TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-12-27, n. 202208057
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 08057/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03822/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3822 del 2018, proposto da Laboratorio di Analisi Amodio Crescenzo & C. S.a.s. Gia' Laboratorio di Analisi Cliniche Sapio Felice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P K M e M R A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R A P e G R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro Diagnostico B.D.S. S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera dell'Asl Na 3 Sud n. 509 del 22.6.2018, pubblicata il 23.6.2018 per 15 giorni, non comunicata né notificata all'indirizzo pec del ricorrente ma comunicata all'indirizzo pec della rete diagnostica Vesuviana di cui fa parte il ricorrente il 2.7.2018, ad oggetto la regressione Tariffaria Unica anno 2011 – Macro Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale, nella parte in cui non ha accettato le controdeduzioni presentate dal ricorrente con pec 18 e 20 aprile 2018, ai sensi dell'art. 8 del relativo contratto e conseguentemente ha elaborato i dati successivi – ivi compresi quelli relativi alle RTU – sulla base di valori di produzione non comprensivi della intera produzione relativa all'anno 2011 erogata dal ricorrente,
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 30 novembre 2022 - tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 87, comma 4 bis del D.lgs. 104/2010 e dall’Allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28/7/2021 - la dott.ssa M B C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 27.9.2018, il Laboratorio di Analisi Amodio Crescenzio e C. s.a.s., che è un laboratorio di analisi cliniche autorizzato ed accreditato con il servizio sanitario regionale della Campania, operante nel territorio di competenza dell’Asl Na 3 Sud, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, avente ad oggetto la regressione Tariffaria Unica anno 2011 – Macro Area di Assistenza Specialistica Ambulatoriale, nella parte in cui non ha accolto le controdeduzioni del Laboratorio presentate con PEC del 18 e 20 aprile 2018 e conseguentemente ha elaborato i dati successivi in merito alle RTU sulla base di valori di produzione non comprensivi della intera produzione relativa all’anno 2011.
In particolare, si è riferito che in data 18.4.2018, ovvero sette anni dopo l’anno 2011, l’Asl Na3Sud ha comunicato al ricorrente la tabella di sintesi dei dati di prestazioni erogate al netto delle contestazioni nonché́ dei limiti di overselling e valore medio delle prestazioni, invitandolo a comunicare le giustificazioni di eventuali incrementi di produzione.
Il ricorrente tempestivamente ha inoltrato all’Asl le giustificazioni con PEC del 20.4.2018 rappresentando diverse erroneità̀ nella determinazione delle prestazioni erogate e conseguentemente del superamento del limite dell’overselling nonché́ la necessità di verificare i dati sui quali erano state elaborate le tabelle.
Tra le giustificazioni del lieve incremento di prestazioni (ma non di valore medio della prestazione né di spesa), resa ai sensi del secondo comma dell’art 8 del contratto, vi era la circostanza che in quell’anno l’azienda aveva posto in essere una politica di sviluppo delle tecnologie e di informatizzazione dei sistemi interni e dei sistemi relativi ai rapporti con i pazienti.
L’Asl con la delibera n. 509 del 22.6.2018, comunicata il 2.7.2018, non ha accettato le giustificazioni rese dal ricorrente per gli incrementi indicati nella tabella di