TAR Lecce, sez. I, sentenza 2024-07-12, n. 202400875
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Pubblicato il 12/07/2024
N. 00875/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2023, proposto da
Società Cavallo Francesco e Figlio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Francavilla Fontana, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Brindisi, non costituito in giudizio;
per la corretta ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Puglia Lecce Sez. I n.489 del 16/4/2021 che accolto il ricorso n.702/2019 nonché per l''annullamento
per quanto di interesse, dell'Atto Dirigenziale n.164 del 28/4/2023 della Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali, comunicato con nota regionale prot. n. 7567 del 10/5/2023, della determinazione regionale Sezione Autorizzazioni Ambientali di conclusione della conferenza di servizi, di tutti i verbali della conferenza di servizi, del verbale conclusivo del 16/11/2022, dei pareri della Regione Puglia Sezione Urbanistica prot. n. 1867 del 16/3/2017, prot. n. 5666 del 19/4/2023, prot. n.12244 del 11/11/2022, prot. n. 10772 del 28/11/2018, del 15/10/2018, prot. n. 4643 del 21/5/2018, della nota regionale di comunicazione prot. n.7567/2023, ove occorra dell' Atto Dirigenziale Regione Puglia n.90 del 23/4/2019, della nota comunale n. 2212 del 18/1/2017, della relazione S.U.A.P. 16/1/2017 e della determinazione n.590 del 23/3/2017 del Comune di Francavilla Fontana, del parere prot. n.8713 del 19/10/2022, n.1501 del 16/2/2022, n.9082 del 27/11/2018, n.7955 del 12/10/2018, n. 8957 del 21/11/2017 della Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, di tutti gli atti connessi presupposti e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2024 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente espone quanto segue.
Con istanza prot. n.15615 del 14/5/2015, formulata ai sensi dell'art.8 del D.P.R. n.160/2010, la Società Cavallo Francesco &Figlio S.r.l. ha presentato al Comune di Francavilla Fontana la “ proposta di realizzazione di una struttura turistico ricettiva con annesso campo da golf” (Sezione urbanistica regionale prot. n.1867/2017) in variante alla destinazione agricola di zona, attraverso la ristrutturazione della Masseria Di Noi e la nuova realizzazione di una struttura alberghiera ”.
All’esito del procedimento, la Regione Puglia Sezione Autorizzazione Ambientali, con atto dirigenziale n.90 del 23/4/2019, ha ritenuto “ di non poter rilasciare provvedimento autorizzatorio unico favorevole”, in adesione alle posizioni negative espresse da Soprintendenza ai Beni Artistici Architettonici e Paesaggio e Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.
Avverso il suindicato atto dirigenziale n.90 ”.
Con sentenza n.489 del 16/4/2021 questo Tribunale ha accolto il ricorso n.702/2019 proposto dalla Società ricorrente avverso il citato atto dirigenziale n.90/2019.
A seguito del riavvio della conferenza di servizi da parte della Regione Puglia in esecuzione della sentenza suindicata, la Soprintendenza ha espresso parere prot. n.6368 del 21/4/2022 con il quale, a seguito di approfondita istruttoria, ha espresso le proprie valutazioni favorevoli alla proposta progettuale di ristrutturazione della Masseria Di Noi e al campo da golf, ritenendo invece la struttura alberghiera “avulsa per dimensioni e soluzioni formali rispetto al contesto paesaggistico”, disponendo però nel contempo la propria adesione preventiva ad “ un progetto aggiornato che, tenendo conto dei motivi ostativi sopra espressi e a superamento degli stessi, individui soluzioni alternative maggiormente rispettose dei valori paesaggistici del contesto di riferimento. In particolare potrà essere presa in considerazione una soluzione progettuale che contempli l’inserimento di altri manufatti edilizi a scopo ricettivo di dimensioni molto inferiori, che siano
armonicamente inseriti nel contesto e che siano paragonabili per dimensione, tipologia e sviluppo volumetrico ai manufatti della matrice territoriale ”.
La Sezione regionale Paesaggio ha invece riconfermato il parere negativo con note prot. n.1501 del 16/2/2022 e n.8713 del 19/10/2022.
A seguito di ciò, la Società ricorrente ha quindi dapprima proposto alla conferenza di servizi ed alla
Soprintendenza una soluzione progettuale aggiornata con la distribuzione frammentata delle volumetrie nel contesto (una sorta di dependance coerenti sotto il profilo architettonico ed edilizio con il paesaggio rurale) e, successivamente, ha presentato gli elaborati a livello di progettazione
definitiva.
Nella conferenza del 16/11/2022, la Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali ha espresso determinazione conclusiva favorevole “ solo per la parte del progetto relativa alla realizzazione del campo da golf e alla ristrutturazione della masseria esistente, rimanendo escluse le nuove volumetrie alberghiere proposte ”, in quanto “ la Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha ritenuto che non fosse autorizzabile con la procedura dell’art.8 del DPR 160/2010 “nuova volumetria a fini alberghieri”, ritenendo invece assentibile il campo da golf e la ristrutturazione della masseria esistente per le motivazioni di cui al parere prot. n.1867 del 16/3/2017 ”.
Nonostante la proposizione, da parte della Società ricorrente di osservazioni funzionali ad ottenere la riconsiderazione dell’esclusione delle volumetrie alberghiere, con nota prot. n. 5666 del 19/4/2023 la Sezione Urbanistica della Regione Puglia ha confermato il parere già espresso con nota prot n. 1867/2017 e rilevato altresì che “ l’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana ha in corso di chiusura il procedimento di approvazione del PUG, nel quale, salvo diverse dimostrazioni, la proposta progettuale in questione non sembra essere stata inclusa (nonostante i due procedimenti siano avanzati parallelamente nel corso di questi ultimi anni), per gli aspetti di competenza ”.
Uniformandosi al parere urbanistico regionale, con atto dirigenziale n.164 del 28/4/2023, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale P.A.U.R. per “il progetto di realizzazione di un Campo da Golf da 18 buche, Club house, struttura ricettiva e servizi annessi” … “come da Determinazione motivata della Conferenza di Servizi assunta in data 16.11.2022”.
1.1. Avverso gli epigrafati provvedimenti limitativi dell’intervento proposto, è insorta la Società ricorrente con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito rubricate.
I) VIOLAZIONE ED ELUSIONE DELLA SENTENZA T.A.R. PUGLIA - LECCE SEZ.I N.489/2021. ILLOGICITA’. CONTRADDITTORIETA’. CARENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.
II) ERRORE DI FATTO. ERRONEA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELL’ART.8 D.P.R. 160/2010 E DELLE DELIBERE DI G. R.