TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-08-17, n. 202211176
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Testo completo
Pubblicato il 17/08/2022
N. 11176/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06909/2016 REG.RIC.
N. 06184/2017 REG.RIC.
N. 15454/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6909 del 2016, proposto da
P S, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, D C, con domicilio eletto presso lo studio M A in Roma, viale Angelico, 103;
contro
Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Roberto Chieppa, Fisac Cgil, Uilca, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 6184 del 2017, proposto da
P S, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, D C, con domicilio eletto presso lo studio D C in Roma, viale Angelico 103;
contro
Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 15454 del 2016, proposto da
P S, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, D C, con domicilio eletto presso lo studio M A in Roma, viale Angelico, 103;
contro
Autorità garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Roberto Chieppa, Roberto Pallocchia, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento:
- quanto al ricorso n. 6909 del 2016:
per il riconoscimento della progressione giuridica e del 31° livello della qualifica dirigenziale - pagamento differenze retributive;
- quanto al ricorso n. 6184 del 2017:
(A) per l’accertamento del suo diritto a che lo “scatto di avanzamento” attribuitogli in data 18/04/2017 venga computato dal <31° livello> (di progressione giuridica ed economica) e/o almeno dal <21° livello> (di progressione giuridica ed economica) della qualifica dirigenziale della carriera direttiva e che comunque venga liquidato con la medesima decorrenza applicata agli altri dipendenti della AGCM;
(B) per effetto di quanto sopra, condannare la AGCM a riconoscergli la retribuzione ed i correlativi elementi accessori corrispondenti al livello 32° della qualifica dirigenziale della carriera direttiva della AGCM, ovvero, in subordine, la retribuzione ed i correlativi elementi accessori corrispondenti al livello 22° della qualifica dirigenziale della carriera direttiva della AGCM; con la medesima decorrenza, in riferimento allo scatto attribuito in data 18/04/2017, applicata agli altri dipendenti dell’AGCM;
(C) ferme le conclusioni che precedono, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'illiceità della “valutazione anno 2016” del ricorrente;
D) ferme le conclusioni che precedono, accertare e dichiarare:
d1) specularmente alla conclusione sub C) che precede, il diritto del dott. S a ricevere una valutazione per l'anno 2016 e per quelli a seguire sulla base di criteri non arbitrari;
d2) l'inadempimento di AGCM al contratto di lavoro con la medesima AGCM e, per l'effetto, condannare l’AGCM al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, da liquidarsi in separato procedimento;
(D) con vittoria dei compensi e delle spese di lite, oltre accessori come per legge”.
- quanto al ricorso n. 15454 del 2016:
per la declaratoria all'inquadramento al 31° livello nella qualifica dirigenziale della carriera direttiva dell’AGCM con decorrenza dall'1/01/2015 e in particolare, progressivamente, al 19° livello con decorrenza dall'1/01/2011, al 22° livello con decorrenza dall'1/01/2012, al 25° livello con decorrenza dall'1/01/2013, al 28° livello con decorrenza dall'1/01/2014;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2022 il dott. A S A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso (r.g. 6909/2016), notificato il 31 maggio 2016 e depositato il successivo 14 giugno, il dott. P S – in servizio presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, chiede che venga accertato il suo diritto ad essere inquadrato al 31° livello della qualifica dirigenziale della carriera direttiva dell’AGCM con decorrenza dall’1/01/2015 e, in particolare, al 19° livello con decorrenza dall’1/1/2011, al 22° livello con decorrenza dall’1/1/2012, al 25* livello con decorrenza dall’1/1/2013, al 28° livello con decorrenza dall’1/1/2014, nonché il diritto al trattamento economico corrispondente al 31° livello con decorrenza dal 1/1/2015 o, in subordine, dall’1/1/2016.
Espone il ricorrente che l’Autorità gli ha denegato il riconoscimento giuridico ed economico come sopra richiesto sulla scorta dell’Accordo del 5/4/2016, nel quale si legge che “(l)e progressioni saranno applicate sulla qualifica o posizione detenuta da ciascun dipendente al 1° gennaio 2016 e assorbiranno i tre livelli giuridici attribuiti al personale nel 2011”.
Avverso l’idoneità del suddetto Accordo del 2016 ad estinguere i suoi diritti, il ricorrente articola i seguenti motivi di doglianza:
1) eccesso di potere per sviamento, in quanto l’Accordo del 5 aprile 2016 avrebbe contenuti e finalità transattivi della questione della perequazione con il trattamento economico previsto in Banca d’Italia, che il ricorrente non ha accettato, né intende accettare, e che pertanto non potrebbe trovare applicazione in mancanza di accettazione;
2) violazione dell’art. 1372 c.c., dell’art. 42 del d.lgs. 165/2001, atto extra ordinem, non potendo l’Accordo estinguere o modificare unilateralmente i diritti del ricorrente, atteso, peraltro, che l’Accordo è stato sottoscritto da sigle che non hanno la rappresentanza generale del personale;
3) violazione del giudicato inter partes e dell’art. 2909 c.c. con riguardo a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza 2818/2014, ove ha negato che l’Accordo del 7 marzo 2007 possa essere qualificato “evento straordinario della dinamica retributiva”, ed ha dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse la censura contenuta nel ricorso definito con la citata sentenza poiché “con la successiva delibera del 4 agosto 2011 sono stati riconosciuti gli effetti giuridici dell’accordo” del 2007;
4) violazione dei diritti quesiti, che sarebbero stati acquisiti fin dall’Accordo del 7 marzo 2007, se non anche dalle delibere dell’AGCM del 19 gennaio 2011 e del 4/8/2011, e comunque sin dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2818/2014;
5) eccesso di potere nelle figure sintomatiche di: assenza e/o insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà dell’azione amministrativa, sviamento di potere, atteso che l’AGCM, in forza dell’art. 11, comma 2, legge 287/90, istitutiva dell’Autorità, ha il potere di regolamentare autonomamente il trattamento giuridico ed economico dei propri dipendenti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d’Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell’Autorità, e che l’Accordo del 5/4/2016 sarebbe stato assunto in assenza di adeguata istruttoria in relazione a dette previsioni;
6) violazione dell’art. 5, comma 11 bis, del decreto legge 95/2012, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell’art. 3 del decreto legislativo n. 150/2009, dell’art. 1375 c.c., eccesso di potere per irragionevolezza, in quanto l’Accordo gravato non conterrebbe i parametri e i criteri alla stregua dei quali effettuare la valutazione del personale, attesa la genericità delle voci ivi descritte e l’assenza di un regolamento di valutazione.
Si è costituita l’Autorità Garante intimata, la quale ha eccepito l’inammissibilità e/o l’improcedibilità dell’azione di accertamento in luogo di un’azione di annullamento in materia di inquadramento dei dipendenti pubblici non contrattualizzati, stante l’omessa impugnativa della delibera del 20 luglio 2016 con cui sono stati approvati gli elenchi del personale avviati a valutazione alla luce dell’accordo sindacale del 5 aprile 2016.
Resiste nel merito.
2. Con un secondo ricorso (rg. 15454/2016), notificato il 17 dicembre 2016 e depositato il successivo 28 dicembre, il dott. S chiede che venga accertato il suo diritto al miglior trattamento giuridico ed economico di cui all’Accordo del 5 aprile 2016, in forza del principio di parità di trattamento dei lavoratori e del diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa e/o del principio di irriducibilità della retribuzione.
Il ricorrente lamenta la mancata, tempestiva applicazione del migliore trattamento previsto dall’Accordo del 5 aprile 2016, asseritamente per avere difeso in giudizio i propri diritti, nonché l’avere condizionato alla sua adesione l’erogazione della retribuzione prevista come idonea dalla stessa ACGM.
Detta condizione avrebbe ritardato il pagamento della maggiore retribuzione rispetto agli altri dipendenti, che avrebbero ricevuto fin dal luglio 2016 il miglior trattamento giuridico ed economico e dal mese da agosto il conguaglio. Conseguentemente pretende gli accessori del