TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-10-06, n. 202301381
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Testo completo
Pubblicato il 06/10/2023
N. 01381/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2023, proposto da M S, rappresentata e difesa dall'avvocato A D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto, Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia, Padova e Treviso, non costituiti in giudizio ;
nei confronti
F B, rappresentata e difesa dagli avvocati A B e P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rosalina Beltrame, Alessia Beltrame, Jacopo Beltrame, Tiziano Beltrame, non costituiti in giudizio ;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Veneto, Sezione II, n. 165/2022, depositata il 24 gennaio 2022 e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti ex art. 114 c.p.a. (e in particolare dei provvedimenti di cui al comma 4, lettere a), b) e d) e di ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno per dare esecuzione alle statuizioni della predetta sentenza);
e quindi per la declaratoria di nullità e/o inefficacia
ovvero, anche in via autonoma, per l'annullamento:
- del provvedimento datato 16 febbraio 2023 (rep. n. 21) a firma del Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio culturale del Veneto del Ministero della Cultura;
e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, e in particolare:
- della relazione di interesse culturale datata 26 ottobre 2022, a firma del Soprintendente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora F B;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti gli articoli 32 e 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso assunto al N.R.G. 1359 del 2018 la signora M S, proprietaria di un’area e di un manufatto ubicati nel comune di Castello di Godego (Treviso), impugnava il provvedimento con cui la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio aveva respinto la sua istanza di riduzione del vincolo indiretto imposto sul suo compendio dal D.M. 13 settembre 1971 e s.m. in ragione della prossimità dello stesso a Villa Beltrame, immobile di interesse storico artistico vincolato ai sensi dell’art. 1 della legge 1089/1939 con D.M. 29 marzo 1967.
Con sentenza della Sezione n. 165/2022, depositata il 24 gennaio 2022, il ricorso veniva accolto per omesso coinvolgimento dell’interessata attraverso gli istituti di partecipazione procedimentale e per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’Amministrazione – rideterminandosi sull’istanza di parte che era stata già accolta nel 1997 con un provvedimento di riduzione del vincolo annullato giudizialmente per meri vizi procedurali – non aveva preso in considerazione gli elementi di merito in precedenza positivamente valutati ai fini dell’accoglimento della domanda.
Dopo il passaggio in giudicato della pronuncia l’odierna ricorrente ha promosso un primo ricorso in ottemperanza (N.R.G. 492/2022), lamentando che l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza, omettendo di provvedere nuovamente sull’istanza nel rispetto dell’effetto conformativo della pronuncia di annullamento.
Alla Camera di Consiglio del 14 luglio 2022 il Collegio ha peraltro preso atto del sopravvenuto avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 dei complessi immobiliari “Villa Zorzi Moresco Beltrame” e “Villa Frida” e della conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere richiesta dalla difesa della deducente nel corso della discussione orale; ha dichiarato quindi l’improcedibilità del ricorso (sentenza 25 luglio 2022, n. 1241).
In data 9 maggio 2023 la signora S ha depositato un secondo ricorso in ottemperanza, in ragione dell’intervenuto provvedimento datato 16 febbraio 2023 a firma del Presidente della Commissione Regionale per il Patrimonio culturale del Veneto del Ministero della Cultura, lamentando che tale atto - anziché revocare in parte qua il vincolo indiretto, come auspicato - ha imposto un nuovo e più gravoso vincolo, questa volta diretto, sulla sua proprietà sulla base di un “riconsiderato interesse culturale del complesso immobiliare” e di “studi aggiornati di carattere storico-artistico-architettonico e archeologico” dai quali emergerebbe la necessità di una tutela unitaria del sistema immobiliare costituito da Villa Zorzi, da Villa Frida e dagli edifici pertinenziali.
Con il presente gravame la ricorrente formula due domande, l’una di ottemperanza e l’altra, subordinata, di annullamento, prospettando quindi sia censure di violazione/elusione del giudicato sia profili di illegittimità propria dell’atto della Soprintendenza.
Con il primo motivo deduce infatti la “ Violazione e/o elusione del giudicato amministrativo costituito dalla sentenza del TAR del Veneto, sez. II, n. 165 del 24.01.2022 ”, evidenziando che con l’atto da ultimo assunto l’Amministrazione ha eluso il giudicato, in quanto il provvedimento di imposizione del vincolo diretto, con una motivazione solo