TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-12-03, n. 202003259

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-12-03, n. 202003259
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202003259
Data del deposito : 3 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/12/2020

N. 03259/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01246/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1246 del 2020, proposto da
Porto Service S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR Catania in Catania, via Istituto Sacro Cuore n. 22;

contro

Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana sulla domanda di concessione demaniale marittima avanzata dalla società ricorrente il 30.12.2019, per la conduzione di un tratto di mq. 630 della banchina n. 3 del porto di Siracusa (part.lla 3648 del foglio 167), al molo S'Antonio, per la realizzazione di un impianto distributore di carburanti per unità navali e da diporto;

e la condanna

a provvedere sulla predetta domanda, con nomina di un commissario ad acta ai sensi del comma 3 dell'art. 117 cpa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2020 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 30 dicembre 2019, la società Porto Service s.r.l. depositava presso l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana - ufficio di Siracusa, la domanda (completa dei seguenti documenti: n. 8 copie della Tavola grafica;
n. 8 copie della Relazione Tecnica descrittiva;
la scheda paesaggistica;
il documento d’identità della Sig.ra Nanì La Terra;
varie dichiarazioni sostitutive;
il Modello D1) di concessione per la conduzione di un tratto di mq. 630 della banchina n. 3 del porto di Siracusa (part.lla 3648 del foglio 167), al molo S’Antonio, per la realizzazione di un impianto distributore di carburanti per unità navali e da diporto, di cui il porto è ormai sprovvisto.

Tuttavia, nonostante diversi accessi dei delegati della Società, gli Uffici non provvedevano più ad evadere la pratica, neanche mandando per la pubblicazione all’Albo Pretorio, come da disposizioni impartite con il D.A. 19 aprile 2010 (pubblicato nella GURS n.25 del 28.5.2010).

Avendo la società Porto Service s.r.l. il massimo interesse ad una pronuncia espressa sull’accoglimento o meno della suddetta istanza, e nel(lo ingiustificato, in tesi) perdurare del silenzio dell’Autorità amministrativa cui essa era stata rivolta, la prima si vedeva costretta ad agire a norma dell’art. 117 c.p.a, con ricorso notificato il 04/09/2020.

Si costituiva in giudizio, con memoria di (mera) forma e pel tramite del competente ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’Amministrazione Regionale intimata.

In data 02/12/2020 si teneva la camera di consiglio per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.

Correttamente la società ricorrente, con riguardo alla tempistica procedimentale prevista per l’esame della propria istanza, si è richiamata alla L.R. n. 4/2003. Il suo art. 7 più in particolare prevede una scansione di fasi, il sommarsi dei cui tempi massimi di durata esclude che il decisione possa tardare oltre il termine massimo di giorni 200 dalla data di presentazione della istanza da parte del privato. Nel caso di specie ciò comporta che l’intimato Assessorato Regionale risulta inadempiente all’obbligo di pronunciarsi sulla istanza della società ricorrente ricevuta in data 30/12/2019 sin dal 19/07/2020. Tuttavia giova a quest’ultima la sospensione dei termini per lo svolgimento di procedimenti amministrativi in base alle disposizioni via via succedutesi durante il periodo di emergenza COVID. Quelle sospensioni riguardavano infatti procedimenti amministrativi pendenti – così come quello presente - alla data del 23/02/2020 – in particolare ad opera dell’art. 37 D.L. n. 23 del 08.04.2020, che sino al 15/05/2020 ha esteso la sospensione dei termini prevista dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, appunto in relazione a procedimenti amministrativi “ pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data ”. Ne consegue che, in base all’operare della predetta disciplina, il termine massimo di durata del procedimento ex art. 7 L.R. n. 4/2003 risulta esser stato prorogato di (ulteriori) 78 giorni. Tenuto conto di ciò, al momento della notifica del presente atto di gravame non si era ancora formato un silenzio-inadempimento della Amministrazione intimata, che si sarebbe invece formato soltanto a partire dal 04/10/2020. Ma poiché, per costante giurisprudenza, le condizioni dell’azione – fra cui, come nel caso di specie, la possibilità giuridica di una pronuncia ex art. 117 c.p.a. - possono utilmente sopravvenire sino al momento della remissione in decisione della causa (in termini, ex plurimis , Cass. civ., Sez. II, Sent. 23 settembre 2019, n. 23564), e ciò rappresenta esattamente quanto avvenuto nell’ambito della presente controversia rispetto alla data di notifica dell’atto che ad essa ha dato vita, il Collegio, esclusa ogni preclusione in rito alla possibilità di definire la presente controversia, ritenendo fondate le doglianze della società ricorrente accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina all’Amministrazione Regionale intimata di concludere il procedimento aperto dalla istanza della società ricorrente ricevuta il 30/12/2019 entro e non oltre il termine di giorni 90 dalla data di comunicazione o notificazione della presente sentenza, salvo la possibilità di sua ulteriore proroga esclusivamente per l’ipotesi e nel rispetto del termine massimo previsto dal comma 5 dell’art. 7 della L.R. n. 4/2003. Con la presente sentenza, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione Regionale intimata, viene nominato Commissario ad Acta per adempiere in suo vece dopo lo scadere del termine precedentemente indicato il Segretario Generale dell’Autorità Marittima dello Stretto di Messina – salva la possibilità, per lo stesso, di delega dell’incarico ad altro funzionario di posizione apicale assegnato agli uffici della Segreteria tecnico-operativa della medesima Autorità. Le statuizioni sulla refusione delle spese di lite fra le parti seguono come da soccombenza.

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