TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2015-04-15, n. 201505564
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N. 05564/2015 REG.PROV.COLL.
N. 13189/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13189 del 2014, proposto da:
Soc Italian International Film Srl, rappresentato e difeso dagli avv. A T, A G, con domicilio eletto presso A T in Roma, Via Cicerone, 49;
contro
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, rappresentato e difeso per legge dall' Avvocatura dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per l'accertamento dell’obbligo di provvedere sulla richiesta di liquidazione dei contributi sugli incassi ai produttori (d.m. 8/2/2013 n. 67271) per il film "Mai stati uniti" inviata al Ministero per i beni e le attività culturali il 9/4/2013
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2015 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha presentato il 9 aprile 2013 domanda per la liquidazione del contributo sugli incassi ai sensi dell’art 10 del d.lgs. n. 28 del 2004.
Con il presente ricorso, proposto ex art 31 e 117 c.p.a., è stato chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere su tale domanda, sulla base del presupposto del decorso del termine per provvedere, secondo la difesa ricorrente, il 1-9-2014, ai sensi della disciplina dell’art 3 del d.m. 8 febbraio 2013.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 25 novembre 2014, da cui risulta la quantificazione definitiva del contributo, pari a 994.502,06 euro, rinviando la liquidazione del contributo alla disponibilità di cassa sul relativo capitolo di bilancio ed ha chiesto pertanto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Alla camera di consiglio del 26 marzo 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L’art 10 del d.lgs. n. 28 del 2004 prevede espressamente: “a favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, è concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera.”.
In base al comma 4 di tale articolo, con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati.
Il comma 5 prevede, altresì, che per i film di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo è erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4.
Il d.m. che regola la materia è quello dell’8 febbraio 2003 che disciplina in base a quanto previsto dalla legge il procedimento di erogazione dei contributi.
In particolare il decreto prevede che l'istanza per la erogazione dei contributi sia presentata per via telematica alla Direzione generale dopo che siano trascorsi almeno tre mesi dalla prima proiezione in pubblico con sbigliettamento del film al quale i contributi si riferiscono, qualora nel predetto termine l'opera abbia realizzato incassi superiori a cinquantamila euro. Entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di diciotto mesi decorrenti dalla prima proiezione, la Direzione generale, ricevuti i dati degli incassi da parte della Siae, provvede alla liquidazione dei contributi, compatibilmente con quanto previsto all'art. 2.
L’art 2 del d.m. prevede, inoltre, per la determinazione dei contributi che per ciascun esercizio finanziario sia stabilito con decreto ministeriale l'ammontare di contributi per i film per i quali è presentata istanza nell'esercizio finanziario medesimo.
Qualora l'ammontare complessivo teorico di contributi da assegnare risultante dall'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo sia superiore all'ammontare di cui al comma 1, è applicata all'importo in ipotesi dovuto per ciascuna istanza una riduzione proporzionale, data dal rapporto percentuale tra il predetto ammontare complessivo teorico e l'ammontare di contributi cui al comma 1.
Ai sensi del comma 3, le risorse annualmente stanziate nel pertinente capitolo di spesa con il decreto ministeriale di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, vengono utilizzate per soddisfare in ordine cronologico le istanze liquide ed esigibili giacenti presso l'Amministrazione.
In base al comma 6 , inoltre, qualora le leggi successive all'adozione del decreto di ripartizione del Fondo Unico per lo spettacolo determinino una consistenza del Fondo medesimo inferiore o superiore a quella definita all'atto dell'emanazione di tale decreto, si provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione o in aumento, in misura corrispondente alla riduzione o all'aumento attuati sulla somma del Fondo destinata ai contributi di cui all'art. 1 del presente decreto.
Emerge dalla disciplina normativa che il procedimento in esame è caratterizzato da una fase procedimentale di ammissione al contributo regolato dall’art 10 del d.lgs. n. 28 del 2010 e dalla successiva erogazione, subordinata, in base a quanto previsto dall’art 2 comma 3 del d.m., alle somme a ciò destinate dalla ripartizione del Fondo Unico per lo spettacolo e con una concreta liquidazione in base all’ordine cronologico delle domande secondo quanto disposto anche dall’Amministrazione nella nota del 25 novembre 2014 depositata in giudizio.
La fase di carattere procedimentale di ammissione al contributo è più specificamente regolata dal D.P.C.M. n. 271 del 22 dicembre 2010, n. 271, Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata non superiore a novanta giorni che, appunto nella tabella allegata prevede per la “concessione alle imprese di produzione di un contributo percentuale sugli incassi realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche di cui all’art. 10, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28” il termine di conclusione del procedimento pari a novanta giorni (così come per quello di cui al comma 5, per regista e autori del soggetto e della sceneggiatura).
Coma già affermato dalla sezione , con sentenza n. 8745 del 2014, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1069 del 2015, tale fase procedimentale deve ritenersi conclusa con la quantificazione degli incassi secondo quanto risulta dalla nota del 25 novembre 2014, restando per il resto la liquidazione materiale del contributo regolata dall’art 2 del d.m. dell’8 febbraio 2013.
Ne deriva che per quanto riguarda l’inerzia dell’Amministrazione nei confronti dell’istanza presentata il 9 aprile 2013, inerzia di carattere procedimentale rispetto alla quale è proponibile l’azione ex art 31 c.p.a. questa è venuta meno, anche se in ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento di novanta giorni di cui al citato d.p.c.m., con la comunicazione della direzione generale per il cinema del 25 novembre 2014.
Nel presente ricorso proposto, per l’accertamento dell’obbligo di provvedere dell’Amministrazione su tale istanza deve essere quindi dichiarata la cessata materia del contendere.
In relazione al ritardo nell’adozione di un provvedimento espresso, rispetto al previsto termine di novanta giorni, la amministrazione deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si quantificano in euro 1000 oltre Iva e cpa come per legge, nonché alla ripetizione del contributo unificato.