TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-07-27, n. 202100986
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2021
N. 00986/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02964/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2964 del 2003, proposto da
D C, in persona dell’omonimo titolare, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, E E, M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
- della comunicazione A.G.E.A. prot. n. 6273, datata 30 luglio 2003 avente ad oggetto: Regime quote latte – Compensazione nazionale 2002/2003. Nota informativa, codice azienda n. 41237, ricevuta il 13 agosto 2003;
- nonché, nei limiti dell’interesse, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, ed in particolare:
a) del provvedimento A.G.E.A. di compensazione nazionale relativo al periodo 2002/2003, citato nell’atto sub 1;
b) della nota A.G.E.A. 30 luglio 2003, n. 6275.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura - Agea - (Rm);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica tenutasi da remoto del giorno 23 giugno 2021 il dott. Alberto Pasi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è un’azienda agricola sottoposta al regime delle quote latte in qualità di produttore.
Con il ricorso in epigrafe impugna la nota con la quale A.G.E.A. le ha comunicato gli esiti dell’attività di compensazione nazionale per il periodo 2002/2003, con l’indicazione del quantitativo di latte in esubero prodotto e non compensato per il medesimo periodo, nonché il presupposto provvedimento di A.G.E.A. di compensazione nazionale relativo al periodo 2002/2003 e altri atti connessi indicati in epigrafe, nella parte in cui incidono nella propria sfera giuridica.
Il ricorso è articolato in tredici motivi che la stessa ricorrente ha raggruppato in tre gruppi.
Con i motivi del primo gruppo, dal primo al settimo, contesta la legittimità della comunicazione per vizi propri.
Con i motivi del secondo gruppo, dall’ottavo all’undicesimo, contesta la legittimità della stessa per illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti presupposti.
Con i motivi del terzo gruppo, il dodicesimo ed il tredicesimo, contesta gli atti impugnati deducendo vizi di ordine generale.
L’Amministrazione resistente, si è ritualmente costituita in giudizio.
La stessa parte ricorrente ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio promosso avanti al Tar Lazio, Roma avverso i provvedimenti della Regione Veneto di assegnazione dei QRI (quantitativi di riferimento individuali, ovvero le quote latte) per il periodo 2002/2003 perché, in caso di annullamento dei provvedimenti di assegnazione delle quote latte, dovrebbero essere conseguentemente annullati anche gli atti di imputazione del prelievo supplementare per lo stesso periodo.
A seguito della pubblica udienza del 4 giugno 2010, è stata pronunciata la sentenza non definitiva con la quale, in ragione della scindibilità delle censure proposte avverso i provvedimenti oggetto di lite per vizi loro propri, sono stati esaminati e respinti tutti i motivi del primo e del terzo gruppo e, in accoglimento dell’apposita istanza formulata dalla parte ricorrente, è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., solo con riguardo alle censure del secondo gruppo, in attesa della pronuncia del Tar Lazio, Roma, perché il giudizio ivi instaurato verteva sulla legittimità della determinazione della quota individuale di riferimento assegnata alla ricorrente all’inizio della campagna lattiera, quota che rappresenta un indispensabile antecedente logico-giuridico rispetto all’operazione di compensazione, oggetto del ricorso in epigrafe, la cui soluzione ne è pertanto, per tale parte, incisa.
La predetta sentenza parziale di Questo TAR, sezione II, non è stata impugnata, ma rispetto alla stessa è stata proposta riserva di appello.
Successivamente relativamente al ricorso pregiudiziale, è stata pronunciata la sentenza Tar Lazio, Roma, 6461/2014, con la quale sono state respinte tutte le censure proposte.
Tale sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato.
Ciò premesso, al Collegio non resta che dichiarare infondate anche le censure di cui al secondo gruppo, con le quali la ricorrente lamentava l’illegittimità degli atti impugnati nel presente giudizio, derivata dall’illegittimità degli atti presupposti impugnati con il ricorso definito dal Tar Lazio.
Per chiarezza espositiva, si richiamano testualmente in merito le motivazioni espresse dal Tar Lazio, Roma:
“Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata, con riferimento a precedenti conformi dalle cui conclusioni il Collegio non ha motivo di discostarsi.
Le censure dedotte nel presente giudizio sono state esaminate e ritenute infondate da questa Sezione con molteplici sentenze, come la sentenza 7 gennaio 2013, n. 75 e la sentenza 29 maggio 2012, n. 4864 la quale, nel richiamare la precedente giurisprudenza della Sezione, tra cui la sentenza 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: tra le quali, cfr TAR Lazio, sez. seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224), ha