TAR Palermo, sez. II, sentenza 2012-03-14, n. 201200566
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N. 00566/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03848/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3848 del 2000, proposto da:
M A B, F B, E B, M A S, B S, C F, S F, A F, in proprio e n.q. di procuratore generale di E F, e n.1. di procuratore speciale di M F, nonché di D M R F, di A P e P P, tutti rappresentanti e difesi dall’Avv. R M ed elettivamente domiciliati in Palermo presso lo studio dell’avv.R V sito in Palermo via Mariano Stabile n.136/b;
contro
-il Comune di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F Coppola, con domicilio eletto presso Rosita Marchesano in Palermo, via P.Pe Belmonte N.93;
-Istituto Autonomo Case Popolari - Iacp di Trapani non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-della delibera n.82 del 15/6/200 con la quale il Consiglio Comunale di Trapani, annullando in autotutela la precedente delibera n.11 del 20/01/1994, la delibera n.81 del 23/05/1995, la delibera n.163 del 01/10/1997, la delibera n.112 del 14/07/1997 e la delibera n.357 del 27/03/1998, ha attivato ex novo le procedure previste dalla legislazione urbanistica individuando e localizzando le aree di proprietà dei ricorrenti per la formazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica per n.160 alloggi popolari, dichiarando le relative opere di pubblica utilità e i relativi lavori indifferibili ed urgenti, assegnando le aree medesime all’A.I.C.P. della Provincia di Trapani;
-dell’avviso del 28/7/2000, notificato ai ricorrenti il 15-16/09/2000, pubblicato in G.U.R.S. del 18/08/2000 di comunicazione di avvenuto deposito degli atti relativi all’espropriazione di che trattasi presso la Segreteria del Comune di Trapani;
-del provvedimento n.1999 del 31/08/2000 di occupazione temporanea d’urgenza dei luoghi previo accertamento relativo allo stato di consistenza;
-di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n.386 del 3 marzo 2011;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trapani e la relativa documentazione allegata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono comproprietari indivisi di terreni siti in Trapani, Contrada Fontanelle, identificati al n.c.t. al foglio 12, p.lle 817, 830, 831 e 832.
Con ricorso notificato il 9/11/2000 e depositato il 01/12/2000 hanno proposto gravame avverso gli atti in epigrafe indicati chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese. Costituisce oggetto di impugnazione: a) la delibera del Consiglio Comunale di Trapani n.82 del 15/6/2000, divenuta esecutiva il 06/07/2000;b) l’avviso del deposito presso la Segreteria del Comune degli atti relativi all’espropriazione dei terreni in proprietà dei ricorrenti;c) il provvedimento n.1999 del 31/8/2000 di occupazione temporanea e d’urgenza dei medesimi terreni estesi per mq.27.105, sui quali il Comune ha inteso realizzare un programma costruttivo riguardante n.160 alloggi popolari.
Il ricorso è affidato alle seguenti doglianze:
1)-Violazione art.10 L.765/1967, violazione dell’art.4 L.291/1971, violazione dell’art.19 L.R.71/1978, eccesso di potere ed illegittimità derivata.
In considerazione dell’applicazione anche per i detti piani di fabbricazione delle norme in materia di misure di salvaguardia (cfr. art.10 L765/1967, art.4 L.291/1971 e art.19 L.R.71/1978) nel caso di specie non era possibile approvare un piano costruttivo con parametro di edificabilità pari a. 4,5 mc/mq (derivante dal P.F.) stante l’adozione del P.R.G. del Comune di Trapani mercé la delibera commissariale n.148 del 30/09/1996 e successive delibere n.177 del 29/10/1996 e n.63 del 24/04/1996 rispetto alle quali l’indice di densità fondiaria dei terrei dei ricorrenti risulta pari a 3,3 mc/mq.
2)-Violazione art.13 L.64/1974, illegittimità per carenza assoluta di potere, illegittimità derivata.
Con la delibera impugnata n.82 del 15/6/2000 il Consiglio Comunale di Trapani ha attestato la conformità del provvedimento di individuazione alle indicazioni dell’adottato P.R.G.: in disparte quanto già affermato con la prima censura, in specie manca comunque il parere del Genio Civile che non può ritenersi assorbito dal parere reso in sede di redazione del P.R.G.. Invero il parere è richiesto in caso di programma costruttivo ex art.51 L.865/1971. La mancanza di detto parere costituisce vizio di legittimità dei provvedimenti impugnati.
3)-Violazione art.29 L.865/1971, violazione art.16 L.R.n.71/1978, eccesso di potere per difetto assoluto di pubblica utilità, illegittimità derivata.
L’estensione delle zone da includere nei p.e.e.p. è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio non potendo risultare inferiore al 40% né superiore al 70% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo dell’edilizia abitativa del periodo considerato.
Il dimensionamento del piano è quindi frutto di un duplice calcolo connesso al fabbisogno abitativo sulla base delle previsioni demografiche, ed il calcolo della superficie del terreno occorrente per soddisfare tale bisogno: rapporto che si esprime in termini di numero di alloggi, vani o metri cubi, in base ad indici di densità edilizia e di densità territoriale.
Con la delibera impugnata, risultando satura la disponibilità delle aree destinata al p.e.e.p., il Comune ha individuato i terreni dei ricorrenti per la realizzazione di n.160 alloggi popolari. Purtuttavia, il Comune non ha compiutamente esternato le motivazioni sottese alla specifica scelta in questione. Inoltre secondo la giurisprudenza, risulta illegittimo l’ampliamento di un piano di zona per l’edilizia economica e popolare determinato dalla necessità di assegnare le aree a privati rimasti insoddisfatti per esaurimento della superficie disponibile in base all’originario dimensionamento. Inoltre il P.R.G. di Trapani ha sovradimensionato le aree da destinare ad edilizia economica e popolare (come rilevato dal CRU), anche in relazione all’andamento demografico.
4)-Violazione dell’art.30 L.R.10/1993, illegittimità per carenza assoluta di potere, illegittimità derivata.
Anche per i piani di che trattasi è necessario ai sensi dell’art.30 L.R.10/1993 il preventivo n.o. dell’Ass.to Regionale del Territorio ed Ambiente per le opere ed i progetti concernenti tra l’altro le strade e le fogne. Il programma costruttivo impugnato, malgrado rientri nel novero degli strumenti urbanistici attuativi con opere di notevole rilevanza ambientale, è privo di una valutazione in tal senso da parte del competente Assessorato Regionale al Territorio e all’Ambiente. Tanto più necessario in specie ove si tenga presente che il piano incide su un’area in cui insistono numerose ville ottocentesche sottoposte a vincolo paesaggistico.
5)-Violazione dell’art.1 L.1497/1939, violazione art.112 L.R.71/1978, violazione art.97 Cost., eccesso di potere ed illegittimità derivata.
Con D.A.7330 del 18/10/1999 numerose ville, con i relativi giardini, insistenti nella periferia di Trapani sono state sottoposte a vincolo ex L.1497/1939. Per quanto qui interessa, la Villa Abate Nobile, distinta al N.C.T. di Trapani al foglio 12 , p.lle5, 6, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 524, 525 sub.5, 526, (ex 517), e nel N.C.E.U. di Trapani al foglio 12 , p.lle 91 sub.1-2-3-4-5-6 e 7, 525 sub.2-3-4 e 564, di proprietà di alcuni ricorrenti, è stata ricompresa tra quelle soggette a vincolo che risulterebbe mortificato dalla realizzazione del predetto programma costruttivo.
Hanno formulato i ricorrenti altresì domanda risarcitoria ex art.2043 ed ai sensi dell’art.35 D.Lgs.80/1998, per la perdita del diritto dominicale sulle aree oggetto di espropriazione che per la lesione dell’interesse legittimo derivata dalla menomazione subita dalla Villa Abate nobile per l’apposizione di un vincolo paesistico ambientale ormai frustrato nelle sue finalità perché compromesso dalla mancanza di previa individuazione della zona omogenea e dai successivi illustrati interventi pubblici di snaturamento delle aree circostanti. L’ammontare del danno andrebbe quantificato nel mancato corrispettivo del valore di mercato delle aree oggi occupate e nella già evidenziata menomazione della villa.
In vista della pubblica udienza di discussione, con memoria del 02/11/2009 i ricorrenti hanno esposto che la sola B F ha concluso con il Comune la cessione della propria quota indivisa (pari a 1/5 dell’intero) dichiarando espressamente di voler rinunciare alla coltivazione del gravame (pag.3 della memoria di parte del 2/11/2009). Le altre parti, al solo scopo di evitare la penalizzante falcidia indennitaria prevista dall’allora vigente art.5bis L.359/1992, hanno concluso la cessione delle aree espressamente confermando l’interesse alla coltivazione del gravame.
Con ordinanza n.386 del 3/3/2011 sono stati richiesti adempimenti istruttori con contestuale nuova fissazione della pubblica udienza di discussione.
Resiste il Comune di Trapani depositando documenti ed articolando, con successiva memoria in termini, scritti a difesa con eccezioni sulla inammissibilità ovvero improcedibilità del ricorso, chiedendone comune il rigetto, siccome infondato, e contestando altresì il difetto di legittimazione passiva dello stesso Comune quanto alla domanda risarcitoria.
Con memoria del 22 luglio 2011, i ricorrenti hanno insistito nelle domande, contestando la tempestività del deposito della documentazione prodotta dal Comune rispetto al termine fissato nella predetta ordinanza istruttoria.
Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2011, presenti i procuratori delle parti, ocme da verbale, il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Va in primo luogo delibata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal comune per tardività della notifica del ricorso in esame rispetto alla data di pubblicazione dell’impugnata deliberazione n.82 del 15/6/2000, divenuta esecutiva il 6/7/2000. L’eccezione è da disattendere in quanto, come evidenziato dai ricorrenti, la deliberazione non è stata notificata ad alcuno dei proprietari che, diversamente, hanno avuto notizia solo a seguito della avvenuta notifica, in data 15 e 16 settembre 2000, dell’avviso del 28/7/2000 (pubblicato in GURS del 18/8/2000) del deposito degli atti relativi alla procedura di esproprio presso la segreteria del Comune di Trapani. Sul punto, su fattispecie in parte analoga, è stato affermato che “ Il termine per impugnare il piano di zona per l'edilizia economica e popolare - atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile - decorre dalla notifica al proprietario interessato, nella forma della citazione, dell'avviso di eseguito deposito del piano di cui all'art. 8 comma 5, l. 18 aprile 1962 n. 167, salva la prova della piena conoscenza acquisita "aliunde", che non può però risultare presuntivamente da circostanze di fatto prive di efficacia induttiva in ordine al thema probandum" (T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 08 aprile 2010 , n. 1058).
Ritiene il Collegio di poter altresì condividere con i ricorrenti la prospettazione dell’errore scusabile quanto ai termini per il deposito del ricorso, siccome notificato in data 09/11/2000 e depositato solo in data 1/12/2000, ossia altre il termine dimidiato di quindici giorni previsto dal (già abrogato) art.23-bis L.1034/1971, come introdotto dall’art.4 L.205/2000. Ed invero, il ricorso è stato incardinato nei messi immediatamente successivi alla introduzione della norma mentre solo con la pronuncia del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n.5/2002 si è definitivamente consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la dimidiazione dei termini previsti dalla norma mentre non opera per la notifica del ricorso è invece direttamente incidente sui termini per il suo deposito. Considerata l’espressa richiesta di rimessione in termini di cui alla memoria del 02(11/2009, il Collegio ritiene di poterli riconoscere nel caso in specie la sussistenza dell’errore scusabile (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14 settembre 2005 , n. 6989). Va quindi disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Trapani resistente.
Ciò posto, va in primo luogo dichiarata la parziale estinzione del giudizio, ex art.35, comma 2 lett.c) c.p.a., per rinuncia al gravame della originaria ricorrente B F, che ha concluso con il Comune la cessione della propria quota indivisa (pari a 1/5 dell’intero) dichiarando espressamente di voler rinunciare alla coltivazione del gravame (pag.3 della memoria di parte del 2/11/2009).
Venendo al merito della questione dedotta in giudizio, osserva il Collegio, come già precisato in sede di ordinanza istruttoria, di essersi già occupato di analoghe questioni, dedotte con separati ricorsi proposti anche da alcuni degli odierni ricorrenti, in relazione a fattispecie del tutto omologhe (sia in punto di fatto che di diritto) relative al altri insediamenti abitativi incidenti su aree attigue a quelle qui in rilievo (sent.6087 del 30/4/2010). Ritiene opportuno il Collegio sottolineare, a confutazione anche dell’assunto contenuto a pag. 3 della memoria di parte del 22/7/2011 (riportato in corsivo), che il potere istruttorio esercitabile dal giudice non è precluso dall’assunzione in decisione della causa a conclusione della pubblica udienza.
La prima censura è priva di pregio.
Come precisato dalla Giurisprudenza amministrativa, qui condivisa, il presupposto per l'applicazione dell'art. 51, l. 22 ottobre 1971 n. 865 risiede nell'esistenza di un programma di edilizia pubblica ormai in fase operativa, siccome già finanziato, al quale debba seguire semplicemente la mera localizzazione delle aree sulle quali eseguire l'intervento edilizio specifico: tale tipo di localizzazione, non é un mero surrogato della formazione del piano di zona e, pertanto, la sua legittimità non va verificata in base agli stessi parametri utilizzati per tale piano;né la delibera di localizzazione, avendo chiara funzione acceleratoria, è da ritenere per sua natura non soggetta all'approvazione regionale prevista dall'art. 8, l. 18 aprile 1962 n. 167 (Consiglio Stato , sez. IV, 12 febbraio 2010 , n. 768). Con detta pronuncia il consesso di Palazzo Spada ha altresì ritenuto convincenti le argomentazioni sviluppate dal Giudice di prime cure circa la non pertinenza del richiamo alla disciplina delle misure di salvaguardia in ipotesi quale anche qui in esame relativa ad un piano costruttivo di edilizia economica e popolare . In altri termini, atteso che la localizzazione ex art. 51, l. 22 ottobre 1971 n. 865 non ha una connotazione pianificatoria (giacché non è finalizzata al soddisfacimento, in un'ottica temporale ampia, della richiesta di edilizia residenziale economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una determinata fascia di abitanti del Comune) ma ha invece un carattere immediatamente operativo (in quanto più limitatamente inteso ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali), l’iniziativa pubblica connessa alla predetta localizzazione, conforme alla strumentazione urbanistica attraverso la quale essa e autorizzata e realizzata, esula dal campo proprio di applicazione delle predette misure di salvaguardia (Cons. di Stato n.768/2010 cit.;cfr. anche Consiglio Stato , sez. IV, 18 giugno 2009 , n. 4013;Cassazione civile , sez. I, 23 giugno 2009, n.14606).
In relazione alla seconda censura, va in primo luogo disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dai ricorrenti, con la memoria del 22/7/2011, in ordine alla produzione documentate della nota del Genio Civile del 7/01/1994 e dell’allegato parere ex art.13 l.64/1974 sul precedente progetto per la realizzazione di n.164 alloggi popolari già individuato sugli stessi terreni per i quali è oggi controversia. Non conducente risulta infatti il richiamo al termine, meramente ordinatorio, previsto nell’ordinanza istruttoria n. 386/2011 cit., considerato altresì che il deposito è comunque avvenuto nel pieno rispetto dei termini a difesa previsti dal codice del processo amministrativo (art.73 c.p.a.).
Ciò premesso, la doglianza in esame risulta priva di pregio, siccome è stato accertato a seguito della produzione documentale fornita dal Comune di Trapani che l’ente locale aveva invero proceduto alla preventiva richiesta del parere del Genio Civile. Detto ente si era espresso con parere reso nel 1994 prot.22699 ed allegato alla nota del 7/1/994. Non conducente è quindi il rilievo della mancata indicazione nell’atto impugnato del parere in argomento. Né a differenti argomentazioni può giungersi in ragione delle osservazioni articolate dai ricorrenti in ultimo con la memoria conclusiva del 22/7/2011, atteso che è incontestabile che il parere ex art.13 l.cit. del 1994 sia stato reso dal Genio Civile in ordine alla medesima localizzazione per la realizzazione di alloggi popolari risalente alla delibera n.11/994, poi integrata dalla delibera n.81/1995: la delibera impugnata (n.82/2000) ha semplicemente nuovamente individuato la stessa localizzazione oggetto della delibera del 1994, riducendone la sola estensione nonché la cubatura ed il numero delle realizzande unità edilizie (ridotte a n.160 ed in ordine alle quali sono state per altro in seguito rilasciate le autorizzazioni nn.56913 e 56914 del 14.3.1997 e n.61345 del 10.6.98 richiamate nella concessione edilizia n.255 del 17/2/2001).
Le considerazioni che precedono in ordine alla valenza della localizzazione ex art.51 l.865/1971, inducono a ritenere infondata anche la terza doglianza: A differenza del piano ex l. 18 aprile 1962 n. 167, la localizzazione ex art. 51, l. 22 ottobre 1971 n. 865 non ha una connotazione pianificatioria giacché non è finalizzata al soddisfacimento, in un arco temporale ampio, della richiesta di edilizia residenziale economica e popolare a beneficio delle esigenze attuali e future di una determinata fascia di abitanti del Comune, ma ha un carattere immediatamente operativo, in quanto più limitatamente inteso ad assicurare la realizzazione di un programma costruttivo già finanziato e definito in tutte le sue parti essenziali, rispetto al quale esso deve operare come un vero e proprio piano particolareggiato (T.A.R. Molise Campobasso, sez. I, 19 novembre 2009, n. 705).
In relazione alla quarta doglianza, ritiene il Collegio di poter ribadire quanto già affermato con la sentenza n.6087/2010 le cui considerazioni in diritto allora possono essere fatte valere anche nella presente controversia. Il programma costruttivo approvato in sede comunale ha operato la mera localizzazione ed individuazione delle aree da assegnare per la realizzazione di n.160 alloggi popolari nell’ambito di una zona omogenea già ritenuta edificabile. Dal ché deriva appare condivisibile l’assunto dell’Ente locale secondo cui, diversamente da quanto opinato dai ricorrenti, il n.o ex art.30 L.R.10/93 ed il relativo giudizio di impatto ambientale, limitatamente alle opere pubbliche inerenti strade e fogne, sarebbe dovuto intervenire successivamente in sede di predisposizione degli specifici progetti delle opere in questione.
Anche la quinta censura è priva di pregio.
Su analoga censura articolata nei ricorsi decisi con il proprio precedente di cui alla sent.6087/2010 cit. inerente terreni limitrofi a quelli che oggi vengono in rilievo e già in proprietà di alcuni degli odierni ricorrenti, si è avuto modo di disattendere la doglianza atteso che: a) i terreni di che trattasi, (…) non risultano soggetti a vincoli né diretti né indiretti ex L.1497/39;b) impropriamente parte ricorrente richiama in specie l’art.12 cit. che riguarda i piani particolareggiati e non anche i provvedimenti di mera individuazione e localizzazione di aree da destinare ad edilizia residenziale pubblica. Risulta infatti incontestato che il D.A.7330 del 18(10/1999 riguarda il solo bene architettonico costituito dalla “Villa Abate Napoli” ubicata al di fuori del sito interessato dal programma costruttivo di che trattasi, senza alcuna imposizione di vincolo indiretto.
Le argomentazioni che precedono comportano quindi l’infondatezza di tutte le censure articolate nel ricorso in esame, con contestuale infondatezza della pretesa risarcitoria articolata dai ricorrenti che risulta per altro del tutto generica, prescindendo dal rilievo dell’avvenuta accettazione dell’indennità di esproprio, in relazione all’asserito danno derivante dalla realizzazione di una cubatura maggiore rispetto a quanto previsto dall’adottato P.R.G..
Le spese di lite seguono la soccombenza e, con la sola esclusione della B F che ha rinunciato al gravame, vanno imputate ai restanti ricorrenti nella misura di cui al dispositivo.