TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-07-13, n. 202108324
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 13/07/2021
N. 08324/2021 REG.PROV.COLL.
N. 07364/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7364 del 2020, proposto da
Consorzio Artek, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, F M e F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Anas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R C e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Sposato Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gifra di Giampiero Salituro, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
degli atti e delle operazioni concernenti la procedura aperta indetta da Anas s.p.a. per l'affidamento dei lavori inerenti all' “Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione”, suddiviso in n. 12 lotti, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo pari a €. 30.000.000,00 per ciascun lotto, nella parte in cui con gli stessi la S.A., con riferimento al lotto n. 10 (Codice CIG: 76759087A9), ha illegittimamente aggiudicato la procedura al RTI Sposato Costruzioni S.r.l. - Gifra di Giampiero Salituro, anziché al RTI esponente e, in particolare:
del provvedimento del 14 luglio 2020, comunicato il successivo 15 luglio, a mezzo della quale la S.A ha disposto l'aggiudicazione della procedura in favore del R.T.I. Sposato Costruzioni S.r.l. mandataria – Gifra di Giampiero Salituro mandante;
della nota prot. n. 356418 del 15 luglio 2020 recante comunicazione di aggiudicazione ex art. 76 del d.lgs. n. 50/2016;
della proposta di aggiudicazione e della graduatoria concorsuale (mai comunicata all'esponente);
del provvedimento di ammissione e di esclusione dei concorrenti;
di tutti i verbali di gara delle sedute pubbliche (verbale n. 1 del 4 aprile 2019, sedute n. 10854 del 23 maggio 2019, n. 12062 del 27 maggio 2020) e delle sedute riservate (sedute n. 13 del 3 maggio 2019, n. 10855 del 23 maggio 2019, n. 11515 del 26 settembre 2019, n. 11560 del 9 ottobre 2019, n. 12092 del 1° giugno 2020 e n. 12127 del 9 giugno 2020) in cui si è articolata la procedura (ivi inclusi i verbali delle sedute in cui si è svolto l'esame della documentazione amministrativa e i verbali relativi alle sedute di valutazione delle offerte tecniche ed i relativi allegati);
di ogni ulteriore atto o verbale ancorché ad oggi non conosciuto, nella misura in cui la Committente ha ammesso alla procedura il RTI avversario ed ha proceduto alla valutazione della relativa offerta;
degli esiti e delle risultanze delle verifiche effettuate dal RUP e dalla S.A. ex artt. 32, 80, 95 e 97 D.lgs. 50/2016, sul possesso dei requisiti e sulle offerte del RTI Sposato;
del provvedimento tacito di rigetto della domanda di autotutela proposta dall'odierno esponente;
di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione ai provvedimenti sopra indicati;
di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas s.p.a. e di Sposato Costruzioni s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio 2021 la dott.ssa F P in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il Consorzio Artek ha impugnato il provvedimento del 14 luglio 2020 con il quale Anas s.p.a. ha aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Sposato Costruzioni S.r.l. come mandataria e Gifra di Giampiero Salituro come mandante la procedura aperta per l'affidamento dei lavori inerenti all' “Accordo quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione”, suddiviso in n. 12 lotti, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo pari a €. 30.000.000,00 per ciascun lotto.
Il Consorzio ricorrente ha esposto di avere presentato regolare domanda di partecipazione per il lotto n. 10, inerente ai lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi sull’Autostrada del Mediterraneo in più ambiti regionali, in proprio e in qualità di impresa mandataria del costituendo RTI con le società Italstrutture s.c.p.a. (mandante) e Costruzioni Lucia s.r.l. (mandante), indicando quale consorziata designata la Cima Costruzioni Generali s.r.l.;al medesimo lotto aveva partecipato anche il RTI costituendo tra la Sposato Costruzioni s.r.l. (mandataria) e Gifra di Giampiero Salituro (mandante).
All’esito delle operazioni di gara e della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, primo classificato era risultato il RTI Sposato Costruzioni S.r.l. – Gifra di Giampiero Salituro, con un punteggio complessivo di 74,08 (di cui 44,8 punti per l’offerta tecnica 44,08 e 30 punti per l’offerta economica) ed un ribasso del 26,032 %;il ricorrente si era classificato al secondo posto della graduatoria, con un punteggio totale di 69,397 (di cui 41,142 per l’offerta tecnica e 28,225 per l’offerta economica) ed un ribasso del 20,398 %.
Ottenuta a seguito di richiesta di accesso la documentazione di gara, il ricorrente aveva rilevato alcuni vizi dell’offerta avversaria, in quanto il RTI Sposato aveva fondato la propria proposta su di un’offerta commerciale (relativa a parte dei mezzi d’opera) priva di attendibilità, poi smentita dalla società produttrice dei medesimi mezzi.
La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi, inoltre, doveva ritenersi illogica, in quanto, da un lato, la Commissione aveva assegnato 0 punti all’aggiudicatario, ritenendo non dimostrata la disponibilità dei mezzi occorrenti ad eseguire l’appalto (elemento B.1.), dall’altro aveva attribuito al medesimo il massimo punteggio - 25 punti - sulla scorta della produttività di quei medesimi mezzi di cui non aveva ravvisato la disponibilità.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
I.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis) ed f-bis) del d.lgs. n. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30, 59, 83 e 95 del D.lgs. 50/2016. Inammissibilità e/o invalidità dell’offerta. Violazione delle previsioni di gara relative alla composizione ed all’ammissibilità dell’offerta. Inveridicità e/o inattendibilità delle dichiarazioni e della documentazione prodotte in gara. Violazione dei principi generali di par condicio , correttezza, buona fede e trasparenza. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di adeguata istruttoria, della macroscopica illogicità, irragionevolezza, erroneità e contraddittorietà.
La legge di gara individuava, quali criteri di valutazione dell’offerta tecnica, i seguenti elementi:
“B.1 – Disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie;B.2 – Produzione Minima Giornaliera;B.3 – Cantierizzazione e fasi di lavoro sotto traffico;B.4 – Proposte per la gestione di cantiere”.
Il RTI aggiudicatario, con riferimento al possesso dei mezzi d’opera (B.1.) ed alle relative produttività (B.2.), aveva prodotto in gara un’offerta commerciale a firma della Pancar S.r.l., relativa all’acquisto di 7 fresatrici di ultima generazione Wirtgen – W 200i., allegando a detta offerta commerciale schede tecniche e specifiche illustrative del produttore Wirtgen Macchine s.r.l..
La Pancar s.r.l., tuttavia, non figurava quale rivenditore o distributore della Wirtgen Macchine s.r.l. o del Gruppo Wirtgen;sicché, con nota del 24 agosto 2020, la ricorrente aveva richiesto delucidazioni al produttore Wirtgen, che aveva sconfessato il contenuto del preventivo prodotto in gara dal RTI primo graduato, affermando che non era tra i soggetti autorizzati alla vendita dei macchinari Wirtgen.
Il RTI Sposato avrebbe quindi dovuto essere escluso dalla gara, sotto il profilo soggettivo, per essere incorso nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) ed f-bis) del d.lgs. n. 50/2016 e, sotto il profilo oggettivo, per avere presentato un’offerta in parte qua invalida.
Ed infatti, solo in forza della “produttività” corrispondente ai mezzi di cui all’offerta commerciale in questione, il RTI Sposato aveva ottenuto 25 punti per l’elemento valutativo B.2., conseguendo l’aggiudicazione.
II.Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 83 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e delle previsioni della lex specialis in punto di criteri di valutazione delle offerte ed attribuzione dei punteggi. Difetto di istruttoria. Macroscopica irragionevolezza, illogicità, erroneità e contraddittorietà delle valutazioni e motivazioni dell’attribuzione del punteggio. Violazione della par condicio competitorum .
La valutazione dell’offerta tecnica del RTI Sposato Costruzioni e il relativo primato in graduatoria, così come la valutazione dell’offerta del RTI ricorrente e la deteriore collocazione quale secondo graduato, sarebbero inficiati da erroneità ed illogicità, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto conseguire un punteggio superiore a quello assentito per il criterio B.1, mentre il concorrente aggiudicatario avrebbe dovuto vedersi attribuire, per il criterio B.2, un punteggio di gran lunga inferiore a quello assegnatogli.
Al riguardo il ricorrente ha rilevato che i criteri citati di valutazione delle offerte (B.1 e B.2) erano, secondo il disciplinare di gara (pagg. 41-42), di tipo tabellare (B.1) o quantitativo (B.2), essendo riservata la valutazione discrezionale ad altri criteri puntualmente indicati dalla lex specialis .
Con riferimento al criterio B.1. (Disponibilità dei mezzi e attrezzature necessari e numero di cantieri aperti contemporaneamente) - (da 0 a punti 15), in particolare, la legge di gara specificava che “la commissione giudicatrice valuterà la capacità tecnica ed operativa del concorrente nel poter garantire la disponibilità dei mezzi e attrezzature necessarie al fine di eseguire contemporaneamente i lavori di pavimentazione su più cantieri, comunque dislocati sul territorio di competenza del singolo lotto. Il numero di cantieri – rispetto al quale verrà assegnato il punteggio per il presente criterio - costituirà un obbligo contrattualmente vincolante come previsto dallo Schema di Contratto”;il numero minimo dei mezzi, previsti dall’Anas, per singolo cantiere, indicati nella
tabella riportata a pagina 43 del disciplinare, era di: a) una fresatrice;b) una vibrofinitrice;c) due rulli vibranti;d) tre autocarri con cassone ribaltabile;e) un’autocisterna.
Il Disciplinare specificava altresì che i punteggi da attribuire sarebbero stati determinati sulla base del numero dei cantieri che i mezzi, offerti dal concorrente, avrebbero consentito di aprire contemporaneamente.
A tale titolo il RTI ricorrente aveva offerto mezzi conformi alle specifiche dettate dal disciplinare, di cui aveva la disponibilità, che avrebbero consentito di gestire contemporaneamente sette cantieri, ovvero, nella peggiore delle ipotesi, almeno sei cantieri, di tal che avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo di 15 punti, o, sulla scorta di una stima prudenziale, quanto meno di 12 punti (corrispondenti a 6 cantieri), mentre la Commissione di gara gli aveva attribuito solo 5 punti, ritenendo che i mezzi offerti avrebbero consentito la gestione contemporanea di soli 4 cantieri, ritenendo che la documentazione prodotta non aveva comprovato il possesso dei mezzi necessari per più cantieri.
Quanto al criterio B.2.-Produzione Minima Giornaliera (PMG) - (da 0 a 25 punti), il Disciplinare di gara stabiliva che “la commissione giudicatrice valuterà la capacità produttiva dei concorrenti in termini di produzione minima giornaliera (PMG), per la realizzazione dei lavori previsti in appalto” sulla base delle macchine utilizzate;a tale riguardo risultava illogica l’attribuzione all’aggiudicataria del punteggio massimo di 25 punti, se si considera che con riferimento al criterio B.1. (disponibilità dei mezzi) al concorrente primo classificato la Commissione di gara aveva attribuito 0 punti (su 15 previsti), non reputando idonea la documentazione prodotta a comprova della disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie.
Si sono costituiti Anas s.p.a. e il RTI Sposato Costruzioni resistendo al ricorso.
All’udienza del 12 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato che la Commissione giudicatrice avrebbe erroneamente valutato in favore dell’aggiudicatario Sposato, in relazione al criterio di valutazione B.1 (“Disponibilità dei mezzi e attrezzature necessari e numero di cantieri aperti contemporaneamente”), la disponibilità delle fresatrici Wirtgen sulla base del preventivo della ditta Pancar, che sarebbe stato smentito da una nota della società Wirtgen, produttrice delle fresatrici, secondo la quale la Pancar non risulterebbe distributore e/o rivenditore autorizzato a mettere sul mercato macchinari Wirtgen.
Come osservato dall’Anas, infatti, con riferimento al criterio in questione la Commissione ha assegnato all’offerta tecnica di Sposato, nel verbale di gara n.11560 del 9.10.2019, un punteggio pari a zero, con la seguente motivazione: “ Il concorrente dichiara di possedere mezzi ed attrezzature tali da garantire la gestione contemporanea di n. 7 cantieri. La Commissione rileva che il numero di cantieri contemporanei riconoscibili è pari a zero, in quanto la documentazione presentata risulta non completa. Relativamente a quanto richiesto nel disciplinare di gara il concorrente, in merito alle vibrofinitrici ed alle autocisterne, ha prodotto documentazione idonea ad eseguire zero cantieri contemporaneamente. Ulteriori mezzi d’opera (rulli fresatrici autocarri) indicati dal concorrente non consentono di poter effettuare sette cantieri contemporanei ”.
Con riferimento alla disponibilità delle fresatrici, pertanto, la stazione appaltante non ha attribuito all’aggiudicatario alcun punteggio, con la conseguenza che il motivo si palesa inammissibile e, comunque, infondato, atteso che, quand’anche Pancar non fosse un rivenditore autorizzato, avrebbe potuto comunque acquistare i mezzi Wirtgen per poi noleggiarli o rivenderli a sua volta, o occuparsi della rivendita dell’usato.
La circostanza dedotta dalla ricorrente, quindi, non implica in alcun modo né la falsità dei preventivi allegati all’offerta.
Sotto un secondo profilo è stata contestata l’assegnazione del punteggio B.2 in considerazione della produttività delle fresatrici Wirtgen W 210i inserite nell’offerta del RTI Sposato sulla base del preventivo della Pancar.
Al riguardo la ricorrente ha sostenuto che, non essendo attendibile l’offerta commerciale della Pancar, il RTI Sposato non avrebbe dovuto conseguire alcun punteggio per il criterio B2.
In merito deve evidenziarsi che nella configurazione della lex specialis i due criteri, seppure collegati, erano espressione di autonoma valutazione e assegnazione del punteggio, poiché, al fine dell’attribuzione dal punteggio B.1, andava valutata la documentazione prodotta dal concorrente a comprova della disponibilità dei mezzi, mentre, per ottenere il punteggio B.2, doveva essere considerata la produttività media giornaliera dei macchinari proposti, sulla base delle schede tecniche dei mezzi e, quindi, la realizzabilità di quanto proposto nell’offerta.
Pertanto, l’attribuzione di un punteggio pari a 0 sotto il primo profilo e del punteggio massimo pari a 25 alla voce B2 non implica alcuna contraddizione, dovendosi nettamente distinguere la disponibilità dei mezzi offerti dalla loro produttività.
Con il secondo motivo il Consorzio ricorrente ha dedotto che avrebbe dovuto essergli assegnato un punteggio superiore a quello assentito per il criterio B.1, mentre il concorrente aggiudicatario avrebbe dovuto vedersi attribuire, per il criterio B.2., un punteggio inferiore a quello ottenuto, non potendosi computare in suo favore la produttività delle fresatrici Wirtgen sulla base dell’offerta della ditta Pancar.
Al riguardo deve premettersi che, in materia, il sindacato del giudice sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della P.A., in quanto la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione rientrano nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo. Da ciò consegue che per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (T.A.R. Roma, sez. III, 18.9.2020, n. 9613;Consiglio di Stato, sez. VI, 7.10.2019, n. 6753).
Nella specie, tuttavia, non sono emersi travisamenti, errori manifesti o irrazionalità.
Secondo il citato criterio “B.