TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 2010-01-15, n. 201000154
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N. 00154/2010 REG.SEN.
N. 04211/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 4211 dell’anno 2006, proposto da:
S G, rappresentata e difesa dall’avv. A L M, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Napoli, Centro Direzionale, Edificio G1;
contro
- Commissario ad acta, dott. M P, nominato dal Prefetto di Napoli con in esecuzione della sentenza della Sezione III di questo Tribunale n. 4136 in data 11 marzo 2004, non costituito in giudizio;
- A.S.L. Salerno/2, nella persona del Direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato E T, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Carducci n. 42, presso lo studio dell’avv. Guido Campobasso;
- Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n° 47 della Campania, nella persona del Direttore generale pro tempore della A.S.L. Salerno/2, non costituito in giudizio;
- Regione Campania, nella persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Imparato, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 81;
per l'annullamento
- della delibera del Commissario ad acta dott. M P n. 2 in data 10 aprile 2006, comunicata con nota della A.S.L. Salerno/2 prot. n. 56 del 12 aprile 2006, con la quale il predetto Commissario ad acta - considerato che, a seguito della rilevata disomogeneità con cui sono stati attribuiti dalle AA.SS.LL. i punteggi ai fini della formazione delle graduatorie degli aspiranti al contributo previsto dall’art. 26 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, la Regione Campania ha ritenuto necessaria una rivisitazione delle schede valutative da parte delle Commissioni mediche e che con successivo verbale del 20 maggio 2004 i Direttori Generali delle AA.SS.LL. si sono impegnati a rivedere le schede valutative già compilate, “stabilendo in 28,45 e 16,00 il punteggio massimo e minimo attribuibili per essere validamente incluso nella graduatoria degli aventi diritto al contributo” - ha deliberato di non riconoscere a G M C (familiare, deceduta il 9.5.1989, dell’attuale ricorrente e da costei assistita) il predetto contributo in quanto il nominativo dello stesso “non risulta nell’elenco degli aventi diritto a fruire del contributo economico previsto dall’art. 26 L. Reg. 11/84 perché all’entrata in vigore della legge aveva una età superiore ai sessantacinque anni”;
- della deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 16 marzo 1991, con la circolare allegata, nonché della successiva delibera della Giunta Regionale n. 3152 del 26 giugno 2002;
- di ogni altro provvedimento ad esso connesso o collegato e preordinato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. Salerno/2 e della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2009 il dott. M M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO che il presente ricorso possa essere deciso con “sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268;T.A.R. Campania, Sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);
CONSIDERATO che la ricorrente - nella dichiarata qualità di rappresentante del familiare G M C e di avente diritto al contributo previsto dall’art. 26 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 - ha impugnato la delibera del Commissario ad acta dott. M P n. 2 in data 10 marzo 2006, con la quale il predetto Commissario ad acta ha deliberato di non riconoscere a G M C il predetto contributo, in quanto il nominativo della stessa “non risulta nell’elenco degli aventi diritto a fruire del contributo economico previsto dall’art. 26 L. Reg. 11/84 perché all’entrata in vigore della legge aveva una età superiore ai sessantacinque anni”;
CONSIDERATO che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 5 giugno 2008, n. 5248;24 giugno 2008, n. 6162;20 gennaio 2009, n. 246), formatasi in relazione a ricorsi analoghi a quello in esame, aventi ad oggetto la deliberazione n. 629 in data 12 ottobre 2004, a firma del Direttore Generale della A.S.L. Napoli/5, con la quale è stato formato uno degli elenchi dei beneficiari al contributo previsto dall’art. 26 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, ed è stata, quindi, implicitamente disposta l’esclusione dei richiedenti non inseriti nell’elenco:
- il contributo di cui trattasi costituisce oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge, ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale, sia con riferimento all’an dell’elargizione finanziaria, sia con riferimento al quando, posto che il legislatore regionale con l’art. 27 della legge n. 11/1984 ha preventivato che l’onere per l’attuazione dell’art. 26 si sarebbe proiettato anche per gli anni seguenti e ha dato indicazione per i futuri stanziamenti di bilancio. Pertanto la posizione soggettiva di chi aspira al contributo non è di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, e tale posizione perdura fino all’effettiva erogazione del contributo da parte delle competenti AA.SS.LL. per conto della Regione Campania, alla quale spetta comunque il compito di assicurare la necessaria provvista finanziaria;
- stante il ruolo essenziale svolto dalla Regione nell’ambito dell’articolato procedimento finalizzato all’erogazione del contributo, deve ritenersi che anche gli atti adottati dalla Regione Campania presentino uno specifico rilievo per gli aspiranti al contributo, in quanto in definitiva incidenti sugli interessi di costoro, con conseguente capacità di lederne le posizioni soggettive. Ne consegue che un’autonoma valenza lesiva nei confronti della parte ricorrente deve riconoscersi alla delibera di Giunta Regionale n. 2166 del 31 dicembre 2005, perché tale provvedimento - oltre ad aver disposto una provvista finanziaria per l’erogazione dei contributi sulla base degli elenchi formati dalle varie AA.SS.LL., dei quali ha preliminarmente preso atto (in tal modo confermandoli) - ha anche autorizzato le AA.SS.LL., nei limiti della provvista trasferita, ad erogare il contributo agli aventi diritto (nella misura determinata) proprio secondo l’ordine di detti elenchi. Inoltre analoga valenza lesiva hanno i successivi Decreti Dirigenziali n. 125 in data 3 marzo 2006, n. 615 in data 11 settembre 2006, n. 192 in data 8 maggio 2007 e n. 50 in data 8 aprile 2008, con i quali la Regione Campania, per la medesima causale, ha impegnato, liquidato e ripartito alle AA.SS.LL. ulteriori somme per gli anni successivi;
CONSIDERATO che, la Regione Campania, nella memoria depositata in data 9 dicembre 2009 ha fatto appunto riferimento alla delibera di Giunta Regionale n. 2166 del 31 dicembre 2005, nonché ai successivi Decreti Dirigenziali n. 125 in data 3 marzo 2006, n. 615 in data 11 settembre 2006, n. 192 in data 8 maggio 2007 e n. 50 in data 8 aprile 2008, e che, comunque, l’adozione di tali provvedimenti, aventi carattere generale, costituisce fatto notorio;
CONSIDERATO che, stante quanto precede:
- la ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche la delibera di Giunta Regionale n. 2166 del 31 dicembre 2005 ed i successivi Decreti Dirigenziali n. 125 in data 3 marzo 2006, n. 615 in data 11 settembre 2006, n. 192 in data 8 maggio 2007 e n. 50 in data 8 aprile 2008, al fine di rimuovere la rinnovata lesione ai propri interessi da essi scaturente;
- che tuttavia ciò non è avvenuto (posta anche l’irrilevanza, per la genericità della formulazione e la carenza di argomentazioni e supporto, dell’affermazione contenuta in epigrafe del ricorso, circa l’intento di impugnare anche “ogni altro provvedimento… connesso o collegato e preordinato”), con la conseguenza che nessuna utilità potrebbe recare alla ricorrente stessa un eventuale annullamento dei provvedimenti in questa sede gravati;
- il presente ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
CONSIDERATO che, tenuto conto dell’assimilabilità della questione ad una controversia previdenziale, sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite, mentre nulla va disposto in relazione a quelle non costituite;