TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-08-13, n. 201910528
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Testo completo
Pubblicato il 13/08/2019
N. 10528/2019 REG.PROV.COLL.
N. 12946/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12946 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
B S S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F A S, A R, G M R, I P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, Foro Traiano 1a;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - Anvur, Consiglio Universitario Nazionale - Cun, Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - Cnsu, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane - Crui, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per Le Politiche Europee, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale non costituiti in giudizio;
Cineca – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Antonio Catricala', Francesca Sbrana, Carlo Edoardo Cazzato, Fabio Baglivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna40;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,
- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 agosto 2018 n. 587, recante i criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2018, e dell'allegato 3 al suddetto Decreto, nella parte in cui assegnano al Consorzio Interuniversitario Cineca un contributo di € 13.000.000,00 per il supercalcolo e un contributo di € 14.000.000,00 per i “Servizi per il MIUR”;
e per quanto occorrer possa
- dei pareri del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 27 luglio 2018, del Consiglio Universitario Nazionale del 23 luglio 2018, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 26 luglio 2018 e dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca del 25 luglio 2018, tutti richiamati nel Decreto 8 agosto 2018 n. 587 e non conosciuti dalla ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, eventualmente adottato e non conosciuto dalla ricorrente;
nonché per l'accertamento dell'illegittimità delle misure adottate in favore di Cineca in quanto aiuto di Stato in violazione delle disposizioni del Trattato FUE
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BE SMART S.R.L. il 26\2\2019 :
Annullamento
- della Relazione istruttoria sull'affidamento in house dei servizi informatici connessi alla gestione dei procedimenti di competenza del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, del 13 dicembre 2018, depositata dal MIUR nel presente giudizio in pari data;
- del Decreto direttoriale n. 3306 del 12 dicembre 2018, depositato nel presente giudizio dal MIUR in data 13 dicembre 2018, nella parte in cui conferma l'impegno di bilancio a favore del Consorzio Interuniversitario Cineca per una somma complessiva di € 27.000.000,00 e autorizza l'erogazione al Consorzio del contributo di € 13.000.000,00 per il Supercalcolo, di cui al DM 8 agosto 2018 n. 587 e all'allegato 3 al suddetto Decreto;
e per quanto occorrer possa
- del DM n. 768 del 26 novembre 2018;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, eventualmente adottato e non conosciuto dalla ricorrente;
nonché per l'accertamento dell'illegittimità delle misure adottate in favore di Cineca in quanto aiuto di Stato in violazione delle disposizioni del Trattato FUE
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Cineca – Consorzio Interuniversitario;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto del Miur 8 agosto 2018 n. 587 e dell’allegato 3 al suddetto decreto, nella parte in cui assegnano al Cineca un contributo di euro 13 milioni per il supercalcolo e un contributo di euro 14 milioni per i servizi per il Miur e, per quanto possa occorrere, dei pareri del Consiglio Nazionale degli studenti Universitari del 27 luglio 2018, del Consiglio Universitario Nazionale del 23 luglio 2018, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 26 luglio 2018 e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca del 25 luglio 2018, richiamati nel Decreto 8 agosto 2018 n. 587, nonché per l’accertamento dell’illegittimità delle misure adottate in favore di Cineca in quanto aiuto di stato in violazione delle disposizioni del Tfue.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti chiedeva l’annullamento della relazione istruttoria sull’affidamento in house dei servizi informatici connessi alla gestione dei procedimenti di competenza del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 13.12.2018, depositata dal Miur nel presente giudizio, del decreto direttoriale n. 3306 del 12.12.2018 nella parte in cui conferma l’impegno di bilancio a favore del Cineca e, per quanto possa occorrere, del DM n. 768 del 26.11.2018, nonché per l’accertamento dell’illegittimità delle misure adottate in favore di Cineca in quanto aiuto di stato in violazione delle disposizioni del Tfue.
Si costituivano il Cineca e il Miur chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
2. Parte ricorrente, società operante nel settore della progettazione e dello sviluppo di sistemi software ad elevato contenuto tecnologico, ha impugnato il DM 8 agosto 2018, n. 587 del Miur, mediante il quale, nel definire le modalità e i criteri di attribuzione del finanziamento stanziato a favore dei consorzi interuniversitari, erano stanziati in favore di Cineca 13 milioni di euro per il supercalcolo e 14 milioni di euro per servizi per il Miur.
La ricorrente rappresenta che tali contributi sono stati sostanzialmente erogati al buio, senza alcuna motivazione e senza gara alcuna, qualificandoli come aiuti di stato ai sensi degli artt. 107 e 108 Tfue e come tali vietati. Chiedeva pertanto l’annullamento dell’atto in oggetto in quanto aiuto di stato.
2.1. La richiesta di sospensione del giudizio formulata da parte resistente non può trovare accoglimento.
Non ricorre, nel caso di specie, nessuna delle ipotesi di sospensione del giudizio prevista dall’art. 75 c.p.a. Sul punto, è sufficiente rilevare che, esclusa la possibilità di immaginare forme di sospensione del giudizio per giudizi pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario e in medesimo grado, nonché di litispendenza, continenza o connessione, l’unico strumento processuale astrattamente ipotizzabile nel caso di specie sarebbe quello della riunione dei giudizi. Tuttavia, in considerazione della diversa fase processuale in cui appaiono trovarsi i due procedimenti – il rinvio del giudizio in questione determinerebbe un suo prolungamento – dei diversi oggetti e soggetti interessati dai due processi, non si ravvisano le ragioni giustificative per la formulazione di istanza di riunione al Presidente del presente procedimento con quello indicato dall’amministrazione resistente.
2.2. Per quanto concerne la legittimazione e l’interesse della ricorrente alla proposizione del presente giudizio è sufficiente rinviare alle argomentazioni puntualmente dedotte da Cons. Stato 6009/2018 e Tar Lazio 2922/2017 che hanno deciso una vicenda analoga in quanto riferita a annualità diverse della medesima erogazione.
Quantomeno con riferimento ai servizi informatici resi a supporto del sistema dell’istruzione e universitario Cineca e B S devono ritenersi effettivamente concorrenti, in quanto sono sostanzialmente soggetti che operano e si confrontano nello stesso mercato, atteso che la ricorrente è una società specializzata nella realizzazione e nello sviluppo di sistemi di software a elevato contenuto tecnologico e che, al pari di Cineca, offre sul mercato software gestionali e non solo nel comparto delle