TAR Bari, sez. II, sentenza 2012-06-28, n. 201201316
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N. 01316/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2012, proposto da:
S C, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Polignano, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Barile in Bari, alla via Manzoni n.93;
contro
Comune di Turi;
nei confronti di
S S;
per l’accesso e l’estrazione di copia
integrale degli “atti e delle tavole allegate al permesso di costruzione n. 43/2011, rilasciato alla signora Spinelli Sandra”, per l’intervento edilizio progettato e così assentito nella particella catastale n. 7 del foglio 27 del Comune di Turi;
previo accertamento della illegittimità
della nota prot. 1736 del 2.2.2012, con la quale il Dirigente del V Settore comunale, rilasciando all’ing. Lonuzzo Antonio, delegato dalla ricorrente, la documentazione della pratica edilizia della signora Spinelli, nella parte che “non incide sul diritto alla riservatezza del citato controinteressato”, denega l’accesso all’altra parte della pratica edilizia, la quale sarebbe, a suo avviso, riservata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 la dott.ssa G S e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Adriana Amodeo, su delega dell'avv. G. Polignano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.-La ricorrente, proprietaria di immobile sito in territorio comunale di Turi, confinante con quello di proprietà della controinteressata sig.ra Spinelli, con istanza in data 21.12.2011 ha chiesto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, l’accesso alla documentazione tecnica e amministrativa relativa al permesso di costruire n.43/2011 rilasciato alla sig.ra Spinelli stessa.
A fronte del parziale diniego opposto dall’Amministrazione comunale fondato sull’asserita tutela della riservatezza della controinteressata, giusta nota prot.1736 del 2.2.2012 a firma del Dirigente del V Settore comunale, la ricorrente ha proposto il gravame in epigrafe per ottenere il riconoscimento del diritto ad ottenere la documentazione richiesta, con conseguente condanna dell’Amministrazione intimata agli adempimenti consequenziali.
L’Amministrazione intimata, in data 3.4.2012, ha prodotto documentazione..
Alla camera di consiglio del 17.5.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.-Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Con specifico riferimento alla tipologia di atti in questione (id est permesso di costruire), autorevole giurisprudenza ha già rilevato come non sia possibile enucleare un diritto alla riservatezza poichè i titoli abilitativi che fondano lo ius aedificandi non attengono alla sfera privata del titolare, essendo prima ancora che atti ampliativi delle facoltà del privato, atti di gestione del territorio e quindi oggetto di pubblicità (cfr. la decisione della terza Sezione di questo T.A.R. n. 2040/2004).
Peraltro, in tema di governo del territorio, esiste un interesse particolarmente tutelato alla diffusione delle notizie inerenti al suo controllo a fronte del quale non è possibile – almeno in via ordinaria – ipotizzare profili di riservatezza meritevoli di tutela. (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 19 gennaio 2011 , n. 126;TAR Catania, I, 3.5.2007, n. 762). Ne è riprova che l’art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001, al penultimo periodo dispone: “ Dell 'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio ”.
Com’è noto in linea generale il diritto di accesso è riconosciuto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 7 agosto1990, come fondamentale presidio a salvaguardia delle esigenze di tutela dei soggetti destinatari dell'azione amministrativa nonché come strumento essenziale al perseguimento della trasparenza e dell'imparzialità nella pubblica amministrazione, a chiunque abbia un interesse personale e concreto. Nella specifica materia edilizia sin dal 1942, la legge urbanistica fondamentale (la legge n.1150) già contemplava un generalissimo diritto di prendere visione dei titoli abilitativi edilizi da parte di “ chiunque ” vi avesse semplicemente interesse.
Nel caso di specie l’interesse che radica la legittimazione della ricorrente discende dalla cd. " vicinitas ", cioè da una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, com’è fatto palese dalla sua posizione differenziata di proprietario finitimo dell’immobile interessato.
Alla stregua di quanto rappresentato, è del tutto evidente che la ricorrente abbia agito quale titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso che l'art. 22 l n. 241/90, anche nel nuovo testo conseguente alle modifiche operate dalla l n. 15/05 e coerentemente a quanto statuito dall'art. 2 d.P.R. n. 352/92 (che richiede un "interesse personale e concreto"), prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda.
3.- Il ricorso deve in sintesi essere accolto e, per l'effetto, l'amministrazione intimata dovrà consentire alla ricorrente di completare l’accesso, previo rimborso di eventuali costi di riproduzione, entro e non oltre giorni trenta decorrenti dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.