TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-08-18, n. 202202294

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-08-18, n. 202202294
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202294
Data del deposito : 18 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/08/2022

N. 02294/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00231/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 231 del 2022, proposto da
G M, E G, E P, C P e P P A, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Nicolo' D'Alessandro, S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'ottemperanza

del decreto n. 3325/17 del 25 luglio 2017 emesso dalla Corte d’Appello di Catania, passato in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2022 la dott.ssa G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- con atto ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Catania in epigrafe indicato, recante la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare la somma di € 5.073,00 ciascuno in favore di Motta Giuseppe, Pulvirenti Antonio e Gemellaro Emidio, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, e la somma € 43,00 per spese vive ed € 864,00, oltre spese generali, iva e cpa, a titolo di spese processuali;
lamentano l’inottemperanza e chiedono quindi che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta;
chiedono infine la condanna dell’amministrazione al pagamento del danno da ritardo nella misura degli interessi moratori con decorrenza dalla notificazione del titolo giudiziario e fino all’effettivo soddisfacimento del credito;

- si è costituito in giudizio l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze, con memoria di mera forma;

- alla camera di consiglio del giorno 26 maggio 2022, la causa è stata posta in decisione;

Ritenuto:

- che per consolidato orientamento giurisprudenziale il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (cfr, ex multis, Cons. St., sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9348;
id., 6 maggio 2010, n. 2653, questa Sezione, 12 febbraio 2021, n. 467);

Rilevato:

- che, con riguardo al caso in esame, risulta dalla documentazione di causa quanto segue: a) il decreto della Corte di Appello di Catania per la cui esecuzione è causa, è stato munito di formula esecutiva e notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 29 maggio 2018, presso la sua sede;
b) sullo stesso si è formato il giudicato, giusta attestazione apposta dalla Cancelleria della Corte di Appello di Catania (copia in atti, nel fascicolo di parte ricorrente);

- che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i., dalla data di perfezionamento della notificazione al Ministero, nella sua sede, del decreto di che trattasi in forma esecutiva, a quella di instaurazione del presente giudizio con la notifica ed il deposito del ricorso in epigrafe;

Ritenuto pertanto che:

-il ricorso, in quanto fondato, vada accolto con riferimento all’obbligo del pagamento delle somme dovute;

-vada respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno da ritardo, dato che non è stata data prova di un danno ulteriore e diverso da quello ristorato dal riconoscimento degli interessi legali a far tempo dalla domanda;

Ritenuto, in conclusione che:

- va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza;

- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 5 sexies, c. 8, l. n. 89/2001, va nominato fin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente di seconda fascia del Ministero dell’Economia e delle Finanze che sarà designato dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi dello stesso Ministero - affinché, su istanza della parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60);

- le spese del giudizio, tenuto conto del valore e della natura della controversia, assimilabile ai giudizi civili di esecuzione mobiliare (cfr., ex multis, T.a.r. Palermo, sez. II, 11/4/2017, n. 993), debbano seguire, come di regola, la soccombenza.

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