TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-03-06, n. 201501433

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-03-06, n. 201501433
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201501433
Data del deposito : 6 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01082/2014 REG.RIC.

N. 01433/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01082/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2014, proposto da:
Condominio via Gradini Piazzi n.9, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L A, con il quale elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n.16;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dagli avv. ti B R, F M F, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, E C, B C, A C, A I F, G P, A P e G R, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla piazza Municipio Palazzo San Giacomo;

nei confronti di

Raucci Costruzioni Srl, in persoan dele elgale rappresentante pro tempore e Raucci Costruzioni di Raucci Nunziante, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alfredo Frezza e Enrico Frezza, con i quali elettivamente domicilia in S. Maria Capua Vetere alla via Kennedy n.70 e perciò domiciliata in forza di legge presso la segreteria del Tribunale Amministrativo regionale, sede di Napoli;

per l'annullamento

1.della nota del Comune di Napoli, prot.n. pg/2013/952984 del 16.12.13 notificata il 18.12.13 avente ad oggetto la decadenza dal contributo unificato derivante dall'avviso pubblico del 31.10.03 per la ristrutturazione del fabbricato di via Gradini Piazzi n.9 Napoli, pratica 1027/1.1;

3.della nota PG/2012/0271404 del 29.03.2013 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento di decadenza;

3.di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo nell’interesse del ricorrente;

e

per il risarcimento del danno da commisurarsi all’importo delle somme non erogate dal Comune di Napoli nella misura della II^ tranche dovuta richiesta dal 2008 pari a €.70.697,47# e nel recupero della I^ tranche pari a €.30.298,92#.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli, della Raucci Costruzioni Srl e della Raucci Costruzioni di Raucci Nunziante;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 14 febbraio 2014 e depositato in data 26 febbraio 2014, parte ricorrente premetteva in fatto:

-di aver partecipato all’avviso pubblico, indetto con delibera di Giunta Comunale di Napoli n.3649 del 21/0/2003 e pubblicato in data 31/10/2003 (2° Progetto Sirena) per la concessione di contributi a fondo perduto per interventi di recupero delle parti comuni di edifici, che insistono nel centro storico urbano, nei centri storici delle periferie e nei centri periferici degradati dal Comune di Napoli;

-che esso ricorrente era risultato aggiudicatario del contributo nella misura del 30% dell’importo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria quantificati per la ristrutturazione delle parti comuni dell’edificio;

-che, a norma dell’art.10 del Bando per l’assegnazione dei contributi, i richiedenti dovevano necessariamente scegliere per l’esecuzione dei lavori tra le imprese iscritte nell’elenco aperto esistente presso gli uffici del SIRENA;

-che, in ragione del maggior ribasso offerto, era stata individuata come impresa esecutrice dei lavori la ditta Raucci Costruzioni di Raucci Nunziante, con sede in Cardito alla Via de Nicola n.1, regolarmente iscritta nell’elenco anzidetto, con cui stipulava il contratto di appalto, sottoposto al vaglio dell’Amministrazione comunale, registrato in Caserta in data 11/02/2005 al n. 1207 serie 3;

-che l’atto di consegna del cantiere veniva protocollato al Comune di Napoli al prot. n.72/M del 27/01/2005;

-che in data 07/03/2007 l’Amministratore del Condominio aveva dichiarato al Comune di Napoli che i lavori erano terminati ad esclusione dell’intonaco e della tinteggiatura esterna come da certificato del tecnico collaudatore;

-che, a seguito di altre comunicazioni e depositi di documenti interventi tra esso istante e il Comune di Napoli, in data 13/03/2008 era stato depositato il certificato di chiusura lavori e di collaudo definitivo;

-che in data 08/10/2008 era stato emesso a favore del Condominio il mandato di pagamento n.12696, con cui era stata corrisposta la I tranche del contributo dovuto per l’ammontare di €.30.298,92#;

-che, decorsi altri due anni, era stato sollecitato il pagamento della II tranche del contributo;

-che il Comune di Napoli aveva, a questo punto, evidenziato che nel DURC presentato dall’impresa non vi era l’inciso “per lavori privati in edilizia” e aveva richiesto alla Cassa Edile della Provincia di Napoli una certificazione attestante la regolarità del versamento dei contributi come risultante dal DURC esibito e datato in data 10/09/2007;

-che dopo detta verifica presso la Cassa Edile, esso istante apprendeva che il DURC in parola era da considerarsi apocrifo in quanto relativo non alla ditta Raucci Costruzioni di Raucci Nunziante, ma all’impresa Raucci Costruzioni di Letizia di Viercio;

-in conseguenza di ciò, il Comune di Napoli non aveva liquidato la II trance del Contributo e aveva richiesto la restituzione della I tranche, nonostante il tempo trascorso dalla data di ultimazione dei lavori.

Tanto premesso in fatto, parte ricorrente articolava i seguenti motivi in diritto:

I.Violazione e falsa applicazione dell’art.7 punto G) dell’avviso pubblico per la concessione dei contributi approvato con delibera di C.C. n. 233 del 30 novembre 2000 e di G.M. n. 368 del 08/02/2011 e di G.C. n. 3649 del 21/10/2003 – Violazione della disposizione dirigenziale n. 1 del 07/04/2004 della pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi a contributo – Eccesso di potere – Violazione del principio del coretto affidamento dei terzi dell’azione della P.A. – Violazione dell’art.21quinquies della l. n.241/1990 – Mancato esercizio del potere di controllo sulle ditte scelte – Violazione dell’art.10, I comma e II comma lett.B, ed art. 12, I comma, del 2° bando Sirena in quanto il Comune di Napoli avrebbe con grave ritardo proceduto a verificare la regolarità delle imprese iscritte nell’elenco di cui al progetto Sirena;

II.Eccesso di potere per contraddittorietà – Violazione degli artt. 7 e 11 dell’avviso pubblico di cui alla delibera di G.M. 3649 del 21/10/2003 e atti tutti in essa richiamati in quanto il Comune non avrebbe adeguatamente considerato che la colpa di quanto in contestazione sarebbe da imputarsi esclusivamente all’impresa appaltatrice ;

III.Violazione degli artt. 21octies e novies della l. 241/1990 e s.m.i. – Violazione dei principi di ragionevolezza e tempestività dell’azione in quanto nessuna colpa poteva imputarsi al Condominio circa la asserita situazione di irregolarità dell’impresa appaltatrice;

IV.Violazione dell’art.21quinquies e ter l. 15/2005 – Violazione del principio del legittimo affidamento del privato – Violazione del principio di esecuzione in buona fede del contratto e dell’esclusione di responsabilità per causa non imputabile al debitore – Violazione degli artt. 1366-1375 c.c. – Violazione dell’art.128 c.c in quanto il Comune di Napoli avrebbe fatto illegittimamente ricadere le conseguenze di una irregolarità imputabile a terzi sul Condominio istante;

V.Violazione dell’art.2947 c.c. e degli artt. 1667-1668 c.c. – Violazione del principio della decadenza dell’azione di recesso in caso di accettazione dell’opera in quanto, sul piano dei rapporti privatistici, sarebbe maturata la prescrizione per il rimborso delle somme già percepite e la decadenza per quelle percipiente.

Si costituiva il Comune di Napoli che resisteva al ricorso.

Ci costituiva ad adiuvandum la Raucci Costruzioni s.r.l.

Con ordinanza n. 410 del 13 marzo 2014 l’istanza cautelare veniva accolta.

All’udienza del 4 dicembre 2014, la causa passava in decisione.

In limine litis, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere la presente controversia, avendo adottato l’Amministrazione un atto in autotutela al fine di eliminare il preesistente, attributivo di un’utilità all’interessato, sulla base di elementi che vanno ascritti al novero dei requisiti richiesti per l’adozione dell’atto ampliativo invece che al novero delle sopravvenienze o delle fattispecie di inadempimento (cfr. Cons. Stato, ad.plen., n.6/2014).

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente l’atto impugnato va correttamente qualificato annullamento ex officio di un precedente atto ampliativo, atteso che la ragione sottesa allo stesso (apocrifia del Durc presentato dall’impresa appaltatrice, circostanza non costituente oggetto di questo giudizio) attiene ai requisiti richiesti per la legittimità della fattispecie di concessione del contributo e non costituisce una sopravvenienza in senso proprio, che, invece, avrebbe legittimato l’adozione di un provvedimento di revoca.

Ciò posto, il Tribunale osserva che l’azione amministrativa dispiegata nel caso in esame non è stata condotta secondo i canoni di legittimità, di proporzionalità e di ragionevolezza immanenti all’ordinamento a diritto amministrato.

Con l’atto gravato, in questa sede, l’Amministrazione, in sostanza, ha fatto gravare sul Condominio ricorrente una irregolarità – seppur grave, inerendo la regolarità contributiva dell’impresa – imputabile alla sola impresa appaltatrice, scelta, peraltro, tra quelle indicate dallo stesso Comune di Napoli.

L’illegittimità del provvedimento appare tanto più indubbia ove si consideri il considerevole lasso di tempo tra l’attribuzione del beneficio e l’atto di autotutela, a cagione del ritardo con il quale la stessa Amministrazione ha proceduto ad effettuare i controlli sulla autenticità e regolarità della documentazione prodottagli dall’interessato. Ai sensi dell’art.21 nonies l. 241/1990 l’annullamento d’ufficio dell’atto amministrativo illegittimo può avvenire “sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati” . L’annullamento d’ufficio può essere disposto, in definitiva, all’esito di una complessa valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nella fattispecie e del tempo trascorso, valutazione che, nel caso in esame, è stata del tutto omessa.

Concorde è, sul punto, la giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2014, n. 4533: “l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo postula il rispetto, da parte della Pubblica amministrazione, delle regole dettate al riguardo dall'art. 21 nonies , l. 7 agosto 1990 n. 241, che richiedono la sussistenza di ragioni di interesse pubblico specifico all'annullamento, il quale deve intervenire in un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei contro interessati”;
T.A.R. Napoli sez. VIII, 02 luglio 2014 n. 3608 “il provvedimento di annullamento esercitato ai sensi dell'art. 21 nonies l. n. 241/1990, presuppone, oltre all'accertamento dell'originaria illegittimità dell'atto, la valutazione della rispondenza della sua rimozione a un interesse pubblico non solo attuale e concreto, ma anche prevalente rispetto ad altri interessi a favore della sua conservazione, e, tra questi, in particolare, rispetto all'interesse del privato che ha riposto affidamento nella legittimità e stabilità dell'atto medesimo, tanto più quando un simile affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco temporale;
è necessario pertanto che l'amministrazione espliciti in sede motivazionale la compiuta valutazione comparativa tra interessi configgenti in modo che la motivazione risulti tanto più intensa, quanto maggiore sia l'arco temporale trascorso dall'adozione dell'atto da annullare.

L’atto impugnato va, pertanto, caducato e in ragione dell’esposta illegittimità va riconosciuto al Condominio ricorrente il risarcimento del danno commisurato, come dal medesimo istante richiesto (cfr. epigrafe del ricorso introduttivo) nella misura della II tranche del contributo richiesta e non ancora erogata e della I tranche già liquidità, nell’eventualità che questa sia già stata materialmente restituita, oltre – in virtù dell’intervenuta taxatio - interessi nella misura legale a far data dalla pubblicazione della presente pronuncia.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi