TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-11-18, n. 202202569

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-11-18, n. 202202569
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202202569
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2022

N. 02569/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00267/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2021, proposto da
A P, P P, E C e S C, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, piazza Armando Diaz, 7;



contro

Comune di Sondalo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati U P, C F e M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del primo in Milano, via Podgora, 3;



per la condanna

del Comune di Sondalo (SO) al risarcimento del danno derivante dall’annullamento, disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2310/2020 del 7 aprile 2020, notificata in data 23 giugno 2020, passata in cosa giudicata il 22 settembre 2020 (doc. 1), della delibera del Consiglio comunale di Sondalo n. 4 del 28.03.2003.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sondalo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con sentenza della Sezione II n. 2310 del 7.4.2020 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR Lombardia Sezione II n. 540/2008, accoglieva il ricorso di primo grado e per l’effetto annullava la deliberazione del Consiglio Comunale di Sondalo (SO) n. 4/2003, con la quale l’Amministrazione aveva respinto la proposta di concessione edilizia in deroga avanzata dalla signora Palmina S, dante causa degli attuali ricorrenti, proposta edilizia volta alla ristrutturazione ed all’ampliamento della struttura alberghiera denominata “Albergo della Posta”.

A fronte della citata sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del diniego del 2003 gli esponenti, in proprio o quali aventi causa dalla signora S, proponevano il ricorso in epigrafe, con il quale chiedevano la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti per effetto della delibera illegittima annullata.

Si costituiva in giudizio il Comune di Sondalo, depositando articolate memorie difensive e concludendo per il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza dell’8.11.2022 la causa era discussa e trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. La presente controversia si inserisce in una lunga e complessa vicenda contenziosa che ha visto opposta all’Amministrazione comunale la famiglia della signora Palmina S e del signor Pietro Pruneri, danti causa degli attuali esponenti, e che attiene alla pretesa di ampliamento della struttura alberghiera denominata “Albergo della Posta” sita in Comune di Sondalo e di proprietà della famiglia Pruneri.

La vicenda contenziosa di cui sopra si caratterizza per la sua estrema complessità sul piano dei fatti di causa – fatti che sono riassunti sia nel gravame introduttivo sia nella memoria difensiva del Comune – tuttavia il Collegio, in omaggio alla doverosa esigenza di sintesi degli atti processuali comprese le sentenze (artt. 3 e 88 del c.p.a., artt. 132 del c.p.c. e 118 disp. attuazione del c.p.c.), si concentrerà essenzialmente sull’impugnativa della deliberazione consiliare n. 4/2003, con cui l’organo comunale aveva respinto la domanda di concessione edilizia in deroga allo strumento urbanistico depositata dalla signora S (cfr. per la deliberazione succitata il doc. 17 dei ricorrenti ed il doc. 7 del resistente).

1.1 L’istanza di concessione edilizia di cui è causa era stata presentata il 6.8.2002 in deroga allo strumento urbanistico allora vigente (Piano Regolatore Generale o PRG), con richiesta di non corrispondere gli oneri concessori e di non cedere aree a standard urbanistici (cfr. il doc. 14 dei ricorrenti e il doc. 2 del resistente).

Al termine dell’istruttoria avviata su tale istanza, il Consiglio Comunale di Sondalo con deliberazione n. 4/2003 respingeva la domanda di titolo edilizio in deroga, ribadendo la necessità della presentazione di un piano attuativo per il potenziamento delle esistenti opere di urbanizzazione, attesa la rilevanza dell’intervento edilizio richiesto.

La deliberazione consiliare succitata era impugnata davanti al TAR Lombardia, sede di Milano (ricorso RG 2043/2003) ed il TAR, previo espletamento di consulenza tecnica d’ufficio (CTU), rigettava il ricorso con sentenza della Sezione II n. 540/2008 (cfr. il doc. 20 dei ricorrenti ed il doc. 9 del resistente).

La sentenza era appellata davanti al Consiglio di Stato, peraltro senza alcuna proposizione di istanza di sospensione della medesima.

Il ricorso in appello era oggetto di una istanza di fissazione di udienza ex art. 82 del c.p.a. – per evitare la declaratoria di perenzione dei ricorsi ultra quinquennali – e, dopo un’istanza di prelievo del dicembre 2018, era spedita in decisione nel novembre 2019.

Con sentenza della Sezione II n. 2310 del 7.4.2020 (cfr. il doc. 1 dei ricorrenti) il Consiglio di Stato reputava fondato l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, accoglieva il gravame di primo grado annullando così la deliberazione consiliare n. 4/2003.

La sentenza di secondo grado passava in giudicato e gli esponenti (tutti aventi causa da S Palmina) proponevano il presente giudizio di risarcimento dei danni che sarebbero stati loro cagionati dalla deliberazione consiliare annullata dal Consiglio di Stato.

Gli importi chiesti a titolo di risarcimento vengono distinti in “danno emergente”, pari ai maggiori costi che devono essere sostenuti oggi per realizzare il progetto del 2003 e in “lucro cessante”, pari alle somme non

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