TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-08-27, n. 202415956
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Pubblicato il 27/08/2024
N. 15956/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12941/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12941 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del provvedimento di revisione della patente di guida della categoria -OMISSIS- rilasciata al signor -OMISSIS-, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti, Ufficio Motorizzazione Civile di Viterbo in data -OMISSIS- – e notificato in data -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. L B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente esponeva che in data -OMISSIS- aveva ricevuto, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti – Ufficio Motorizzazione Civile di Viterbo (“ Mit-UMC ”), la notifica del provvedimento di revisione della propria patente di guida di categoria “B”.
Con tale provvedimento veniva disposto che il ricorrente si sottoponesse entro un termine di trenta giorni a un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida ex art. 121 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., recante nuovo codice della strada (“ cds ”).
1.1. Detto provvedimento di revisione recava la seguente motivazione “ vista la comunicazione n. -OMISSIS-procedeva a velocità pericolosa causando un incidente con lesioni gravi a persone;considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida;visto l’art. 128 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada) ” (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente).
1.2. Il ricorrente versava agli atti del presente giudizio anche la relazione sull’incidente occorso-OMISSIS-, redatta dalla Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di Montefiascone (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).
Per ciò che concerne la posizione di parte ricorrente, nella suddetta relazione veniva riportato quanto segue: “ Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data -OMISSIS- è emerso che conducente del veicolo 'A' non si era attenuto a quanto disposto dall’art. 141/1 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – non regolava la velocità in funzione delle caratteristiche della strada (es. bagnata, innevata, ghiacciata o scivolosa per la presenza fango o ghiaccio) -. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione. […] ; è emerso altresì che la stessa parte non si era attenuta a quanto disposto dall’art. 141/2 comma del medesimo D.L.vo – non manteneva il controllo del veicolo e non era in grado di arrestare il veicolo, compiendo le manovre necessarie, per evitare l’ostacolo prevedibile entro il limite del campo di visibilità. Al trasgressore veniva pertanto contestata la relativa infrazione […]”.
2. Il ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a tre differenti motivi, impugnava il suddetto provvedimento di revisione, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne chiedeva l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo di ricorso veniva contestata la legittimità del gravato provvedimento per “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990: eccesso di potere e violazione di legge per mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;vizio del procedimento ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame veniva lamentata l’illegittimità del provvedimento impugnato per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, che sarebbe stata necessaria nel caso di specie stante la natura discrezionale del potere amministrativo esercitato.
2.1.1. Con il secondo motivo di ricorso veniva lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento per “ Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Carenza di motivazione del provvedimento. Eccesso di potere: difetto di motivazione del provvedimento impugnato ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame veniva contestata la legittimità del provvedimento impugnato in ragione della asserita carenza di una adeguata motivazione, vieppiù necessaria stante il carattere discrezionale e la portata cautelare del provvedimento di revisione della patente di guida.
Nella fattispecie in esame, invero, il Mit-UMC si era unicamente limitato a richiamare la comunicazione n. -OMISSIS-, il che non sarebbe sufficiente a dotare il gravato provvedimento del necessario corredo motivazionale richiesto dalla legge.
2.1.2. Con il terzo motivo di ricorso, veniva contestata la legittimità del provvedimento impugnato per “ Violazione ed errata applicazione dell’art. 128 C.d.S.. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento. Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame veniva lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento per violazione dell’art. 128 cds, omessa istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto l’amministrazione resistente non avrebbe svolto una autonoma valutazione delle circostanze fattuali, al fine di esternare quei “dubbi” sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica richiesti dalla legge per il mantenimento della patente di guida.
2.2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 13 ottobre 2023, si costituiva formalmente in resistenza nel presente giudizio.
2.3. La parte ricorrente, con memoria depositata in data 20 ottobre 2023, insisteva per l’accoglimento della domanda cautelare proposta unitamente al ricorso introduttivo del presente giudizio.
2.4. La Sezione, con ordinanza n. -OMISSIS- resa all’esito dell’udienza camerale del 25 ottobre 2023, respingeva la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente.
2.4.1. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. -OMISSIS-, respingeva l’appello cautelare proposto dalla parte ricorrente avverso la predetta ordinanza n. -OMISSIS-.
2.5. La parte ricorrente, con istanza depositata in data 30 maggio 2024, chiedeva il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione orale.
2.6. All’udienza pubblica del 19 giugno 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il presente ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
4. Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento in ragione della omessa comunicazione di avvio del procedimento, non sia meritevole di pregio.
4.1. In proposito è sufficiente evidenziare come nel caso di specie il ricorrente fosse ben consapevole di aver violato, con il comportamento tenuto alla guida, alcune norme del codice della strada, causando un grave incidente con lesioni gravi a terze persone.
Ciò, invero, non solo risulta dal fatto di aver causato e di essere stato direttamente coinvolto nell’incidente, ma anche dalla circostanza per cui la Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di Montefiascone, nella relazione sull’incidente versata in atti, ha formalmente contestato al ricorrente le violazioni dell’art. 141, commi 1 e 2, cds.
4.2. La giurisprudenza amministrativa, proprio con riguardo all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – disposizione normativa la cui asserita violazione è contestata dal ricorrente con il motivo di ricorso in esame – ha inter alia affermato che “ Le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, nel senso che occorra annullare ogni procedimento in cui sia mancata la fase partecipativa, dovendosi piuttosto interpretare nel senso che la comunicazione è superflua - con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa - quando l’interessato sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono all’apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti. In materia di comunicazione di avvio del procedimento prevalgono, quindi, canoni interpretativi di tipo sostanzialistico e teleologico, non formalistico (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 17 settembre 2012, n. 4925) ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 11042 del 16 dicembre 2022).
4.3. Tale orientamento pretorio ben si attaglia al caso di specie, in ragione del fatto che il ricorrente era pienamente a conoscenza dei fatti che avrebbero potuto condurre l’amministrazione resistente ad adottare – come poi in concreto occorso – un provvedimento di revisione della patente di guida nei suoi confronti.
4.4. Peraltro, detto provvedimento è stato adottato in tempi strettissimi dall’amministrazione resistente, atteso che la notifica dello stesso è intervenuta in data -OMISSIS-, ossia undici giorni dopo l’incidente occorso-OMISSIS-.
Stante la natura non sanzionatoria, ma lato sensu cautelare del provvedimento di revisione della patente di guida – come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente (cfr. pag. 6 del ricorso introduttivo) – la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe ritardato l’azione della amministrazione in spregio delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione stradale, rispetto alla quale l’esigenza di salvaguardia del contraddittorio procedimentale si appalesa recessiva nel caso di specie, stante la dinamica e la gravità dell’incidente, come documentato in atti.
A riguardo, invero, va anche considerato che lo stesso art. 7 della legge n. 241/1990 espressamente dispone che il rispetto dell’obbligo di avviso di avvio del procedimento recede qualora sussistano particolari esigenze di celerità dell’azione amministrativa, salvo il limite della non manifesta illogicità ed irragionevolezza della azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1924 del 26 aprile 2017);limite, questo, che nella fattispecie in esame non risulta superato.
5. Il Collegio ritiene che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata censurata la legittimità del gravato provvedimento per difetto di motivazione, non sia meritevole di accoglimento.
5.1. Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, l’amministrazione resistente ha posto a base dell’impugnato provvedimento di revisione della patente di guida una congrua motivazione in quanto è stata espressamente richiamata per relationem la “ -OMISSIS- ”, che dà conto della gravità dell’incidente causato dal ricorrente, ed è stato esplicitamente formulato ancorché sinteticamente, sulla scorta della condotta di guida tenuta dal ricorrente medesimo, il giudizio in ordine alla sussistenza dei dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti dalla legge per il possesso della patente di guida.
5.2. A riguardo, è sufficiente evidenziare che la giurisprudenza amministrativa pacificamente e costantemente riconosce l’ammissibilità della modalità di motivazione per relationem dei provvedimenti amministrativi, purché si tratti, come nel caso di specie, di atti indicati in modo chiaro ed accessibili alla parte (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 7548 del 12 novembre 2021;Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 3609 del 10 maggio 2021;Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 4731 del 13 ottobre 2015).
Il ricorrente, nella fattispecie in esame, non solo non ha lamentato alcunché in ordine alla accessibilità della comunicazione dei Carabinieri di Montefiascone richiamata nel gravato provvedimento, ma ha anche autonomamente prodotto in atti la relazione sull’incidente occorso-OMISSIS- redatta dalla Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di Montefiascone.
Da ciò, dunque, si evince che il ricorrente fosse pienamente a conoscenza delle ragioni che hanno condotto l’amministrazione resistente ad adottare il provvedimento impugnato con il ricorso in esame, come peraltro risulta anche dalle doglianze articolate con il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la legittimità dell’azione amministrativa del Mit-UMC valorizzando elementi ritratti dalla anzidetta relazione dei Carabinieri.
6. Il Collegio ritiene infondato anche il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per violazione dell’art. 128 cds, omessa istruttoria e travisamento dei fatti.
6.1. A riguardo, giova evidenziare che il Mit-UMC ha espressamente dato conto, nel gravato provvedimento, della gravità dell’incidente causato dal ricorrente, su ciò basando la valutazione in ordine alla sussistenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti dalla legge.
Risulta, quindi, che l’amministrazione resistente abbia debitamente apprezzato i fatti occorsi – peraltro, con una valutazione che risulta speculare a quella fornita dai Carabinieri e in linea con la dinamica e le conseguenze dell’incidente, che, come esposto in precedenza, hanno anche cagionato lesioni gravi a terze persone – e svolto una istruttoria adeguata rispetto ai fatti accaduti e alla tipologia di provvedimento da adottare.
Per tali ragioni, dunque, le doglianze mosse dal ricorrente con il motivo di ricorso in esame risultano destituite di fondamento.
6.2. Ancora più in dettaglio, stante la gravità dell’incidente causato dal ricorrente, nel caso di specie non può essere legittimamente predicata alcuna violazione dell’art. 128 cds, potendosi all’uopo richiamare ed applicare quell’orientamento pretorio secondo il quale “ se, in linea di principio, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l’idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario, pertanto, un apparato motivazionale, non può in concreto escludersi che la natura e le circostanze dell’infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 128 del codice stesso (Consiglio di Stato sez. VI 19 agosto 2009 n. 4973) ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5682 del 3 ottobre 2018).
7. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto siccome infondato.
8. Le spese di lite possono essere compensate, atteso che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito solo formalmente nel presente giudizio.