TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-11-23, n. 202203135

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi
Il provvedimento analizzato è una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, emessa il 23 novembre 2022. La parte ricorrente, una società proprietaria di un terreno, ha impugnato un'ordinanza sindacale che ordinava la messa in sicurezza di un costone roccioso pericolante, sostenendo violazioni normative e difetti di motivazione. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la legittimità dell'adozione di provvedimenti urgenti e la presunta demanialità del costone, che avrebbe imposto oneri di manutenzione al Comune.

Il giudice ha respinto il ricorso, affermando che l'ordinanza sindacale rispettava i presupposti di contingibilità e urgenza previsti dalla normativa. Ha sottolineato che il pericolo per l'incolumità pubblica era concreto e imminente, giustificando l'intervento del Sindaco. Inoltre, ha chiarito che la proprietà del costone da parte della ricorrente escludeva la sua qualificazione come bene demaniale, rendendo inapplicabili le argomentazioni della parte ricorrente. La sentenza ha quindi confermato la legittimità dell'azione amministrativa, condannando la società al pagamento delle spese legali.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-11-23, n. 202203135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202203135
Data del deposito : 23 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2022

N. 03135/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01378/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2017, proposto da Turismo Internazionale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Nicola Scarpa in Salerno, l.go Plebiscito, 6;

contro

Comune di Vietri Sul Mare, Autorità di Bacino Campania Sud, non costituiti in giudizio;
A S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, R M, R D R, con domicilio eletto in Napoli, viale Kennedy 25;

nei confronti

Ing. Aliberti Mauro, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della ordinanza del Sindaco del Comune di Vietri Sul Mare n. 17 dell'11.7.2017 avente ad oggetto la “rimozione parti di roccia instabili e verifica condizioni di stabilità costone roccioso fg. 10 particella 273 proprietà società Turismo Internazionale s.r.l.".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 novembre 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Turismo Internazionale s.r.l. è proprietaria di un terreno situato sulla strada statale 163 denominato via Costiera Amalfitana del Comune di Vietri sul Mare nei pressi del Km 47+500.

La S.S. 163 collega le località della costiera Amalfitana;
il suo tracciato è realizzato “in trincea”, è costeggiato da costoni rocciosi, è costituito da una sola corsia per ogni senso di marcia, è lungo circa 50 km, presenta numerose curve e tornanti.

A seguito di un sopralluogo da parte del personale dell’Anas si verificava che il costone roccioso indentificato al NCT del foglio di mappa 10 particela 273 del Comune di Vietri sul Mare, localizzato al km 47+500 della SS 163 sul lato monte della strada presentava “due fessurazioni verticali di varie entità, a partire dal piede del costone fino ad un’altezza di circa mt. 4,00, ove sulla sommità è situato un albero, le cui radici unitamente ad altri fattori hanno provato lesioni, che rappresentano pericolo per la pubblica e privata incolumità per la viabilità, persone e cose” (relazione tecnica del 3 luglio 2017).

Dopo aver individuato il proprietario del “costone roccioso ubicato al km 47+500 della SS 163” nella persona giuridica della Turismo Internazionale, il Sindaco del Comune di Vietri sul Mare adottava, ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, l’ordinanza contingibile e urgente n. 17/2017 con la quale intimava la Turismo Internazionale a provvedere alla “ad eseguire mediante tecnico abilitato (geologo) una verifica delle condizioni di stabilità del costone roccioso … ed eliminare eventuali parti instabili con relativa messa in opera di opere provvisionali atta ad eliminare l’eventuale pericolo per la pubblica e privata incolumità”, nonché alla trasmissione “di apposita relazione tecnica asseverata dal tecnico incarico … con l’indicazione analitica degli eventuali interventi eseguiti per la messa in sicurezza dello stesso”.

La Turismo Internazionale ha impugnato l’ordinanza sindacale formulando i seguenti motivi:

“Violazione e/o falsa applicazione degli art. 50 e 54, D.Lgs. 267/000. Violazione dei principi in tema di condizioni legittimanti l’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti. Eccesso di potere sub specie di errore nei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e perplessità dell’azione amministrativa”;

“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, L. 20.3.1865 n. 2248, allegato ‘F’. Eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento dei fatti”;

“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, n. 10 e 44, D.Lgs. 285/1992. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 30 e 31, D.Lgs. 285/1992. Eccesso di potere sub specie di difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, illogicità, perplessità dell’azione amministrativa”;

“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, n. 10 e 44, D.Lgs. 285/1992. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14, 30 e 31, D.Lgs. 285/1992. Eccesso di potere sub specie di difetto assoluto di istruttoria. Eccesso di potere sub specie di travisamento dei presupposti di fatto e diritto, difetto di motivazione illogicità, perplessità dell’azione amministrativa”;

“Violazione dei principi generali di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Violazione dell’art. 1 della L. 241/90 (e s.m.i.). Eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria, perplessità, illogicità, contraddittorietà, sviamento)”.

Il Comune di Vietri sul Mare non si è costituito in giudizio.

L’Anas, nel costituirsi in giudizio, ha replicato puntualmente alle censure della ricorrente.

Le parti si sono scambiate articolate memorie difensive e all’udienza del 18 novembre 2022, dopo la discussione di rito, la causa è stata trattenuta in decisione.

La controversia riguarda l’impugnativa dell’ordinanza con quale si è inteso porre in sicurezza il costone roccioso della SS 163 a causa di una fessurazione della roccia causata dalle radici di un albero (un pino) sviluppatosi sul costone alla quota di 4 metri rispetto al piano stradale, laddove l’altezza del costone risulta pari a circa 20 metri.

Benché nell’ordinanza si affermi che il potere sindacale sia stato esercitato ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, in realtà alla luce del tenore del provvedimento il potere esercitato rientrato nella cornice normativa dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

La disposizione è dedicata ai poteri del Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo e prevede quanto segue: “4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”.

I presupposti per l’adozione di tale categoria di provvedimenti sono: i) la contingibilità e l’urgenza;
ii) il fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
iii) il rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

Nel caso di specie il provvedimento sindacale rispetta tali presupposti.

La contingibilità si riferisce alla sussistenza di un fatto-evento idoneo a costituire un grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. L’urgenza si riferisce invece all’imminenza di quel pericolo che occorre fronteggiare. Al ricorrere di tali circostanze l’ordinamento attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti atipici sotto il profilo del contenuto delle misure volte a prevenire ed eliminare quel peculiare imminente pericolo.

Nel caso di specie, è pacifico che la Turismo Internazionale è proprietaria di un terreno che prospiciente la via Costiera Amalfitana del Comune di Vietri sul Mare al km 47+500 della strada SS 163 e che sul costone roccioso che costeggia quel tratto di strada è situato un albero che ha cagionato con le sue radici la fessurazione della roccia da cui deriva il concreto pericolo di una frana sulla strada statale.

Il Sindaco ha pertanto correttamente ordinato al proprietario del bene in cui è situata la fonte del pericolo di adottare, nella qualificata posizione, quanto necessario per eliminare il pericolo a tutela della pubblica incolumità.

Tanto è sufficiente per ritenere valido il provvedimento impugnato che resiste alle censure formulate dalla ricorrente.

In replica alle censure sollevate va osservato che non è vero che non si è al “cospetto di un evento ‘imprevedibile’” per il sol fatto della sussistenza di un “dissesto idrogeologico” in cui versa da tempo la SS 163 (primo motivo).

La fessurazione del costone roccioso è stata accertata il 3 luglio del 2017 e il provvedimento del Sindaco è del 7 luglio 2017. Ciò che giustifica la misura adottata è il singolo episodio fonte di un imminente pericolo di pregiudizio per la pubblica incolumità (cfr. Tar Campania, Salerno, Sez. III, sentenza n. 2294/2022).

Inoltre, non è vero che il costone roccioso interessato dalla fessurazione della roccia possa qualificarsi quale bene demaniale - in quanto avente conformazione di “scarpata” [art. 22 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.)] - e quindi sottoposto alla manutenzione pubblica (secondo motivo).

Non è contestato, si è detto, che il costone roccioso, rientrante nella particella 273, sia di proprietà della ricorrente. La presunzione relativa prevista per legge della demanialità della “scarpata” è vinta dalla titolarità del diritto di proprietà di quel tratto di costone in capo alla ricorrente, come peraltro sancisce l’art. 3, comma 1, n. 10, d.lgs. n. 285/1992 (secondo cui il “limite della proprietà stradale” è quello che “risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato” e “in mancanza” esso “è costituito … dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”).

Ed ancora, poiché il costone roccioso della SS 163 (realizzata “in trincea”), su cui insiste la fonte di pericolo, è di proprietà della Turismo internazionale, è indifferente che esso possa, o meno, qualificarsi quale “ripa” ai fini della nascita dell’obbligo manutentivo in capo al proprietario del fondo (terzo e quarto motivo).

Infine, non è fondato anche il quinto motivo.

Il Comune ha ordinato di provvedere alla messa in sicurezza del fronte roccioso di proprietà privata al fine sia di evitare che il pericolo di frana si possa attualizzare sia di prevenire il ripetersi di smottamenti del terreno sulla sede stradale. Il Comune ha quindi agito in prevenzione ossia, ritenendo certo il pregiudizio derivante dalla frana per la pubblica incolumità e ha individuato una misura che si presenta idonea, necessaria e adeguata, ad eliminare la fonte di quel pericolo imminente.

In conclusione, il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.

La soccombenza comporta, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c., la condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Anas che vengono liquidate in dispositivo. Non occorre disporre nulla in ordine al rimborso delle spese nei confronti del Comune di Vietri Sul Mare attesa la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi