TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-05-28, n. 202410850

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-05-28, n. 202410850
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410850
Data del deposito : 28 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2024

N. 10850/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02451/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2451 del 2024, proposto da
Eurosanita' S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A E, E E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asp 5 Reggio Calabria, non costituito in giudizio;

Per l'esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 21979/2017 – RG n. 65743/2017 reso dal Giudice di Pace di Roma in data 07/10/2017, pubblicato in data 25/10/2017 e notificato in data 10/11/2017, munito della formula esecutiva in data 25/10/2018 e notificato in forma esecutiva in data 15/02/2019.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2024 la dott.ssa M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone parte ricorrente che, con il decreto indicato in epigrafe, veniva ingiunto all’amministrazione intimata il pagamento della somma pure ivi evidenziata.

Tale decreto, non opposto, e divenuto definitivo con il passaggio in giudicato, veniva notificato con formula esecutiva.

A fronte della perdurante inottemperanza dell’ASP n. 5 di Reggio Calabria

prestata al titolo di cui sopra, chiede ora parte ricorrente che l’adito giudice amministrativo - in accoglimento del proposto mezzo di tutela - adotti le necessarie statuizioni atte a portare a piena e integrale esecuzione il decreto ingiuntivo di che trattasi.

Non si è costituito in giudizio dell’ASP n. 5 di Reggio Calabria, sebbene regolarmente evocato in giudizio via PEC come risulta in atti.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 14.5.2024.

Quanto sopra premesso, va innanzi tutto osservato come, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., sia ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez V, 20 aprile 2012 n. 2334).

Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894;
sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301;
sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840;
nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083;
sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza;
condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).

Nell’osservare, alla stregua di quanto precedentemente esposto, come il decreto ingiuntivo della cui esecuzione si tratta risulti munito, alla stregua delle evidenze documentali di causa, di formula esecutiva, deve essere conseguentemente ordinato all’ASP n. 5 di Reggio Calabria, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in questione, per la somma come da ricorso introduttivo (in proposito osservandosi come la parte pubblica intimata, non costituitasi in giudizio, non abbia addotto elementi di valutazione suscettibili di infirmare la quantificazione del credito come sopra indicata).

Per l’ottemperanza alla pronuncia in esecuzione, viene assegnato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio affinché - previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa - si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto ingiuntivo in discorso, con spese a carico dell’ASP n. 5 di Reggio Calabria.

Il Collegio reputa opportuno precisare che, oltre le spese del procedimento monitorio, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo devono essere rimborsate al ricorrente, laddove da esso anticipate.

E’, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma;
con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.

Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto presidenziale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi già autorizzato con la presente sentenza, all’art. 55 del citato d.P.R. e all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R..

Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.

Il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT

Si precisa, a quest’ultimo proposito, che costituisce danno erariale patrimoniale il compenso che la p.a. corrisponde al Commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo per effetto dell’inerzia dei soggetti preposti all’attuazione delle decisioni giudiziali (Corte dei Conti, Sez. I giurisd. centrale d’appello, 2 ottobre 2020, n. 255).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c. e si liquidano, in ragione del valore della controversia, applicando analogicamente le tariffe previste «per le “procedure esecutive mobiliari” dalla tabella n. 16 allegata al […] D.M. n. 55/2014, nella presupposizione che a queste ultime sia assimilabile il ricorso per l’ottemperanza ad un decreto ingiuntivo esecutivo» (Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247) limitatamente alle due fasi previste (“1 Fase di studio della controversia” “2. Fase istruttoria e/o di trattazione”).

Ciò posto, tenuto conto della particolare semplicità della struttura del ricorso per ottemperanza rispetto al giudicato civile in materia di obbligazioni pecuniarie, non si ravvisano ragioni per discostarsi dai minimi della tariffa.

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