TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-12-11, n. 202302925
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Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 02925/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01874/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1874 del 2019, proposto da
SI AP e IO TU, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale De Santis e Luisa Marrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montoro (AV), non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
dell’ordinanza di demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi n° 105 del 7/08/2019 notificata l’8/08/2019;
del verbale di accertamento dell’UTC del 2/08/2019 prot. n° 21663;
del verbale di contestazione di illecito amministrativo n° 38/19 del 30/06/2019 e del verbale di sequestro amministrativo del 28/06/2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 105 del 7/08/2019 con cui il Comune di Montoro (AV) ha ingiunto la demolizione di un’opera edilizia consistente in una “struttura in legno di forma quadrata, chiusa in lamiera e con copertura a doppia falda” – avente le seguenti dimensioni: misura in pianta circa 10,50 x 10,50 mt.; Superficie circa mq. 109; Altezza massima mt. 4,00; Altezza linea di gronda mt. 3,65; Volumetria circa mc. 416,00 – realizzata in assenza del necessario permesso di costruire oltre che del deposito dei calcoli statici e/o di autorizzazione sismica del competente Settore provinciale del Genio civile.
A sostegno della domanda giudiziale di annullamento, i ricorrenti hanno lamentato:
- l’errata indicazione catastale del bene, individuato nell’ordinanza al foglio di mappa 10 part. 568 piuttosto che al foglio 20 sub 568 su cui il fabbricato effettivamente insiste;
- l’impossibilità di ottemperare all’ordinanza stante l’assoggettamento del bene ingiunto a sequestro amministrativo a seguito dell’accertamento di esercizio abusivo dell’attività di autoriparazione da parte del sig. TU;
- l’illegittimità del provvedimento gravato nella parte in cui ritiene l’abusività del manufatto per essere stato realizzato in assenza del necessario permesso di costruire, trattandosi di opera realizzata in epoca anteriore al 1967 e, in ogni caso, precaria che, in quanto tale, non richiederebbe alcun titolo abilitativo;
- l’irragionevolezza dell’ordinanza per essere stata adottata a distanza di un consistente lasso temporale dalla realizzazione dell’opera;
- la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. n. 241 del 1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.
2. Il Comune di Montoro non si è costituito.
3. Con ordinanza pubblicata in data 18.12.2019, questo Tribunale ha denegato la concessione delle misure cautelari richieste da parte ricorrente. La pronuncia di prime cure ha trovato conferma dinnanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 531 del 6.02.2020 ha respinto l’appello proposto dai sigg. AP e TU.
4. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 9 novembre 2023 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato e pertanto va respinto.
5.1 In via di necessaria premessa, è opportuno sottolineare che la individuazione catastale del bene al foglio 10 anziché al foglio 20 (sub. 568) è evidentemente frutto di un mero errore materiale in cui è incorsa la pubblica amministrazione, che non ha influito sulla corretta individuazione del bene né sulle garanzie difensive della parte ricorrente. Invero, in ogni altro atto depositato nel presente giudizio il fabbricato risulta correttamente individuato