TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2022-03-28, n. 202200285
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Pubblicato il 28/03/2022
N. 00285/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00893/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 893 del 2021, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato F D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Piemonte Lavoro Centri per l’impiego, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati G M, G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A M, R E I, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione di esclusione dalla graduatoria definitiva relativa alla procedura pubblica di selezione n. 99480 indetta dall'Agenzia Piemonte Lavoro per n. 2 profili di coadiutore amministrativo – Cat. B da inserire presso il Comune di Orbassano (TO);
- della comunicazione di esclusione dalla graduatoria definitiva relativa alla procedura pubblica di selezione n. 99481 indetta dall'Agenzia Piemonte Lavoro per la ricerca di n. 1 profilo di esecutore di refettorio – Cat. B da inserire presso il Comune di Orbassano (TO);
- della graduatoria definitiva relativa alla procedura pubblica di selezione n. 99480, pubblicata in data 20.07.2021 sul sito istituzionale dell'Ente;
- della graduatoria definitiva relativa alla procedura pubblica di selezione n. 99481, pubblicata in data 20.07.2021 sul sito istituzionale dell'Ente;
- ove occorra e per quanto di interesse, di ogni altro atto, documento o parere presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dall'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Piemonte Lavoro Centri per l'impiego;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il gravame indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato la comunicazione di esclusione dalla graduatoria definitiva relativa alla procedura pubblica di selezione n. 99480 indetta dall'Agenzia Piemonte Lavoro per n. 2 profili di coadiutore amministrativo – Cat. B da inserire presso il Comune di Orbassano (TO), la comunicazione di esclusione dalla graduatoria definitiva relativa alla procedura pubblica di selezione n. 99481 indetta dall'Agenzia Piemonte Lavoro per la ricerca di n. 1 profilo di esecutore di refettorio – Cat. B da inserire presso il Comune di Orbassano (TO), nonché le relative graduatorie definitive pubblicate in data 20 luglio 2021 sul sito istituzionale dell'Ente.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia Piemonte Lavoro Centri per l'impiego eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
All’udienza camerale, ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e previo avviso alle parti presenti.
Per questioni di ordine giuridico è necessario analizzare con priorità l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’Agenzia Piemonte Lavora Centri per l’Impiego.
L’eccezione è fondato e va accolta.
Le amministrazioni pubbliche dispongono di diversi canali per il reperimento di personale, tra i quali, la mobilità, il concorso e l'avviamento al lavoro.
L’assunzione presso le amministrazioni pubbliche può infatti avvenire tramite “ procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno ” ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165/2001, oppure “ mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità ”, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b).
Le assunzioni obbligatorie dei soggetti con disabilità di cui alla legge n. 68 del 1999 “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili ” avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere (art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001).
L’art. 2 della legge n. 68 del 1999 definisce il c.d. collocamento mirato come “ quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione ”.
L’art. 7, comma 1 della legge n. 68 del 1999, inoltre, prevede che “ Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro ”.
Ebbene, secondo consolidata giurisprudenza, le questioni relative all’avviamento al lavoro delle persone disabili attraverso la formazione della graduatoria di cui all’art. 7, comma 1-bis della legge n. 68 del 1999, spetta alla cognizione del giudice ordinario in quanto nelle stesse va escluso l'esercizio di poteri connotati da discrezionalità amministrativa con conseguente riconoscimento della natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto alla assunzione obbligatoria (sul punto, tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 11 settembre 2018, n. 9248 che richiama T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 14 giugno 2017, n. 1334, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 6 marzo 2014, n. 1399 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 20 settembre 2011, n. 7472).
Ciò trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che è costante nel ritenere, con riferimento alla disciplina del collocamento obbligatorio, che è da escludere l'esercizio di poteri di discrezionalità amministrativa, in relazione ad un'attività di certazione, e che vada pertanto riconosciuta la natura di diritto soggettivo alle posizioni degli interessati con riguardo sia alla iscrizione negli elenchi, sia al conseguente diritto alla assunzione obbligatoria, con la derivante affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande che trovino il presupposto nei suddetti aspetti. (Cass., Sez. un., 8 agosto 2005, n. 16621).
Le operazioni relative alla selezione effettuata dalla pubblica amministrazione per la previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, non comportando alcun apprezzamento dell'interesse pubblico e, quindi, l'esercizio di un potere da parte della pubblica amministrazione, costituiscono oggetto di diritti soggettivi dei privati, la cognizione dei quali, nelle relative controversie, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. un., 19 agosto 2003 n. 12096).
Nel caso di specie, la circostanza che non si è in presenza di una procedura selettiva oggetto di cognizione del giudice amministrativo è confortata dal richiamo all’ art. 35, comma 2, d.lgs. 165/2001, nonché agli articoli 7 e 11 della legge n. 68 del 1999, sia nella convenzione stipulata fra l’Agenzia Piemonte Lavoro Centri per l’Impiego e il Comune di Orbassano, sia negli avvisi pubblicati in attuazione della predetta convenzione.
Segnatamente, in data 6 maggio 2021 l’Agenzia Piemonte Lavoro Centri per l’Impiego aveva stipulato con il Comune di Orbassano una convenzione per l’inserimento lavorativo dei disabili ex art. 7 e 11 della legge n. 68 del 1999 da assumere mediante la procedura per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell’art. 35, comma 2, d.lgs. 165/2001.
In data 8 giugno 2021 l’Agenzia pubblicava sul proprio sito due avvisi, n. 99480 e 99481, per la copertura, rispettivamente, di due profili di coadiutore amministrativo cat. B e un profilo di esecutore refettorio cat. B presso il comune di Orbassano riservati alle persone disabili iscritte nell’elenco di collocamento obbligatorio.
L’avviso indicava i requisiti di partecipazione da possedere alla momento della pubblicazione degli avvisi, pena l’esclusione, quali: “ Essere iscritti, in data antecedente alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia Piemonte Lavoro del presente avviso, nell’apposito elenco tenuto presso i Centri per l’Impiego provinciali dell’area di pubblicazione del presente avviso, come individuati ai sensi della D.G.R. 01/03/1999 n. 24-26752 del collocamento obbligatorio provinciale previsto dalla L. 68/1999 e s.m.i., in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla Circolare ANPAL n. 1/2019 del 23/07/2019;Essere iscritti nell'elenco del collocamento obbligatorio provinciale, come art.1 (disabili), secondo quanto previsto dall’art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., secondo i criteri previsti dalla DGR 7 maggio 2002, n. 56-5967;Essere in possesso di una età anagrafica compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile;- Essere in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego e requisiti ulteriori specificati dalle singole amministrazioni nelle schede allegate;Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi con i limiti di cui all’art 38 del D.lgs 165/2001;Essere in possesso, secondo quanto specificato dalle singole amministrazioni nelle schede allegate, del titolo della scuola dell’obbligo o del diploma di Licenza Media inferiore (tale requisito è posseduto anche da chi ha conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962);Essere in possesso della scheda delle capacità lavorative ex lege n. 68/1999 (possesso della diagnosi funzionale accompagnata, ai sensi del D.P.C.M. 13/01/2000 e s.m.i., dalla relazione conclusiva contenente la scheda delle capacità lavorative residuali);E’ ammessa la sola candidatura delle persone che si trovano nelle condizione di disabilità espressamente indicate nell’avviso, come preventivamente indicate nella convenzione di cui all'art. 11 della L.68/99. Per quanto non previsto dal presente avviso si fa esplicitamente rinvio alla specifica scheda del singolo ente richiedente, nonché a tutti gli atti e le norme da esse citati o a cui si fa rinvio, quali parti integranti e sostanziali del presente avviso ad ogni effetto di legge ”.
Secondo il disciplinare della procedura in esame, una volta pervenute le domande di partecipazione, i candidati sono inseriti in apposita graduatoria specifica per l’avviso, secondo il punteggio già posseduto nella graduatoria annuale di cui all’art. 8 della legge n. 68 del 1999 e in vigore al momento della richiesta.
Formate le graduatorie, come chiaramente indicato negli Avvisi: “ I candidati segnalati all’ente dal Centro per l’Impiego, verranno sottoposti ad una prova di idoneità alla mansione, così come indicato nella scheda del profilo allegata al presente avviso e pubblicata sul sito di APL ”.
Inoltre, nell’avviso si precisa che “ I dati per il calcolo della posizione di graduatoria verranno controllati al momento del proprio turno e, se non più corrispondenti, saranno corretti dal CPI, e potranno determinare la variazione della posizione in graduatoria e/o il non avviamento ” e che “ La mancanza, anche solo di uno dei requisiti indicati nel presente avviso, comporterà l’esclusione dalla graduatoria ”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, emerge chiaramente che la procedura oggetto di giudizio non è assimilabile alle procedure concorsuali.
Ne consegue che la giurisdizione su tali provvedimenti spetta dunque, in ossequio ai principi generali in materia di riparto di giurisdizione, al giudice ordinario.
La declaratoria del difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., che sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
In considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.