TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-05-14, n. 202400179

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-05-14, n. 202400179
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400179
Data del deposito : 14 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2024

N. 00179/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00128/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2024, proposto dalla signora T P, rappresentata e difesa dall'avvocato A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento della Regione – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, Servizio motorizzazione civile regionale (Ambito Territoriale di Trieste) prot. n. 0055555/P/GEN del 26 gennaio 2024 con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1. Con ricorso notificato il 4 aprile 2024 e depositato il successivo giorno 24 la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe col quale il Servizio motorizzazione civile regionale di Trieste ha disposto la revisione della sua patente di guida categoria “B”.

La revisione è stata disposta sul rilievo che il 7 aprile 2023, alle ore 12.10 circa, la ricorrente, alla guida della sua autovettura, rimaneva coinvolta in un sinistro dalla cui dinamica emergeva, da parte sua, l’inosservanza di norme generali quali il rispetto della segnaletica verticale e orizzontale, la segnalazione dell’intenzione di svoltare e l’attenzione a non creare intralcio alla circolazione di altri veicoli.

La ricorrente ha dedotto le seguenti censure: carenza di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

2. La Regione si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso.

3. Alla camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..

4. Il ricorso è infondato.

5. Ai sensi dell’art. 128, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 “gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica”.

Il tenore letterale della norma è chiaro nel richiedere, ai fini dell’attivazione della procedura di revisione della patente di guida, la mera sussistenza di dubbi circa il permanere dei necessari requisiti di idoneità tecnica, e ciò per evidenti ragioni di carattere cautelare.

Il provvedimento gravato, proprio in ragione dei dubbi sorti sulla persistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di idoneità tecnica richiesti, s’appalesa emesso in presenza dei presupposti legittimanti e sulla scorta di un’idonea e sufficiente motivazione.

5.1. I precisi richiami agli elementi fattuali e alla condotta della ricorrente, analiticamente e dettagliatamente descritti sia nel provvedimento impugnato che nella segnalazione dell’Organo Accertatore, danno ampio conto dell’ iter motivazionale e dei presupposti legittimanti il provvedimento impugnato.

Ciò anche attraverso:

a) la precisa ricostruzione del sinistro del 7 aprile 2023 dalla quale, anche soltanto visionando il filmato in atti, non possono escludersi significativi profili di responsabilità della ricorrente;

b) l’individuazione delle norme di circolazione violate dalla sua condotta manifestamente imprudente ed imperita;

c) l’oggettiva idoneità della sua manovra ad aumentare il rischio di un potenziale di incidente, poi in effetti verificatosi.

L’Amministrazione ha pure dato conto del fatto che il sinistro si è verificato - in disparte la responsabilità concorrente dell’altro conducente, che senz’altro non elide la pericolosità della condotta della ricorrente - nonostante condizioni meteo temporali (“ sereno con luce normale ”), di visibilità (“ intersezione complessa in contesto urbano con presenza di adeguata segnaletica orizzontale e verticale ed impianto semaforico con luci a tre colori ”) e della strada (“ manto stradale asfaltato, asciutto e privo di anomalie evidenti con traffico intenso ”), tutte favorevoli.

Non è infatti nemmeno contestato che la segnaletica orizzontale e verticale presente sul luogo dell’incidente indicasse in maniera chiara, puntuale ed inequivoca l’obbligo per i veicoli che percorrono Via delle Fiamme Gialle di procedere dritti in direzione di Viale dei Campi Elisi.

L’insieme delle considerazioni poc’anzi riportate costituisce un indicatore sintomatico di un comportamento di guida non coerente con le regole della circolazione tanto da far sorgere seri dubbi circa una sufficiente conoscenza, da parte della ricorrente, delle norme che la disciplinano.

5.2. Occorre puntualizzare che l’applicazione della misura non è nemmeno subordinata all’accertamento di una pluralità di violazioni nei confronti del medesimo soggetto, potendo anche una sola violazione, purché connotata – come nel caso di specie - da una gravità tale da suscitare il dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità, giustificare la richiesta di un nuovo esame di idoneità alla guida (cfr. Cons. di Stato, nn. 1807/2021 e 4973/2009).

Sul punto, poi, non sembra nemmeno secondario rilevare che la difesa dell’Amministrazione ha dedotto, senza essere ex adverso contestata, che nel recente passato la ricorrente è stata destinataria di ben tre contestazioni di violazioni del codice della strada e, nello specifico (cfr. doc. 8 della produzione documentale della Regione del 6 maggio 2024):

1) il 19 settembre 2017, violazione art. 145, comma 10, del d.lgs. n. 285/1992 - mancata precedenza (decurtazione 5 punti);

2) il 20 febbraio 2023, violazione art. 146, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 - violazione della segnaletica stradale (decurtazione 2 punti);

3) il 23 agosto 2023, violazione art. 149, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992 - mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli (decurtazione 3 punti).

5.3. Nemmeno denota l’illegittimità del provvedimento la circostanza che l’Amministrazione non avrebbe tenuto in adeguato conto che in realtà è stata l’eccessiva velocità del motociclo (124 km/h) a cagionare il sinistro, che lo stesso circolasse privo della periodica revisione obbligatoria e che si trattava di una “moto da pista”.

Si tratta di elementi, come anticipato, che pur potenzialmente rilevanti nella distribuzione delle rispettive responsabilità nella causazione del sinistro, non elidono l’efficienza causale della condotta della ricorrente che ha pacificamente tentato (imprevedibilmente e senza segnalazione) una svolta quando la segnaletica verticale e orizzontale lo vietava.

5.4. Quanto al difetto di motivazione, occorre puntualizzare infine che non assume alcuna rilevanza la mancata valutazione di proporzionalità tra la misura adottata (revisione della patente di guida) e la gravità del comportamento addebitato alla ricorrente, non trattandosi di provvedimento avente natura sanzionatoria (cfr., ex multis , Cons. di Stato, n. 5682/2018).

6. In definitiva il ricorso è infondato e va quindi respinto.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico della ricorrente.

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