TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-03-02, n. 202300209
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Testo completo
Pubblicato il 02/03/2023
N. 00209/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2019, proposto da
G P, A T P e A P, rappresentati e difesi dall'avvocato D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Fabrizio Voltan in Torino, via Monforte n. 12;
contro
Unione montana Alto Canavese e Comune di Rivara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato F D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Torino, via S. Agostino n. 12;
Regione Piemonte e Conferenza di Copianificazione e Valutazione dell'Unione montana Alto Canavese, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della variante generale al P.R.G. del Comune di Rivara, approvata giusta deliberazione del Consiglio dell'Unione montana Alto Canavese del 27 marzo 2019 n. 6, seguita da pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 23 maggio 2019 n. 21;
- della deliberazione del Consiglio dell'Unione montana Alto Canavese del 23 maggio 2017 n. 15, concernente la proposta tecnica del progetto di variante;
- delle determinazioni della prima conferenza di copianificazione e valutazione, avviata il 7 settembre 2017 e terminata con la seduta del 21 dicembre 2017;
- della deliberazione del Consiglio dell'Unione montana Alto Canavese del 19 aprile 2018 n. 12, concernente progetto preliminare di variante;
- della deliberazione della Giunta dell'Unione montana Alto Canavese del 27 settembre 2018 n. 69, concernente progetto definitivo di variante;
- delle determinazioni della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, avviata il 16 novembre 2018 e terminata il 31 gennaio 2019;
- delle deliberazioni del Consiglio comunale di Rivara del 2 dicembre 2013 n. 56 e del 18 dicembre 2014 n. 78, con cui si è la competenza concernente la pianificazione urbanistica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Unione montana Alto Canavese e del Comune di Rivara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente G P è proprietario di compendio immobiliare in Rivara, via Barbania n. 32, censito al foglio 6, particella 527. I ricorrenti A T P e A P sono proprietari del compendio immobiliare in Rivara, via Riva n. 6, censito al foglio 6, mappali 99, 100, 429 e 98. Gli stessi hanno impugnato, unitamente agli atti presupposti, la deliberazione n. 6 del 27 marzo 2019, con cui il Consiglio dell'Unione montana Alto Canavese – di cui faceva parte il Comune di Rivara – ha approvato la variante generale al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Rivara.
2. Si sono costituiti in giudizio l'Unione montana Alto Canavese e il Comune di Rivara, deducendo l'infondatezza delle censure.
3. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 22 febbraio 2023.
4. Preliminarmente si osserva che l'Unione montana Alto Canavese mantiene la propria legittimazione passiva rispetto al giudizio nonostante, con deliberazione consiliare n. 28 del 28 giugno 2019, il Comune di Rivara sia receduto dalla stessa con efficacia differita all'esercizio finanziario 2020. È, infatti, l'Unione montana ad aver adottato, in data 27 marzo 2019, il provvedimento di approvazione della variante generale al P.R.G. di Rivara, qui in contestazione. La successiva modificazione della composizione interna dell'Unione non ha alcun riflesso sul rapporto processuale, correttamente instaurato.
5. Nel merito, i ricorrenti hanno proposto molteplici censure, che – per ragioni di organicità espositiva e sinteticità – necessitano di essere parzialmente accorpate, anche in deroga all'ordine redazionale in cui sono state proposte, alla luce della loro interdipendenza e connessione.
6. Con il primo motivo i ricorrenti censurano l'atto di approvazione della variante generale, in quanto adottato dall'Unione montana anziché dal Comune di Rivara. Il provvedimento sarebbe affetto da invalidità derivata dagli atti di adesione del Comune di Rivara all'Unione montana Alto Canavese e di trasferimento all'Unione della funzione di pianificazione urbanistica, in ragione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 14, co. 27, lett. d), e 28, d.l. 78/2010 e della l.r. Piemonte 11/2012.
I ricorrenti chiedono di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, co. 27, lett. d), e 28, d.l. 78/2010, laddove obbliga i comuni con meno di 5.000,00 abitanti (o di 3.000,00 abitanti, se appartenenti alle comunità montane) ad esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, tra cui la pianificazione urbanistica, sotto i seguenti profili:
- contrasto con l'art. 77 cost., per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza fondanti il ricorso al decreto legge;
- manifesta irragionevolezza e correlato contrasto con gli artt. 3, 5, 97 e 118 cost., perché nella pianificazione urbanistica la pressoché totalità degli enti deve ricorrere a prestazioni specialistiche esterne (con conseguente irrilevanza se la spesa la sostenga il comune o l'unione), senza che si possa ipotizzare un sistema tendenzialmente virtuoso, mirante a un risparmio di spesa e legittimante l'introduzione dell'obbligo di gestione della funzione in forma associata;
- violazione del principio di responsabilità politica degli organi democraticamente eletti, ricavabile dagli artt. 5, 95, 97, 117 e 118 cost., in quanto l'approvazione della variante generale al P.R.G. sarebbe stata assunta da consiglieri che fanno riferimento ad altri enti e nessuno che faccia riferimento al Comune di Rivara.
I ricorrenti chiedono di sollevare la questione di legittimità costituzionale anche della l.r. Piemonte 11/2012 sia per illegittimità derivata sia per violazione degli artt. 5, 114 e 97 cost., in quanto non conforme al disposto dell'art. 14, co. 30, d.l. 78/2010, non risultando traccia integrante una formale previa concertazione con i comuni interessati rispetto alla costituzione delle unioni comunali.
La doglianza deve essere disattesa in ragione della manifesta infondatezza dei prospettati profili d'incostituzionalità dell'art. 14, co. 27, lett. d), e 28, d.l. 78/2010. Le questioni sono state già affrontate e dichiarate infondate dalla Corte Costituzionale con la sentenza – impropriamente richiamata dai ricorrenti – n. 33 del 2019.
In tale pronuncia la Consulta ha escluso, anzitutto, il contrasto con l'art. 77 cost., poiché non emerge la evidente mancanza dei presupposti per la decretazione d'urgenza.
La Corte ha inoltre affermato la ragionevolezza della scelta generale di accorpare le funzioni fondamentali dei comuni di piccole dimensioni, in quanto giustificata dall'esigenza di contenimento della spesa pubblica, su cui lo Stato ha potestà