TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2023-06-22, n. 202303193

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2023-06-22, n. 202303193
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303193
Data del deposito : 22 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2023

N. 08319/2023 REG.RIC.

N. 03193/2023 REG.PROV.CAU.

N. 08319/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8319 del 2023, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

1) del decreto di esclusione n. 203 del 13 aprile 2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il sig. -OMISSIS-;

2) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui é stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

3) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento;

4) dell’allegato “C” del Bando di concorso;

5) del verbale n. 9 del 6 aprile 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento de qua , nominata con D.M. n. 34 del 01 marzo 2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativa;

6) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 6 aprile 2023;

7) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria.

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il dott. D A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che il ricorrente, con il provvedimento gravato, è stato escluso dal concorso per la stabilizzazione del personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, indetto con decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, per non aver superato la “valutazione di acquaticità” prevista dal Modulo 3, svolta nel pomeriggio del giorno 6 aprile 2023, a causa dell’incidenza negativa che, rispetto al completamento della prova, avvenuto in 36,93 sec. e, quindi, oltre il termine massimo previsto per la sua esecuzione (35 sec.), ha avuto l’infortunio, occorso durante lo svolgimento della precedente prova di “scavalcamento del muro” e aggravatosi durante l’esecuzione di quella natatoria, all’esito della quale decideva di recarsi all’Ospedale S. Eugenio di Roma, che, attestandone l’ingresso in pari data, alle ore 18:34, gli diagnosticava, dopo averlo sottoposto a indagini strumentali (RX colonna cervicale), una “-OMISSIS-” , con applicazione del collare e prognosi di “gg. lav. 7 – gg. lav. 7 S.C.” ;

Rilevato che il ricorrente, tra i diversi motivi di doglianza, ha impugnato, tra l’altro, il bando di concorso (art. 8) e il suo allegato “C”, nella parte in cui prescrivono che il mancato superamento della prova di capacità operativa, “anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa” , comporta l’esclusione dalla procedura selettiva, contestualmente al provvedimento che ha disposto l’esclusione;

Ritenuto che, ai fini della delibazione del fumus , l’esame del nesso eziologico che avvince l’evento traumatico alla specifica prova concorsuale possa assumere carattere dirimente;

Ritenuto che l’eccezione di tardività con la quale l’amministrazione resistente contesta l’impugnazione di atti e provvedimenti molto risalenti nel tempo non possa trovare accoglimento, essendo il ricorrente tempestivamente insorto avverso il primo atto della sequenza procedimentale idoneo a ledere il suo interesse;

Ritenuto che le impugnate clausole del bando de quo vadano interpretate in modo costituzionalmente orientato, nei sensi precisati da Cons. Stato Sez. III, ord. 11 settembre 2020, n. 5188;

Ritenuto, quanto al periculum , che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, ai fini della riammissione del ricorrente alla procedura selettiva in corso di svolgimento, in ragione della sua imminente conclusione, prevista per la fine di luglio 2023, con conseguente sua ammissione, nel più breve tempo possibile, alla ripetizione della prova non superata e, in caso di esito favorevole di quest’ultima, all’esecuzione di quelle ulteriori non ancora sostenute, ove occorra anche attraverso la riconvocazione della Commissione;

Ritenuto che la P.A. sia onerata di depositare un prospetto od una nota attestante l’esito delle ulteriori prove svolte;

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