TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-07-07, n. 202201815

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-07-07, n. 202201815
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202201815
Data del deposito : 7 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/07/2022

N. 01815/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00726/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 726 del 2012, proposto da
G A, rappresentato e difeso dagli Avvocati A M e L D V, con domicilio eletto presso lo studio Catania Sadirs sito in Catania, alla Via Giuseppe Verdi n.155;

contro

Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della F.P., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, alla Via Vecchia Ognina 149;

per la riforma

del provvedimento D.D.S. n. 308725 del 23/11/2009 di determinazione della buonuscita in corretta applicazione dell’art. 21 della L.R. N. 11 del 15/06/1988 computando i periodi assicurativi dal 1/3/1982 al 31/12/1984 presso la M.C.T.C di Messina e dal 1/1/1985 al 31/5/1986 presso l’A.A.P.I.T. di Messina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 luglio 2022 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, ex funzionario direttivo “D6” dell’A.A.P.I.T. di Messina (Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico) veniva inquadrato in ruolo con la qualifica di “Assistente” a decorrere dal 1° giugno 1986.

Il 1°marzo 1989 presentava istanza ex artt. 1 e 7 L.R. 39/1985 all’A.A.P.I.T. di Messina per chiedere il riconoscimento del servizio pre – ruolo prestato sia nel periodo compreso tra il ° marzo 1982 e il 31 dicembre 1984 presso la M.C.T.C. di Messina (Motorizzazione Civile) e sia in quello tra il 1° gennaio 1985 e il 31 maggio 1986 presso l’A.A.P.T. di Messina (Azienda Autonoma Provinciale Turistica), al fine di ottenere la progressione giuridica ed economica nella stessa qualifica e per gli stessi effetti ai sensi dell’art. 11 L.R. 15/06/1988 n. 11.

In data 1 settembre 2008 chiedeva alla Regione Siciliana, ai sensi degli artt. 113 e 115 D.P.R. 1092/1973, di ricongiungere i servizi prestati presso gli enti locali a quelli resi alle dipendenze dello Stato, degli istituti di previdenza e degli ulteriori enti che partecipano alla ricongiunzione.

Il Dipartimento dei servizi di Quiescenza ed Assistenza per il Personale emanava il provvedimento DDS n. 306636 in data 16/09/2009, con cui riconosceva il servizio in precedenza reso per un ammontare pari ad anni 25 e mesi 2, giusta determina INPDAP n. DT 11200700055304 per mezzo della quale veniva già ricongiunto, in base all’art. 2 L. 29/1979, un periodo temporale di anni 4, mesi 3 e giorni 10.

Il ricorrente era posto in quiescenza con D.D.S. n. 305246 del Dipartimento Regionale di Quiescenza a partire da giorno 8 luglio 2009, ottenendo un’anzianità contributiva di anni 28 e mesi 4.

Da ultimo, con D.D.S. n. 308725 del 23/11/2009 della Presidenza/Dipartimento regionale del Personale, veniva determinata l’indennità di buonuscita in favore del ricorrente in relazione ad anni 23, senza tuttavia computare il periodo di anni 4 e mesi 3 di servizio pre – ruolo prestato ai sensi della L.R. 8/81 dal 1° marzo 1982 al 31 maggio 1986.

In conclusione, con il presente ricorso introduttivo del giudizio, preceduto dalla diffida con contestuale messa in mora nei confronti dell’Amministrazione resistente, presente agli atti, il ricorrente chiedeva la rideterminazione del provvedimento di buonuscita, ritenendo quest’ultimo errato stante il mancato computo dei periodi assicurativi compresi tra il 1° marzo 1982 e il 31 dicembre 1984 presso la M.C.T.C. di Messina e tra il 1° gennaio 1985 e il 31 maggio 1986 presso l’A.A.P.I.T. di Messina.

A sostegno di quanto suesposto, il ricorrente invocava l’art. 21 della L.R. N. 11 del 15/06/1988 che recita come di seguito: “ Per i dipendenti dell’Amministrazione Regionale inquadrati o da inquadrare in ruolo, anche in soprannumero ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985 n. 39, i servizi prestati presso l’Amministrazione Regionale anteriormente alla data di decorrenza in ruolo sono valutati ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza senza alcun onere per l’interessato, ove le relative retribuzioni siano state regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e previdenza. In ogni altro caso i servizi prestati dallo stesso personale alle dipendenze dell’Amministrazione Regionale o di altre Pubbliche Amministrazioni sono valutati ai fini di quiescenza e di previdenza in conformità dell’art. 6 della L.R. 2 agosto 1982 n. 76 e successive modifiche e integrazioni ”.

Deduceva che il passaggio era fosse avvenuto da un ufficio regionale ad altro ufficio sempre dell’Amministrazione Regionale, per cui il bagaglio contributivo ai fini di quiescenza e previdenza avrebbe dovuto essere computato automaticamente, includendo gli anni 4, mesi 3 e giorni 10 di servizio prestato pre – ruolo.

In altri termini, sinteticamente, il ricorrente lamentava un calcolo errato nel quantum della liquidazione e chiedeva:

- di ottenere il riconoscimento dei periodi assicurativi intercorrenti tra il 1° marzo 1982 e il 31 dicembre 1984 presso la M.C.T.C. di Messina e tra il 1° gennaio 1985 e il 31 maggio 1986 presso l’A.A.P.I.T. di Messina;

- di condannare l’Amministrazione Convenuta a provvedere all’integrale rideterminazione del provvedimento D.D.S. n. 308725 del 23/11/2009 di buonuscita in applicazione dell’art. 21 L.R. n. 11 del 15/06/1988, computando i periodi assicurativi di cui sopra;

- di condannare l’amministrazione convenuta al pagamento delle differenze economiche calcolate dalla ri–determinazione del provvedimento di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e onorario del presente giudizio.

Si costituiva in giudizio la Regione Siciliana – Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della F.P. – Dipartimento della F.P. e del Personale depositando memoria difensiva mediante la quale, tra l’altro, rilevava in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, motivando sulla base che trattasi di rapporto di lavoro contrattualizzato e, dunque, attribuito alla giurisdizione del G.O. a far data dal 30/06/1998.

Nel merito, l’Amministrazione intimata contestava le circostanze di fatto poste a fondamento del motivo di ricorso, opponendosi al suo accoglimento e deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del medesimo. Evidenziava a tal fine che il ricorrente, per mezzo dell’istanza sollevata in data 1/09/2008, aveva chiesto alla Presidenza della Regione Siciliana – Servizio di Quiescenza la ricongiunzione “ai fini di quiescenza dei servizi resi alle dipendenze degli enti locali” e non anche ai fini della buonuscita. In altre parole, sosteneva che il provvedimento di ricongiunzione ex art. 2 L. 29/1979 per complessivi anni 4 e mesi 3 rilevasse esclusivamente al fine del trattamento di quiescenza e non anche per quello della buonuscita.

Alla pubblica udienza del 4 luglio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Deve, infatti, essere accolta l’eccezione preliminare avanzata dalla parte resistente nella memoria del 17/05/2022, ossia quella inerente il difetto di giurisdizione del G.A. per mancanza di giurisdizione in capo a quest’ultimo appartenendo al G.O. in virtù di quanto previsto dall’art. 69 co. 7 T.U.P.I. e quanto affermato da Cass. Civ. SS. UU. 19/04/2022, n. 12441.

Infatti, ai sensi dell’art. 69 co. 7 T.U.P.I.: “ Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative alle questioni attinenti al periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 ”.

A tal proposito è opportuno richiamare una recentissima pronuncia delle SS. UU. della Corte di Cassazione civile ha stabilito che: “ In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, stabilisce come regola la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione che riguardi, anche parzialmente, il periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, ove risulti essere sostanzialmente unitaria la fattispecie dedotta in giudizio, residuando come eccezione la giurisdizione del giudice amministrativo per le sole questioni che riguardino unicamente il periodo compreso entro la data suddetta;
ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a differenze retributive correlate ad atti di inquadramento anteriori alla data del 30 giugno 1998, che tuttavia producano i loro effetti anche oltre tale data, atteso che il fatto costitutivo del diritto alla maggiore retribuzione è la decorrenza dell'inquadramento economico, la cui efficacia permane e si protrae nel tempo
” (Cass. Civ., SS. UU., 19/04/2022 n. 12441).

Il radicamento della giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione delle parti, quanto, invece, il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della " causa petendi ", cioè della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi ne costituiscono l’espressione.

In definitiva, in ragione di quanto esposto deve rilevarsi che la pretesa del ricorrente ricade nella giurisdizione del giudice ordinario-sezione lavoro, avanti al quale la controversia potrà essere riproposta nel termine e agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti, tenuto conto della natura esclusivamente processuale della presente decisione.

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