TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-08-21, n. 202001108
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Testo completo
Pubblicato il 21/08/2020
N. 01108/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01084/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2017, proposto da:
Dr. -O- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A L, I L e P P, con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, lungomare N. Sauro, 31-33;
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento reso in data 7.7.2017, prot. n. 42224, dall’ASL BAT e sottoscritto dal Direttore generale, dal Direttore Area del personale, dal Direttore amministrativo e dal Responsabile del procedimento dell’ASL BAT, avente ad oggetto “richiesta di autorizzazione all’erogazione della prestazione di fisiokinesiterapia a domicilio”, con il quale si respinge la richiesta della ricorrente;
- del provvedimento reso in data 2.8.2017, prot. n. AOO_183/000/3137, dalla Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute del benessere e dello sport per tutti - Sezione strategie e governo dell’offerta - Servizio strategie e governo dell’assistenza territoriale - Servizio accreditamenti e qualità, avente ad oggetto: «… Richiesta “rilascio di autorizzazione per l’erogazione di prestazioni di fisiokinesiterapia a domicilio”», con il quale si respinge e si dichiara improcedibile la richiesta della ricorrente;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per l’annullamento e/o per la disapplicazione
- in parte qua , nei limiti dell’interesse della società ricorrente, del regolamento della Regione Puglia n. 3/2005;
- in parte qua , nei limiti dell’interesse della società ricorrente, del regolamento della Regione Puglia n. 3/2010;
- in parte qua , nei limiti dell’interesse della società ricorrente, del regolamento della Regione Puglia n. 20/2011;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020 il dott. Francesco Cocomile;
L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020.
Sono presenti a verbale l’avvocato A L, per la ricorrente, e l’avvocato M R, per la Regione, a seguito del deposito di note d’udienza ex art. 4 del decreto-legge n. 28/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La società ricorrente è proprietaria di una struttura specialistica accreditata ai sensi dell’art. 25 della legge n. 833/1978 per la branca 071 (medicina fisica e riabilitazione), operante presso l’ASL BAT, Regione Puglia - cod. reg. 009216.
In data 20.6.2017 la società inviava un’istanza alla Regione Puglia e all’ASL BAT del seguente tenore:
«Con riferimento alle Leggi n. 833 del 23 dicembre 1978 e n. 104 del 05 febbraio 1992, ed in particolare all’art. 25 della stessa Legge n. 833/78 che, in particolare, recita “... le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare...”, si chiede il rilascio di autorizzazione per l’erogazione di prestazioni di fisiokinesiterapia a domicilio degli Utenti impossibilitati a recarsi, per motivi di mobilità, a seguito di patologie accertate, presso lo scrivente Centro.
Tale esigenza scaturisce dall’elevato numero di richieste da parte di Utenti con le caratteristiche succitate e dall’impossibilità da parte degli stessi di continuare ad usufruire di programmi terapeutici ambulatoriali.
Giova precisare che, ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 20/2011 della Regione Puglia, relativo alla