TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-04-01, n. 202203789

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-04-01, n. 202203789
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202203789
Data del deposito : 1 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/04/2022

N. 03789/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04163/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4163 del 2013, proposto da -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati S M e G C P Z, con domicilio eletto ex art.25 c.p.a. presso lo Studio Legale Parente Zamparelli in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempor e, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della -OMISSIS- del Consiglio di Amministrazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco concernente lo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ruolo aperto alla qualifica di Direttore-Vicedirigente


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso collettivo in epigrafe i ricorrenti, premesso di essere tutti funzionari direttivi del Corpo dei Vigili del Fuoco, provenienti dal ruolo del vecchio ordinamento di “Direttore Antincendi” e successivamente inquadrati, con diverse decorrenze giuridiche, nel ruolo di “Direttore” ai sensi del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 impugnano, deducendone l’illegittimità sotto vari profili di eccesso di potere, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifeste;
violazione e falsa applicazione degli artt.44, 143, 154, 168 e 175 del D.lgs. n.217/2005, la -OMISSIS- concernente lo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ruolo aperto alla qualifica di direttore-vicedirigente.

In estrema sintesi, i ricorrenti lamentano che al momento dell’entrata in vigore del suindicato decreto avevano maturato un’anzianità nel ruolo di direttore antincendi (secondo il precedente ordinamento), decorrente per taluni dal 27/09/2004 e per altri dal 18/10/2004.

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto veniva loro riconosciuta, dopo 5 anni di servizio effettivo nella qualifica, la legittimazione alla promozione a direttori-vicedirigenti ai sensi dell’art.44 D.lgs. n.217/2005.

Tuttavia nei confronti degli odierni ricorrenti non sarebbe stato applicato quanto previsto dall’art.154, co.4 del medesimo decreto nella parte in cui afferma che “ (…). Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di coordinatore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l’anzianità maturata nel predetto ruolo”.

Infatti, una volta effettuato lo scrutinio comparativo e ricevuta la promozione, la decorrenza nella nuova qualifica veniva riconosciuta per taluni ricorrenti a partire dal 27/09/2011 e per altri dal 18/10/2011 anziché con retrodatazione rispettivamente dal 27/09/2009 e dal 18/10/2009, senza alcun riconoscimento, a loro avviso, della anzianità maturata nel vecchio ordinamento.

L’amministrazione si è costituita in giudizio depositando relazione proveniente dalla stessa amministrazione nonché documenti, al fine di comprovare la tesi dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per non aver parte ricorrente impugnato il successivo inquadramento avvenuto per effetto dell’emanazione del D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127, recante modificazioni al D.lgs. n.217/2005. Tale modifica ha avuto come conseguenza l’emanazione di un nuovo D.M. il n.2017/2018 nel quale è stato disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, anche in considerazione del pregresso percorso di carriera, l’attuale inquadramento dei ricorrenti.

Con memoria di replica del 01/03/2022 parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito dell’amministrazione, da qualificarsi quale deposito documentale e non quale memoria, avvenuto solo in data 15.2.2022 e ne ha dunque chiesto lo stralcio. In ogni caso, ha evidenziato la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso dal momento che il successivo provvedimento “di inquadramento” non impugnato, secondo la tesi dell’amministrazione (e cioè il D.M. n.2017/18) introdurrebbe esclusivamente delle modificazioni lessicali (si passa dalla qualifica di “direttore -vicedirigente” a “direttore vicedirigente”) e dunque non costituirebbe un nuovo inquadramento.

Nell’odierna udienza da remoto, fissata ai sensi dell’art.87 comma 4 bis c.p.a., vista la richiesta di passaggio in decisione sugli scritti depositata da parte ricorrente e nessuno presente per l’amministrazione, sono stati rilevati a verbale e art.73 c.p.a. profili di inammissibilità/improcedibilità del ricorso rilevati d’ufficio.

La causa è stata dunque trattenuta in decisione.

In via preliminare, quanto alla richiesta di stralcio dei documenti depositati dall’amministrazione resistente in data 15 febbraio 2022, sulla motivazione che il deposito documentale della “relazione” dell’amministrazione non costituisce “memoria” dell’Avvocatura, il Collegio ritiene che detta richiesta debba essere accolta, trattandosi di deposito documentale avvenuto oltre il termine perentorio di quaranta giorni liberi antecedenti la data fissata per l’udienza pubblica (ex multis: T.A.R. Campania Salerno Sez. I Sent., 02/01/2017, n. 4).

Pertanto, il Collegio non terrà conto ai fini della presente decisione di tutti i documenti depositati ivi compresa la relazione dell’amministrazione, non essendo la stessa evidentemente equiparabile, anche sotto il profilo del rispetto dei termini di cui all’art.73 c.p.a., ad una memoria difensiva proveniente dall’Avvocatura.

Tanto premesso, come dato atto a verbale ai sensi dell’art.73 c.p.a., il presente ricorso collettivo è inammissibile sotto vari profili e, comunque, improcedibile.

Come è noto, infatti, nel giudizio amministrativo si deve ritenere l'inammissibilità del ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e all’interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante sia al giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli (T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Ord., 04-05-2020, n. 4644).

Nel caso in esame i ricorrenti, pur argomentando nel ricorso introduttivo di vantare la medesima posizione e invocando, in diritto, la medesima interpretazione delle norme di cui chiedono applicazione (art.44 e 154 comma 4 del D.lgs. n.217/2005), non soltanto già in punto di fatto allegano, per gruppi, una differente anzianità di servizio nel precedente ordinamento (alcuni dal 27/09/2004 e per altri dal 18/10/2004), ma soprattutto non hanno effettivamente provato mediante produzione dei relativi decreti né la data di inquadramento nel c.d. “vecchio ordinamento” ante D.lgs.217/2005 né la data dell’inquadramento nella qualifica di Direttore ex art.39 D.lgs.217/2005 (secondo la formulazione vigente ratione temporis ), né la data di successivo inquadramento nella qualifica di Vice-Direttore D.lgs.217/2005 né, infine, hanno allegato e documentato alcunchè circa l’attuale qualifica di inquadramento di ciascuno di essi nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di rendere comprensibile al Collegio se e in che termini ciascuno di essi tuttora vanti un interesse concreto e attuale all’annullamento della deliberazione impugnata.

Ma, soprattutto, sempre sotto il profilo dell’ammissibilità del ricorso, rileva il Collegio che con il ricorso in esame viene impugnata esclusivamente la delibera del Consiglio di Amministrazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 14 febbraio 2013, recante l’esito dello scrutinio di merito comparativo per la promozione a Direttore- Vicedirigente che, seppure indicante accanto al nominativo di ciascun candidato la data di decorrenza nella nuova qualifica, non essendo peraltro una graduatoria ma limitandosi a dare atto dell’esito favorevole e della “promuovibilità” degli odierni ricorrenti per merito comparativo, non costituisce che atto prodromico alla promozione, conseguente al provvedimento di inquadramento di competenza esclusiva del Capo Dipartimento del Ministero dell’Interno (nel quale il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è inquadrato).

In particolare, in virtù degli artt. 63 ss. del TITOLO VII -Svolgimento delle carriere- Capo I - Scrutinio per merito comparativo (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), rientra tra gli adempimenti del C.d.A., ai sensi dell’art.69, esaurite le operazioni di comparazione, esclusivamente il compito di formare la “graduatoria dei promovibili”, ma non anche il potere di adozione dell’atto di nomina la cui competenza spetta, come è noto, al Capo Dipartimento del Ministero dell’Interno (decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).

In ogni caso, anche a volere riconoscere portata lesiva a detto “elenco”, certo è che in mancanza di impugnazione del provvedimento di nomina/inquadramento dei ricorrenti, il ricorso proposto avverso la delibera del Consiglio di Amministrazione si palesa comunque improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Ed invero, da detto annullamento i ricorrenti non potrebbero trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione proposta avverso la deliberazione del C.d.A. impugnata, perché gli effetti del provvedimento di inquadramento nella qualifica di Direttore-Vicedirigente sono ormai cristallizzati per effetto di provvedimento divenuto inoppugnabile (sulla doverosità di impugnare l’atto di inquadramento cfr.T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, 30/11/2020, n. 12749 e, per casi analoghi di improcedibilità dell’impugnazione proposta esclusivamente avverso l’elenco/graduatoria ma non dei successivi provvedimenti di nomina nel caso di progressioni di carriera del personale Dirigente della Polizia Penitenziaria ex multis, cfr. TAR Lazio, sez.I quater n.8102/2020 del 15 luglio 2020 e TAR Lazio, sez.I quater, sentenza n.3729 del 3 marzo 2020).

Né, peraltro, parte ricorrente ha presentato istanza di accertamento incidentale dell’eventuale illegittimità dell’impugnata delibera ai fini risarcitori di cui all’art.34 comma 3. c.p.a. o, quantomeno, espressamente formulato la relativa domanda nel presente giudizio, attività di parte alla quale è subordinata l’applicazione dell’art. 34, 3° co., c.p.a., fermo restando che la domanda di condanna al risarcimento del danno, ove ne sussistessero i presupposti, può essere formulata in autonomo giudizio ai sensi dell’art. 30, 5° co., c.p.a.

La giurisprudenza amministrativa ha infatti ribadito che – l’art. 34, 3° co., c.p.a. – non potrebbe interpretarsi in via estensiva «(...) nel senso che, in seguito ad una semplice generica indicazione della parte, il giudice debba verificare la sussistenza di un interesse a fini risarcitori, anche perché, sul piano sistematico, diversamente opinando, perderebbe di senso il principio dell’autonomia dell’azione risarcitoria enucleato dall’art. 30 dello stesso c.p.a.» (cfr. ex multis, T.A.R. Milano, Lombardia, Sez. III, 09/08/2021, n. 1897;
T.A.R. Napoli, Campania, Sez. V, 01/03/2021, n. 1326;
T.A.R. Milano, Lombardia, Sez. II, 08/05/2020, n. 769 e T.A.R. Milano, Lombardia, Sez. II, 05/01/2021, n. 22).

L’art. 34, 3° co., c.p.a., applicandosi in via restrittiva, consente di accertare l’illegittimità degli atti a fini risarcitori solo laddove la relativa domanda di risarcimento sia stata già proposta – nello stesso o in separato giudizio – oppure quando la parte dimostri di essere in procinto di proporre detta azione;
in mancanza di tali adempimenti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse «(...) non potendo il giudice, alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, far seguire la verifica d’ufficio della permanenza dell’interesse del ricorrente ad una pronuncia sulla fondatezza dei motivi di ricorso per fini risarcitori.» (v. Consiglio di Stato, Sez. V, 17/04/2020, n. 2447).

Ed invero, alcuni spunti relativi al danno economico asseritamente derivante ai ricorrenti per effetto del tardivo inquadramento sono stati introdotti da parte ricorrente solo con la memoria di replica depositata in data 1 marzo 2022 – senza, peraltro, che anche in tale memoria siano specificate le posizioni, anche attuali, di ciascun singolo ricorrente - non notificata a controparte, ed è quindi inammissibile anche sotto tale profilo.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e comunque improcedibile.

Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.

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