TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-12-11, n. 202318643
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/12/2023
N. 18643/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07119/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7119 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ramadan Tahiri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento amministrativo emesso dal Ministero dell'Interno, n. -OMISSIS-, il -OMISSIS- e notificato al ricorrente lo scorso -OMISSIS-(sub 2) con il quale è stata respinta la richiesta di cittadinanza italiana formulata dal ricorrente ovvero di ogni atto e provvedimento connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno.
Visti tutti gli atti della causa.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2023 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 11 giugno 2018 e depositato il 13 giugno 2018 il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza presentata in data 24 ottobre 2013, volta alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Il summenzionato provvedimento di diniego - preceduto dal rituale perfezionamento dell’incidente procedimentale disciplinato dall’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 - si è fondato sulla rilevata sussistenza di “ pregiudizi di carattere penale (art. 648 c.p.) ” (reato di ricettazione), da cui l’amministrazione procedente ha desunto elementi di “ inaffidabilità e non compiuta integrazione nella comunità nazionale ” tali da far venir meno l’indefettibile requisito dell’interesse pubblico all’allargamento alla platea della comunità nazionale.
In punto di fatto il proposto gravame si sofferma sugli elementi che militano per la compiuta integrazione del ricorrente nella comunità nazionale, sotto il profilo sia dello stabile impiego lavorativo che della conseguita cittadinanza da parte di tutti gli altri membri del suo nucleo familiare (moglie e due figli).
Quanto al rilevato pregiudizio penale, il ricorrente chiarisce di essere stato effettivamente destinatario della sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Tribunale di -OMISSIS- r.g. n. -OMISSIS-, divenuta irrevocabile in data -OMISSIS-, con il quale è stato riconosciuto responsabile del reato di ricettazione, ma che detto reato era stato pure dichiarato estinto ai sensi dell’art. 676 c.p. con decreto reso dal giudice della esecuzione in data -OMISSIS-.
Sulla base di tali presupposti il ricorrente articola due motivi di gravame nell’ambito dei quali cumulativamente lamenta i vizi di carenza di istruttoria, difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per non avere l’amministrazione procedente valutato la propria complessiva situazione di inserimento sociale nonché la risalenza nel tempo e pure la sopravvenuta estinzione del reato dell’unico reato ascrittogli durante la permanenza sul territorio italiano.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, per il tramite dell’avvocatura erariale, con memorie e documenti con i quali ha insistito per il rigetto del gravame.
All’udienza del 27 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
In proposito è opportuno ripercorrere, preliminarmente, gli approdi cui è giunta la giurisprudenza amministrativa in subiecta materia , la quale appare ormai granitica nell’affermare:
- che l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10 gennaio