TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-04-15, n. 202200376

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-04-15, n. 202200376
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200376
Data del deposito : 15 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2022

N. 00376/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00410/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 410 del 2021, proposto da
Hupac S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Giordano, Fabrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Graziano, n. 62;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Autorità di regolazione dei trasporti nelle persone rispettivamente del Presidente e del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., non costituita in giudizio;



per l'annullamento

della nota ART prot. 0003226/2021 trasmessa alla ricorrente con PEC del 12.03.2021;

e per quanto occorrere possa:

- della delibera n. 141/2018 del 19 dicembre 2018 che ha determinato, tra l'altro, le aliquote del contributo per il funzionamento dell'Autorità dovuto, per l'anno 2019;

- del d.P.C.M. 17 gennaio 2019 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della citata delibera dell'Autorità n. 141/2018;

- della Determina del Segretario generale n. 21/2019 datata 26 febbraio 2019 che detta la “Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2019”;

- della nota dell’ART del 5 aprile 2019, con cui si informa dei provvedimenti di cui sopra, relativi al contributo per l’anno 2019;

- della nota dell’ART del 4 ottobre 2019, di pari contenuto;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, concorrente e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Flavia Risso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con delibera n. 141/2018 del 19 dicembre 2018 l’Autorità di Regolazione dei trasporti (di seguito: ART) ha stabilito per l’anno 2019 le aliquote e i soggetti tenuti al versamento del contributo annuale per il funzionamento dell’Autorità, includendo tra questi gli operatori che esercitano servizi di trasporto ferroviario di merci e la gestione di impianti e infrastrutture ferroviarie.

La delibera è stata successivamente approvata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2019 e posta in esecuzione mediante la determina n. 21 del 26 febbraio 2019 del Segretario Generale dell’ART che ha dettato la definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2019.

Con nota prot. n. 13240/2020 del 18 settembre 2020, l’Autorità costituiva in mora la ricorrente, HUPAC S.p.A., invitandola a procedere al versamento del predetto contributo.

Seguiva un lungo carteggio fra le parti, nel corso del quale HUPAC sosteneva che la richiesta di pagamento del contributo per l’anno 2019 avanzata dall’Autorità era stata emessa in violazione della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 72/2020, che aveva annullato la delibera n. 141/2018 a seguito del ricorso proposto da talune imprese operanti nel settore del trasporto ferroviario merci.

L’ART replicava evidenziando che la sentenza n. 72/2020 escludeva espressamente dall’ambito del giudizio le prestazioni di manovra e locomozione ritenendole già regolate da parte dell’Autorità e, pertanto, con nota prot. 3226/2021 del 12 marzo 2021, ribadiva la ricomprensione della ricorrente nella platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo per l’anno 2019.

Avverso tali atti è insorta la società HUPAC S.p.A., impresa che gestisce i terminali ferroviari di Busto Arsizio-Gallarate e di Pordenone, nei quali effettua servizi di handling di unità di carico (c.d. UTI) dalla strada alla ferrovia e viceversa tramite l’uso di gru semoventi, servizi di manovra ferroviaria e le rispettive attività accessorie, nonché svolgente attività di trasporto ferroviario, anche internazionale, di merci, per il tramite di un contratto di capacità e di assegnazione di tracce stipulato con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., articolando sei motivi di ricorso.

Con il primo motivo, la difesa lamenta la “ Violazione dell’art. 13 del d.lgs 112/2015 e dell’art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 2011 conv. nella legge 214/2011, come modificato dal d.l. 109/2018, convertito con l. 130/2018. Errore di diritto ”, asserendo che i servizi di handling , espletati dalla ricorrente negli impianti ferroviari gestiti, non sarebbero ricompresi nelle materie regolate dall’ART, non rientrando fra i servizi ferroviari ad accesso garantito o facoltativo di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 112/2015.

Con il secondo motivo, la difesa lamenta la “ Violazione dell’art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, come modificato dal d.l. 109/2018, convertito con l. 130/2018. Errore di diritto. ”, evidenziando che gli impianti ferroviari di Busto Arsizio-Gallarate e Pordenone, in cui la ricorrente opera, nel periodo di tempo rilevante ai fini della contribuzione anno 2019, erano esclusi dalla regolazione dell’Autorità alla luce delle delibere nn. 70/2014 e 18/2017, mentre risultavano ricompresi solo con la delibera n. 130/2019.

Con il terzo motivo, la difesa si duole della “ Violazione dell’art.37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, come modificato dal d.l. 109/2018, convertito con l. 130/2018. Violazione dell’art. 12 del d.lgs. 112/2015. Violazione del principio di parità di trattamento fiscale. Errore di diritto ”. Gli atti impugnati assoggettano a contribuzione operatori e servizi che non sarebbero ricompresi nella previsione normativa, in quanto operano in un mercato (trasporto merci su ferro) non regolato da ART, bensì in regime di libera concorrenza. A sostegno della propria tesi, la difesa cita la sentenza di questo Tribunale n. 72/2020, che ha escluso dalla contribuzione i servizi di trasporto ferroviario di merci, evidenziando che le attività di trazione e locomozione costituiscono parte inscindibile del servizio ferroviario.

Con il quarto motivo, la difesa lamenta la “ Violazione dell’art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011 sotto altro profilo. Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Errore manifesto di fatto. Difetto di valutazione congrua. Eccesso di potere ”. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Economia hanno approvato la delibera senza che l’ART presentasse la relazione tecnica contenente i dati contabili, desumibili dal bilancio di previsione e quelli relativi al fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell’Autorità.

Con il quinto motivo, la difesa contesta la “ Violazione dell’art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011 conv. con legge n. 27/2012. Violazione del principio di corrispondenza della contribuzione alle spese correnti della gestione. Difetto di istruttoria. Errore di fatto. Eccesso di potere ”, in quanto l’aliquota contributiva fissata allo 0,6 per mille sarebbe incongrua con le risultanze contabili che dimostrano un consistente avanzo di amministrazione – pari ad euro 18.727.709,80 - per la gestione corrente dell’anno 2018: apparirebbe, dunque, indimostrato qualsivoglia nesso tra determinazione dell’aliquota e fabbisogno finanziario per la gestione corrente dell’Autorità, andando a confluire il relativo gettito nel già consistente avanzo di amministrazione.

Con il sesto ed ultimo motivo, la ricorrente lamenta la “ Violazione dell’art. 37, comma 6, lett. b) del d.l. 201/2011 conv. con legge n. 27/2012. Violazione del principio di corrispondenza della contribuzione alle spese correnti della gestione. Difetto di istruttoria. Errore di fatto. Eccesso di potere. ”, asserendo che l’ART, in sede di redazione del bilancio di previsione, avrebbe potuto utilizzare l’avanzo di amministrazione cumulato.

Le amministrazioni intimate si sono ritualmente costituite in giudizio, depositando un’articolata memoria difensiva nella quale prendono posizione su tutte le censure appuntate dalla ricorrente.

Preliminarmente, la difesa erariale eccepisce l’irricevibilità del ricorso per tardività dell’impugnazione proposta avverso la nota n. 3226/2021 del 12 marzo 2021, la delibera n. 141/2018 e i conseguenti atti.

Segnatamente, la difesa evidenzia che la suddetta nota costituirebbe un mero atto confermativo, in nulla innovando le situazioni giuridiche, mantenendo ferma una determinazione precedentemente assunta con la Delibera n. 141/2018. Ne conseguirebbe che la presunta lesività, alla luce dei motivi di ricorso sollevati dalla ricorrente, deriverebbero dunque dalla delibera n. 141/2018, pubblicata in data 12 febbraio 2019, che già chiaramente delineava il perimetro applicativo delle misure adottate dall’ART e che la ricorrente aveva, dunque, l’onere di impugnare tempestivamente.

Quanto all’obbligo contributivo, la difesa erariale invoca i più recenti orientamenti del Consiglio di Stato in materia, che hanno superato precedenti distinzioni tra destinatari e beneficiari della regolazione elaborati dalla giurisprudenza di primo grado e contesta in fatto e in diritto ogni ulteriore censura.

La ricorrente, con memoria depositata il 19 febbraio 2022, ha chiesto di sollevare dinanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 23 della Costituzione.

Segnatamente, la difesa osserva che la diversa lettura della novella legislativa

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