TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-10-16, n. 202305640

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-10-16, n. 202305640
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202305640
Data del deposito : 16 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/10/2023

N. 05640/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01203/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2020, proposto da
COMUNE DI LIBERI, rappresentato e difeso dall’Avv. S D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

REGIONE CAMPANIA, rappresentato e difeso dall’Avv. Beatrice Dell’Isola dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 510 del 05.12.2019, avente ad oggetto “

PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE CAMPANIA

2014/2020 COMPLETAMENTI INTERVENTI AVVIATI CON LE RISORSE DELL’O.O.

3.3 DEL POR

CAMPANIA FESR

2007/2013 NON

CONCLUSI ENTRO IL

31/12/2015 DGR 40 DEL 26/10/2014 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE CUP F76J13000180006

SMILE

43 O.O.

3.3 BENEFICIARIO COMUNE DI LIBERI CE APPROVAZIONE Q.E. DEFINITIVA E CHIUSURA INTERVENTO A SALDO”;

b) della nota dirigenziale della Regione Campania prot. n. 327940 del 22.05.2018 avente ad oggetto “PO

FESR CAMPANIA

2007/2013 – DG 51 02 n. DD 595 del 16.07.2014 “Lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione comunale”, CUP F76J13000180006 Codice Smile n. 43. Comunicazione di avvio del procedimento di revoca parziale del finanziamento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90”;

c) della nota dirigenziale della Regione Campania prot. n. 615569 del 02.10.2018, con cui non sono state accolte le controdeduzioni fornite dal Comune di Liberi;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che:

- il Comune di Liberi è risultato beneficiario, in forza del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 595 del 16 luglio 2014 e della convenzione attuativa repertoriata al CV n. 230 del 18 luglio 2014, di un finanziamento regionale di € 1.855.000,00 – a valere sulle risorse del POR Campania

FESR

2007/2013, Obiettivo Operativo 3.3 – per dare corso all’intervento denominato “Lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione comunale”;

- il suddetto finanziamento è stato parzialmente revocato – con conseguente rideterminazione dell’importo del contributo spettante nella cifra di € 1.599.708,80 – mediante il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 510 del 5 dicembre 2019, sulla scorta di contestazioni che miravano ad evidenziare il comportamento inosservante del Comune di Liberi nei confronti della normativa in materia di gare di appalto – il cui rispetto era ricompreso tra gli obblighi imposti al beneficiario dalla citata convenzione attuativa – con precipuo riguardo ai termini di pubblicazione dei bandi e alle modalità di affidamento degli incarichi professionali;

- a tale parziale revoca è seguita la proposizione dell’odierna impugnativa, con cui il Comune ricorrente insorge avverso il succitato decreto dirigenziale n. 510/2019 e gli atti della relativa serie procedimentale meglio individuati in epigrafe;

Considerato che:

- come correttamente eccepito dalla difesa regionale, la presente lite esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, concernendo la fase di erogazione di finanziamenti pubblici e non quella, antecedente, di assegnazione dei medesimi;
in tale fase, incentrata sull’assolvimento degli obblighi cui è condizionato il pagamento delle sovvenzioni concesse in via autoritativa, sono individuabili solo posizioni di diritto soggettivo naturalmente devolute alla cognizione del giudice ordinario;

- si osserva, al riguardo, che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid o il quomodo della sua corresponsione. Parimenti, anche in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione – come per l’appunto verificatosi nella fattispecie, essendo già intervenuti gli atti, anche convenzionali, di definitiva concessione del contributo – o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario sebbene si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione: infatti, in tal caso il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, cioè la fase di assegnazione, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (orientamento consolidato: cfr. Cass. Civ., SS.UU., 10 novembre 2020 n. 25213 e 2 maggio 2019 n. 11587;
Consiglio di Stato, A.P., 29 gennaio 2014 n. 6;
Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2022 n. 4730;
Consiglio di Stato, Sez. II, 29 marzo 2021 n. 2609;
Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2021 n. 621;
TAR Campania Napoli, Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 786);

- inoltre anche nel caso, come nella specie, di revoca parziale del contributo concesso per inadempimento agli obblighi assunti nell’atto di concessione persiste la cognizione del giudice ordinario, non vertendosi in tema di ammissione al beneficio ma di sussistenza delle condizioni per la sua completa erogazione (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 15 dicembre 2015 n. 25211;
TAR Campania Napoli, Sez. III, 18 gennaio 2022 n. 367;
TAR Valle d’Aosta, Sez. I, 2 ottobre 2020 n. 54;
TAR Umbria, Sez. I, 17 novembre 2016 n. 710);

- per converso, non convince l’argomento della difesa attorea volto a supportare la giurisdizione del giudice amministrativo, con cui si deduce che, nel caso in esame, la revoca parziale del finanziamento sarebbe stata la risultante di un’attività discrezionale di modulazione della sanzione in proporzione alla gravità degli inadempimenti addebitati.

- infatti, è agevole replicare che l’intervenuta revoca parziale si colloca pur sempre nella fase di erogazione del contributo, già definitivamente assegnato in forza di atti formali, e prescinde dagli apprezzamenti tipicamente discrezionali degli interessi pubblici e privati propri dell’autotutela pubblicistica, essendo piuttosto caratterizzata dalla verifica, eminentemente privatistica e perciò soggetta al vaglio del giudice ordinario, del rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di sovvenzionamento, in relazione ai quali il potere di modulazione del trattamento sanzionatorio si atteggia a speciale potere di autotutela privatistica, che non incide sulla consistenza della situazione di diritto soggettivo discendente dall’assegnazione (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. I, 2 luglio 2021 n. 7838);

Ritenuto, in conclusione, che:

- ribadite le suesposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierna domanda può essere riproposta secondo la disciplina dettata dall’art. 11 c.p.a.;

- sussistono giusti e particolari motivi, attesa la peculiarità della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, restando a carico del Comune ricorrente il contributo unificato.

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