TAR Genova, sez. II, sentenza 2022-11-24, n. 202201002
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Pubblicato il 24/11/2022
N. 01002/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00134/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 134 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Condominio San Benedetto, in persona dell’Amministratore
pro tempore
, R G e V D, rappresentati e difesi dagli avv. F M e L L, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei medesimi difensori in Genova, via Roma, 11/1;
contro
Comune di Pietra Ligure, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. R M, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo difensore in Genova, via Corsica, 2/11;
nei confronti
Cristal Pietra S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Vallerga e Margherita Sandre, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei medesimi difensori in Genova, via Martin Piaggio, 17/1;
per l’annullamento
del permesso di costruire 15 giugno 2021 n. 20 avente ad oggetto demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con cambio di destinazione d’uso, accorpamento ed ampliamento volumetrico, ai sensi dell’art. 7, l.r.. 49/2009;
nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti e, in particolare, seppur non conosciuti, del parere della Commissione edilizia 20 febbraio 2020, della deliberazione della Giunta comunale 13 aprile 2021 n. 53 e dell’autorizzazione paesaggistica 29 luglio 2020 n. 7;
e, con ricorso per motivi aggiunti, per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione civica con riguardo all’istanza di annullamento della SCIA asseritamente presentata il 24 agosto 2021 e per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’esecuzione della variante con essa progettata;
e, per quanto necessario, per l’annullamento della nota 1 marzo 2022 n. 5997 di dichiarazione di efficacia della SCIA, delle note 9 marzo 2022 ed 11 marzo 2022 e dei pareri della Commissione edilizia 28 febbraio 2019 e 18 aprile 2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pietra Ligure e della Cristal Pietra S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Richard Goso e uditi i difensori intervenuti per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 17 febbraio 2022 e depositato il successivo 2 marzo, l’Amministratore del Condominio “San Benedetto” ubicato in Pietra Ligure, viale Europa n. 107, e i signori R G e V D, proprietari di appartamenti compresi nello stesso Condominio, hanno collettivamente impugnato il permesso di costruire n. 20 del 15 giugno 2021 rilasciato alla Cristal Pietra S.r.l. per la realizzazione di un intervento di demo-ricostruzione, con ampliamento volumetrico e mutamento di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 7 della l.r. Liguria n. 49 del 2009, di due immobili limitrofi, già destinati a funzione ricettiva, le cui volumetrie saranno ricomposte in un solo edificio, più alto di quelli preesistenti, da destinare al residenziale.
I ricorrenti, che lamentano la perdita di panorama, luce e aerazione, deducono i seguenti motivi di gravame:
I) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 7, l.r. 49/2009. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7.3, 13 e 24 del PRG di Pietra Ligure. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà. Violazione dei principi di affidamento, di buon andamento e di imparzialità”.
Sulla base degli atti istruttori messi a disposizione dal Comune, gli esponenti presumono che l’intervento edificatorio sia stato assentito ai sensi dell’art. 2, comma 1, n. 2), della citata l.r. n. 49, secondo il quale sono suscettibili di riqualificazione gli immobili ricadenti in aree nelle quali i vigenti piani urbanistici comunali prevedano già la possibilità di demolizione e ricostruzione con incremento della volumetria originaria;tale presupposto non sarebbe sussistente nel caso di specie, atteso che uno dei due edifici da demolire è compreso nella zona “S” del PRG ove non sono ammessi aumenti di volume né mutamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo.
II) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 7, l.r. 49/2009. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7.3, 13 e 24 del PRG di Pietra Ligure. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà. Violazione dei principi di affidamento, di buon andamento e di imparzialità”.
L’impugnato permesso di costruire sarebbe viziato per difetto di istruttoria in quanto la valutazione della Commissione edilizia comunale circa la compatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica è stata formulata sulla base di una relazione tecnica che è stata successivamente modificata.
III) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 7, l.r. 49/2009. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7.3, 13 e 24 del PRG di Pietra Ligure. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, d.lgs. 73/2020. Violazione dell’art. 8, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà. Violazione dei principi di affidamento, di buon andamento e di imparzialità”.
Secondo la tesi progettuale, la sopraelevazione sarebbe consentita dall’art. 14, comma 6, del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, che permette di derogare ai limiti di altezza degli edifici non computandovi lo spessore delle murature esterne;tale disposizione, però, è stata abrogata dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 73, sicché l’intervento si porrebbe in contrasto con l’art. 8 del d.m. n. 1444/1968 che impone di non superare l’altezza degli edifici circostanti.
IV) “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 146, d.lgs. 42/2004. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà. Violazione dei principi di affidamento, di buon andamento e di imparzialità”.
L’autorizzazione paesaggistica presupposta all’impugnato permesso di costruire non sarebbe stata più efficace in quanto rilasciata prima delle modifiche progettuali sostanziali introdotte per ottemperare alle prescrizioni imposte dalla Commissione edilizia comunale.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Pietra Ligure e la controinteressata Cristal Pietra S.r.l.
Con argomenti sostanzialmente sovrapponibili, le parti resistenti eccepiscono che il ricorso sarebbe irricevibile in quanto tardivamente notificato e, comunque, infondato nel merito.
Quindi, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 5 maggio 2022 e depositato il giorno successivo, gli interessati agiscono per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di annullamento in autotutela della SCIA in variante al permesso di costruire presentata in data 24 agosto 2021, conosciuta solo a seguito del deposito in giudizio ad opera delle controparti, nonché per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’esecuzione delle opere in variante all’originario titolo edilizio.
I ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura:
V) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 23, d.P.R. 380/2001. Violazione degli artt. 2 e 19, l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 7, l.r. 49/2009. Violazione dei principi di affidamento, di buon andamento e di imparzialità”.
Il Comune avrebbe dovuto determinarsi in ordine all’esercizio del potere di autotutela nel termine di trenta giorni decorrente dalla presentazione dell’istanza in data 18 marzo 2022, quindi entro il 17 aprile 2022: la comunicazione dei motivi ostativi, peraltro tardiva, non varrebbe a sospendere o interrompere la decorrenza del termine in questione, con conseguente illegittimità del silenzio serbato dal Comune.
VI) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 23, d.P.R. 380/2001. Violazione degli artt. 2 e 19, l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 7, l.r. 49/2009. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7.3, 13 e 24 del PRG di Pietra Ligure. Violazione dell’art. 8, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Violazione degli artt. 142 e 146, d.lgs. 42/2004. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà. Violazione dei principi di affidamento, di buon andamento e di imparzialità”.
La SCIA in variante sarebbe inficiata in via derivata dai vizi del progetto originario.
VII) “Violazione degli artt. 2 e 19, l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 23, d.P.R. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 7, l.r. 49/2009. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7.3, 13 e 24 del PRG di Pietra Ligure. Violazione dell’art. 8, d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà. Violazione dei principi di affidamento, di buon andamento e di imparzialità”.
Comportando una riduzione di appena 35 cm, la variante non consentirebbe di superare i profili di illegittimità correlati all’altezza del nuovo immobile che continua ad essere superiore di quella degli stabili circostanti.
VIII) “Violazione degli artt. 2 e 19, l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 23, d.P.R. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 7, l.r. 49/2009. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7.3, 13 e 24 del PRG di Pietra Ligure. Violazione degli artt. 142 e 146, d.lgs. 42/2004. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà. Violazione dei principi di affidamento, di buon andamento e di imparzialità”.
L’Amministrazione avrebbe omesso di verificare se l’area destinata alla ricostruzione è sottoposta a vincolo paesaggistico.
IX) “Violazione degli artt. 2 e 19, l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 23, d.P.R. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 7, l.r. 49/2009. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7.3, 13 e 24 del PRG di Pietra Ligure. Violazione degli artt. 142 e 146, d.lgs. 42/2004. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà. Violazione dei principi di affidamento, di buon andamento e di imparzialità”.
La variante che prevede una diversa altezza e volumetria dell’immobile avrebbe richiesto il rilascio di un nuovo permesso di costruire, previo parere della Commissione edilizia comunale.
X) “Violazione degli artt. 2 e 19, l. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 23, d.P.R. 380/2001. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 7, l.r. 49/2009. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7.3, 13 e 24 del PRG di Pietra Ligure. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà. Violazione dei principi di affidamento, di buon andamento e di imparzialità”.
Parte ricorrente ribadisce l’insussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione della normativa speciale in tema di “piano casa” ex l.r. Liguria n. 49/2009.
XI) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 7, l.r. 49/2009. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7.3, 13 e 24 del PRG di Pietra Ligure. Difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione. Travisamento. Sviamento. Contraddittorietà. Violazione dei principi di affidamento, di buon andamento e di imparzialità”.
La Commissione edilizia comunale non avrebbe avuto modo di esaminare il progetto definitivo.
Le parti resistenti hanno depositato memorie con cui contestano gli assunti avversari e chiedono la reiezione dei motivi aggiunti.
Previo deposito di memorie di replica, la causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 12 ottobre 2022 e, all’esito, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Come concordemente eccepito dalle parti resistenti, il ricorso principale proposto per l’annullamento del permesso di costruire rilasciato alla Cristal Pietra S.r.l. è irricevibile in quanto tardivamente notificato.
Infatti, sebbene i lavori avessero preso avvio nel mese di giugno del 2021 e, come dimostra la documentazione fotografica in atti, il cartello di cantiere fosse stato apposto il 15 giugno 2021, il ricorso è stato notificato solo in data 17 febbraio 2022, a seguito dell’esperito accesso agli atti del procedimento edilizio.
E’ vero che, nel caso specie, la contestazione investe anche il quomodo dell’intervento edificatorio e, pertanto, l’intervenuta esposizione del cartello di cantiere non poteva ritenersi di per sé idonea a determinare la decorrenza del termine di impugnazione del provvedimento abilitativo edilizio, poiché la descrizione delle opere ivi contenuta (“ demolizione-ricostruzione e cambio di destinazione d’uso da turistico ricettivo a residenziale di edificio sito in Comune di Pietra Ligure (SV), Viale Europa n. 47 e Via Cesare Battisti n. 95 ”) non consentiva il pieno apprezzamento della lesione arrecata alla sfera giuridica dei proprietari confinanti.
Tuttavia, la presenza dello stesso cartello, in concomitanza con l’avvio dei lavori, avrebbe dovuto indurre i ricorrenti ad esercitare sollecitamente l’accesso documentale per verificare il contenuto del titolo edilizio rilasciato alla Società Cristal Pietra, atteso che la richiesta di accesso non è di per sé idonea a differire i termini di proposizione del ricorso.
Come ribadito del tutto recentemente dalla giurisprudenza amministrativa, “ su chi vanta un interesse legittimo alla rimozione del titolo abilitativo incombono inevitabilmente oneri di diligenza ai fini delle eventuali iniziative giudiziarie che si vogliano intraprendere. Altrimenti, tale interesse si rivelerebbe dotato di una tutela irragionevolmente maggiore rispetto al corrispondente interesse allo sfruttamento del titolo edilizio. Tale onere di diligenza comporta (…) che i soggetti che si ritengano lesi dall’avvio di un cantiere in un’area limitrofa alle loro proprietà si debbano attivare con sollecitudine per accertare le proprie ragioni, non potendosi procrastinare sine die l’accesso agli atti (finalizzato ad avere la piena conoscenza della tipologia dell’intervento edilizio) e così produrre un prolungamento del termine d’impugnazione del titolo abilitativo, con una connessa condizione protratta d’incertezza sulla legittimità del provvedimento amministrativo ” (Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2022, n. 7804).
In forza di tali principi, il soggetto che intende contestare un intervento edilizio ha l’onere di documentarsi tempestivamente in ordine alle previsioni progettuali e, per evitare ipotesi di incertezza delle situazioni giuridiche contrarie ai principi ordinamentali, non può differire per fatto a sé imputabile l’impugnativa del provvedimento abilitativo.
Nel caso in esame, l’onere di diligenza non è stato evidentemente osservato dai ricorrenti in quanto, a fronte dell’avvio dei lavori e del cartello di cantiere che rivelava comunque la natura delle opere, l’Amministratore del Condominio ha atteso oltre quattro mesi per presentare, in data 27 ottobre 2021, l’istanza di accesso agli elaborati progettuali e agli atti del procedimento.
La documentazione in atti dimostra, in ogni caso, che gli interessati avevano acquisito la piena conoscenza delle caratteristiche dimensionali del nuovo edificio già alla data del 18 settembre 2021, quando l’assemblea del Condominio ricorrente ha discusso “ sui lavori partiti ad inizio estate relativi alla demolizione del Residence Cristal e al progetto di realizzazione di circa 40 appartamenti … ”, dando espressamente atto che “ il progetto … prevede altezze superiori a quella del Condominio San Benedetto. Si svilupperebbe a una distanza di circa 16 metri dal Condominio … ”.
Atteso che i ricorrenti lamentano la perdita di visuale e luminosità cagionata dall’avversato intervento demo-ricostruttivo, la conoscenza degli elementi suddetti, con particolare riguardo all’altezza del nuovo edificio, era sufficiente ad evidenziare la lesione arrecata al loro interesse, rendendo pienamente percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro il titolo edilizio.
Anche in questa prospettiva, pertanto, è tardivo il ricorso notificato il 17 febbraio 2022, quasi cinque mesi dopo la data di svolgimento dell’assemblea condominiale predetta.
In subordine, non essendo contestato che il verbale dell’assemblea era stato trasmesso con mail del 7 ottobre 2021 ai condomini che, come i ricorrenti G e D, non vi erano intervenuti, deve ritenersi che anche questi ultimi avessero acquisito piena conoscenza delle caratteristiche essenziali del contestato progetto alla data predetta, con conseguente tardività del ricorso notificato solo in data 17 febbraio 2022.
Occorre procedere, a questo punto, allo scrutinio del ricorso per motivi aggiunti proposto per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’esecuzione delle opere in variante di cui alla SCIA alternativa al permesso di costruire presentata in data 24 agosto 2021, dichiarata efficace dal Comune con atto del 1° marzo 2022, nonché dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di annullamento in autotutela presentata dai ricorrenti con nota del 18 marzo 2022 a firma degli odierni difensori.
A prescindere dalle eccezioni sollevate in rito dalla difesa comunale, tale ricorso aggiuntivo è nel complesso infondato e, pertanto, deve essere respinto.
In primo luogo, l’accertata irricevibilità del ricorso principale comporta l’inammissibilità della censura di illegittimità derivata dai vizi ascritti al progetto originario (cfr. II motivo aggiunto).
Parte ricorrente non ha evidentemente interesse, in secondo luogo, a contestare la variante nella parte in cui prevede la riduzione dell’altezza del nuovo edificio, atteso che la concreta conseguenza della caducazione della SCIA sarebbe la reviviscenza del progetto assentito con il permesso di costruire tardivamente impugnato, comportante la realizzazione di un edificio più alto e, quindi, una soluzione maggiormente pregiudizievole per i ricorrenti che lamentano la perdita di vista panoramica e di luminosità (cfr. III motivo aggiunto).
Le censure relative alla mancata verifica in ordine alla sussistenza del vincolo paesaggistico sull’area destinata alla ricostruzione, all’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina premiale discendente dal “piano casa” regionale ex l.r. n. 49/2009 ed al fatto che il parere della Commissione edilizia era stato formulato prima che il progetto assumesse la veste definitiva sono inammissibili in quanto evidenziano pretesi profili di illegittimità che avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotti con riguardo all’originario permesso di costruire (cfr. IV, VI e VII motivo aggiunto).
Sostiene parte ricorrente, inoltre, che la variante progettuale avrebbe richiesto un nuovo permesso di costruire, previo parere della Commissione edilizia comunale (cfr. V motivo aggiunto).
La censura non è fondata.
Infatti, ai sensi dell’art. 32, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è richiesto un nuovo permesso di costruire nel caso di variazione essenziale dell’originario progetto edilizio, condizione che ricorre allorché si riscontrino il mutamento della destinazione d’uso implicante alterazione degli standard, l’aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza, il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito.
Nel caso in esame, la variante comporta una contenuta riduzione dell’altezza del fabbricato e della superficie del piano interrato rispetto al progetto originario nonché una diversa distribuzione degli spazi interni.
Trattasi di variazioni che non incidono sulle caratteristiche essenziali del progetto originariamente assentito e, pertanto, non richiedevano un nuovo permesso di costruire.
In ogni caso, la controinteressata avrebbe comunque acquisito il titolo abilitativo indicato dai ricorrenti in quanto la variante è stata presentata con una SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23, d.P.R. n. 380/2001.
Acclarata l’insussistenza dei vizi denunciati dai ricorrenti, infine, vengono meno i presupposti per pronunciarsi sulle domande volte all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di annullamento della SCIA e di condanna dell’Amministrazione a rimuoverne gli effetti in autotutela (cfr. I motivo aggiunto).
La peculiarità in fatto della vicenda induce a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.