TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-04-20, n. 202300879

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-04-20, n. 202300879
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202300879
Data del deposito : 20 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2023

N. 00879/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02203/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2203 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A D V, M L P, P V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'ottemperanza

- della sentenza n. 987/2022 del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato, in punto di fatto, che:

- con sentenza -OMISSIS-, munita di formula esecutiva in data 8 giugno 2022, il Tribunale di Salerno, accolto il gravame dell’odierno ricorrente “ e, per l’effetto, riconosciuto al D’Uva lo status di soggetto equiparato a vittima del dovere ”, ha condannato il Ministero dell’Interno “ ad erogare allo stesso i benefici economici previsti dalla legge, correlati a una percentuale di invalidità pari al 15% , nonché al pagamento “ in favore del D’Uva, delle spese del giudizio, che liquida in €.1.839,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario ”;

- la sentenza oggetto di ottemperanza è passata in giudicato, come da certificato reso dal competente Ufficio del Tribunale di Salerno in data 11 gennaio 2023, depositato in atti;

- l’Amministrazione dell’Interno non ha provveduto, a tutt’oggi, a conformarsi al giudicato, trascurando di provvedere alle dovute erogazioni in favore del ricorrente, il quale ha proposto il presente ricorso in ottemperanza, notificato in data 21/12/2022 e tempestivamente depositato in data 31/12/2022, chiedendo a questo Tribunale Amministrativo Regionale di: a) ordinare l’ottemperanza alla sentenza n.987/2022 del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, determinandone altresì le modalità esecutive;
b) nominare un Commissario ad acta che si sostituisca, in caso di ulteriore inerzia, all’Amministrazione dell’Interno, laddove ancora inadempiente;
c) Fissare la somma di denaro dovuta da parte resistente per ogni violazione e/o inosservanza successiva ovvero per ogni ulteriore ritardo nella esecuzione, anche quale penalità di mora;
d) Condannare, in ogni caso, l’Amministrazione intimata ed inadempiente alla rifusione delle spese e dei compensi di lite del presente giudizio, contributo unificato incluso, con attribuzione agli avvocati antistatari;

- il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di stile;

- alla Camera di consiglio del 28/2/2023, la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che:

- il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;

- la domanda di esecuzione di cui al presente ricorso va accolta parzialmente, segnatamente:

a) va condannato il Ministero dell’Interno ad erogare al ricorrente, previa corretta quantificazione, “ i benefici economici previsti dalla legge, correlati a una percentuale di invalidità pari al 15% ” in relazione allo speciale riconoscimento della qualità soggettiva di cui all’art. 5, comma 1 l. 03/08/04 n. 206, allo scopo avviando il relativo iter procedimentale e adottando gli atti necessari e terminativi nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte, disponendosi la nomina quale Commissario ad acta , nel caso di ulteriore inottemperanza, del Dirigente Generale del Ministero dell’Economia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio che provvederà, con compenso liquidato con le modalità infra indicate, su istanza della parte interessata, al compimento degli atti necessari all’esecuzione di quanto statuito;

b) va dichiarato inammissibile il ricorso per la parte concernente la condanna della P.A. al pagamento delle spese di giudizio liquidate nell’ottemperanda sentenza, siccome distratte in favore dei procuratori antistatari ivi costituiti, i quali, in disparte la mancata comprova in atti dell’assolvimento delle formalità imposte dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non figurano tra gli odierni ricorrenti, con conseguente difetto di legittimazione attiva;

c) va respinta la domanda volta a conseguire la condanna dell’Amministrazione al pagamento della c.d. astreinte in ragione della conclamata crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23/08/2018, n. 9022;
T.A.R. Lazio, sez. II, 20/03/2018, n. 3101;
T.A.R. Campania, sez. VII, 08/06/2018, n. 3836), ragioni ostative che, come condivisibilmente evidenziato dal T.A.R. Lazio nella cit. sentenza n. 3101/2018, assumono rilievo, ex art. 115 c.p.c., in quanto fatti notori;

Ritenuto, in conclusione, che:

- sulla scorta di quanto precede, il ricorso vada accolto in parte, nei sensi e nei limiti sopra indicati;

- l’eventuale compenso del commissario, da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio;

- tale parcella andrà presentata dal commissario nei termini di decadenza previsti dall’ art. 71 DPR 115/2002 (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952);

- le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso.

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