TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-05-29, n. 202400575
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2024
N. 00575/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Allstar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro e Alessio Maria Tropiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Tuccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Mondial S.r.l., non costituita in giudizio;
- Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento:
della nota del 2.5.2022 con la quale la Divisione Risorse Finanziarie - Area Tributi e Catasto - U.O. Autorizzazioni Pubblicità Perm/Temp e Pubbliche Affissioni - Procedimenti Autorizzatori e Gestione Canone della Città di Torino ha rigettato definitivamente e senza l’asserita necessità di provvedimento formale, l’istanza di variazione del messaggio pubblicitario presentata dalla Allstar S.r.l. in data 20.4.2022 (prot. n. AUT. PROT. 22939/2021);
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa l'e-mail di presa in carico e protocollazione della predetta istanza.
- Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Allstar S.r.l. il 27/3/2023:
per l’annullamento:
del provvedimento prot. n. 47060 del 28.11.2022, notificato con nota del 2.3.2023, con il quale il Dipartimento Risorse Finanziarie – Divisione Tributi e Catasto - U.O. Autorizzazioni Pubblicità Perm/Temp e Pubb. Aff.ni – Ufficio Autorizzazioni Pubblicitarie della Città di Torino – a seguito del riavvio del procedimento amministrativo disposto con ordinanza n. 694 del 5.7.2022 – ha nuovamente rigettato la domanda di variazione del messaggio pubblicitario presentata dalla Allstar S.r.l. in data 20.4.2022 (prot. n. AUT. PROT. 22939/2021) e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui, nel dettaglio, del preavviso di rigetto del 28.9.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il dott. Andrea Maisano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 19.4.2022, la società esponente ha presentato al Comune di Torino istanza di autorizzazione alla variazione dei messaggi pubblicitari presso il suo punto vendita di Via Monterosa 133 bis, mediante apposizione delle nuove diciture “ADMIRAL BINGO”, su un cassone frontale luminoso, e “ADMIRAL BINGO/ SLOT & VLT” su uno stendardo bifacciale luminoso e su due vetrofanie (doc. 2 di parte ricorrente).
2. Con provvedimento del 2.5.2022 l’amministrazione ha respinto la richiesta con la motivazione che: “ le diciture "BINGO" e "SLOT & VLT" sono contrarie alla vigente normativa regionale e nazionale di contrasto alla ludopatia e al gioco patologico ” (doc. 1 di parte ricorrente).
3. Avverso tale atto è insorta Allstar s.r.l., con ricorso introduttivo del giudizio, notificato e depositato il 10.6.2022, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione di legge. Violazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 10 e 10-bis della l n. 241/1990. Eccesso di potere. Carenza di motivazione, istruttoria, e del contenuto minimo essenziale del provvedimento amministrativo. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Irragionevolezza, Illogicità e ingiustizia manifesta, contraddittorietà.
Il Comune non avrebbe concluso il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, essendo stato comunicato il rigetto della richiesta di autorizzazione con una mera e-mail, e non avrebbe osservato le garanzie partecipative previste dalla Legge n. 241/1990 omettendo la previa comunicazione del preavviso di cui all’art. 10 bis.
II. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L.R. Piemonte n. 9/2016 e della Delibera AGCOM n. 132/19/Cons del 18.4.2019. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione.
Le diciture in oggetto, essendo integrate nel marchio registrato dalla società, perseguirebbero un intento puramente informativo e non sarebbero, pertanto, contrarie al divieto di pubblicità e altre forme di comunicazione a scopo promozionale relative a giochi e scommesse con vincite in denaro, sancito dalla legislazione nazionale e regionale.
III. Eccesso di potere: Violazione dei principi di parità di trattamento, discriminazione e imparzialità. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Irragionevolezza, illogicità manifesta.
Si lamenta una disparità di trattamento rispetto ad altri operatori economici che adottano nelle loro insegne soluzioni grafiche corrispondenti a quelle contestate alla parte ricorrente. Inoltre il provvedimento gravato sarebbe lesivo del principio di concorrenza.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Torino, che, con documenti e memoria, ha eccepito l’infondatezza del ricorso.
5. Con ordinanza n. 694 del 5.7.2022 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione, ritenendosi corroborata di fumus boni iuris la doglianza relativa alla violazione dell’art. 10 bis Legge 241/1990.
6. In adempimento dell’ordinanza cautelare, con nota del 23.9.2022 (doc. 6 di parte resistente) l’amministrazione ha comunicato a Allstar s.r.l. le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, che la società ha riscontrato con osservazioni del 24.10.2022 (doc. 7 di parte resistente).
7. Con provvedimento prot. n. 47060 del 28.11.2022, comunicato il 2.3.2023 (docc. 11 e 12 di parte ricorrente), il Comune di Torino, “ ritenute inconsistenti ” le predette osservazioni e “ ribadito che le diciture “Bingo”, Slot” e “VLT” violano il disposto dell’art. 11 c. 4 della Legge 19/2021 in quanto chiari ed espliciti riferimenti all’offerta di giochi da cui possono scaturire vincite in denaro ”, ha nuovamente rigettato l’istanza di autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario.
8. La società esponente ha impugnato anche tale atto con motivi aggiunti, notificati il 24.3.2023 e depositati il 27.3.2023, riproponendo pedissequamente le censure svolte nel ricorso principale (per asserita illegittimità derivata dell’atto di conferma), integrate dal seguente ulteriore motivo:
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 10 bis della l n. 241/1990. Difetto di motivazione, istruttoria e del contenuto minimo essenziale del provvedimento amministrativo.
Si lamenta, in sintesi, una simulata attività procedimentale in quanto il contraddittorio, seppur formalmente attivato in esito all’ordinanza cautelare n. 694/2022, sarebbe stato, però, sostanzialmente eluso.
9. Dopo scambio di ulteriori atti difensivi, all’udienza del 7 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) In via preliminare, dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per sopravvenuta carenza d’interesse.
La nota prot. n. 47060 del 28.11.2022, comunicata il 2.3.2023, impugnata tramite motivi aggiunti, costituisce rinnovata espressione della funzione amministrativa, conseguente a un ulteriore e diverso procedimento, avviato all’esito della menzionata ordinanza n. 694/2022, ove, a differenza di quello culminato con il provvedimento di primo grado, la società esponente ha potuto presentare controdeduzioni difensive ex art. 10 bis Legge 241/1990; ciò che correda inevitabilmente il provvedimento sopravvenuto di una nuova motivazione.
La nota de qua assume, pertanto, la veste tipica dell’atto di conferma (non meramente tale) ed è, perciò, connotata di un’autonoma e immediata portata lesiva. Con la conseguenza che l’istante non trarrebbe alcuna utilità dalla caducazione dell’atto confermato, giacché l’assetto d’interessi resterebbe comunque governato dal provvedimento sopravvenuto (cfr. Cons. Stato sez. VI, 31/03/2023, n. 3352).
Rispetto al ricorso introduttivo si configura, quindi, la condizione di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), primo periodo cod. proc. amm..
B) I motivi aggiunti sono, invece, respinti per quanto appresso si riporta.
In assenza di espressa graduazione di parte ricorrente, il Collegio ritiene di dover esaminare in via prioritaria il secondo e il terzo motivo aggiunto -che investono i presupposti dell’avversato diniego di autorizzazione- e, quindi, il primo e il quarto motivo -con i quali si contesta, in via derivata e propria, la correttezza procedurale-.
Quanto al secondo mezzo, giova premettere che sia il previgente art. 7 L.R. n. 9/2016 sia l’attuale art. 11, comma 4 L.R. n. 19/2021 vietano “ qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all’installazione di apparecchi per il gioco ”. È, altresì, inibita qualunque forma di esposizione all’esterno dei locali di cartelli, manoscritti e proiezioni video che pubblicizzino la possibilità di vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo.
Le norme, perseguendo una dichiarata finalità di tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, costituiscono espressione di potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117 comma 3 Cost..
La disciplina regionale si