. 80/2004 , convertito dalla legge n. 140/2004 dispone poi che “ Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico” .

E’ pacifico tra le parti che la vicenda contenziosa rientra nella fattispecie di cui all’art. 248 citato, in quanto la pretesa creditoria trae origine dall’illegittima applicazione di penali per inadempimento degli obbli contrattuali scaturenti dal contratto di appalto stipulato il 27 dicembre 2016 e, quindi, concerne un atto di gestione anteriore alla dichiarazione di dissesto (delibera di C.C. n. 52 dell’11 luglio 2018), rientrando nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione al quale deve essere richiesto l’inserimento nella massa passiva, non risultando ad oggi superato lo stato di dissesto finanziario del Comune ovvero redatta ed approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ex art. 265 D.lgs. n. 267/2000.

Sulla nozione di “atto o fatto di gestione” la giurisprudenza è ormai consolidata nel ricomprendere non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di “atti e fatti di gestione” pregressi alla dichiarazione di dissesto;
inoltre, proprio in tema di spese legali, il giudice di appello, valorizzando la pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2022 ha ritenuto che il credito liquidato in sentenza a titolo di spese legali non può essere destinatario di un “trattamento particolare” poiché anch’esso è “ originato dalla stessa vicenda sostanziale ” alla base della sentenza ottemperanda (in termini, v. C.G.A. 21 aprile 2022, n. 504, n. 505 e n. 506;17 gennaio 2022, n. 61;
cfr. anche T.A.R. Sicilia - Catania, sez. II, 2 marzo 2023, n. 684;
27 febbraio 2023, n. 617).

Alle argomentazioni che precedono consegue che, in applicazione del citato art. 248 D.lgs. n. 267/ 2000, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio, con inserimento del credito nella massa passiva a titolo di capitale, accessori e spese.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, tra le parti, tenuto conto della natura della controversia.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi